Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21919 del 27/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21919 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 9560-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro

CICALA VINCENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 189/52/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 27/06/2012,
depositata il 08/10/2012;

SO-

Data pubblicazione: 27/10/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 09560 sez. MT – ud. 16-09-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha respinto sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle
Entrate che quello incidentale proposto dal contribuente Cicala Vincenzo -appelli
proposti contro la sentenza n.844/14/2010 della CTP di Caserta che aveva accolto il
ricorso dell’anzidetto contribuente- ed ha così annullato parzialmente l’avviso di
accertamento per IRPEF relativa all’anno 2004 (avviso con cui erano stati recuperati
a tassazione sia “gli importi non giustificati affluiti sui conti correnti a lui intestati”
sia “l’importo complessivo di E 2.178.761,63 incassato allo sportello UNIPOL … per
conto della società Atellana Vini srl” del quale il contribuente era stato
amministratore unico non quotista fino al 27.10.2004), perciò ritenendo imponibili
solo parte del primo di detti importi.
Per quanto concerne l’appello dell’Agenzia, la predetta CTR —dopo avere evidenziato
che l’Agenzia aveva ritenuto ingiustificato il secondo degli importi incassati dal
Cicala perché questi “non aveva fornito la delega o la procura per poter agire in nome
e per conto della Atellana Vini srl dopo il 28.10.2004, né aveva fornito il nominativo
del soggetto al quale avrebbe dovuto consegnare C 2.178.761,63 assunti incassati
presso lo sportello UNIPOL”- ha motivato la decisione ritenendo che “l’Ufficio non
ha nemmeno individuato o supposto il fatto noto al quale collegare la conseguente
omessa dichiarazione dei presunti redditi dell’Atellana Vini srl sotto forma di redditi
diversi da parte del Cicala”, sicché l’assunto dell’Ufficio non è risultato avvalorato da
alcun dato oggettivo. Infatti, l’acquisizione della nota 4889 non aveva documentato
alcuna confessione del Cicala riguardante gli assunti redditi diversi.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3

letti gli atti depositati,

La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (l’uno improntato alla
violazione degli art.36 comma 2 del D.Lgs.n.546/1992 anche in relazione all’art.133

– la ricorrente —dopo avere asserito che con l’appello l’Agenzia aveva censurato
l’argomento del giudice di primo grado secondo cui le somme contestate al Cicala
non erano oggetto di “incassi extra-conto per conto di terzi” ma oggetto di
“versamenti sul conto dell’Atellana Vini srl”, a tal proposito evidenziando che il
contribuente non aveva fornito alcuna prova contraria alla documentazione bancaria
da cui risultava che si era trattato di “incassi di assegni extra-conto”, del tutto
genericamente smentita da successiva “nota rettificativa inviata dall’istituto
bancario”- si doleva che la CTR (con motivazione puramente apparente) si fosse
soffermata confusamente su fatti e circostanze del tutto inconferenti, ed avesse
formulato un “percorso argomentativo completamente avulso dal thema decidendi”
che consisteva esclusivamente nello stabilire “se era legittima la pretesa fiscale
impositiva dell’Ufficio fondata su operazioni compiute personalmente dal Cicala,
consistenti in cambi di assegni bancari e non affluite su nessun conto bancario”, e si
doleva ancora che —dovendosi, ai fini del giudicare, “individuare l’effettivo
beneficiario di tale somma”- la CTR non si fosse soffermata affatto su tale questione
e non avesse indagato il profilo della natura delle operazioni bancarie, e cioè se si
trattasse di “operazioni di cambio di assegni” o di “versamenti di titoli di credito su
un conto della società”.
Entrambi i motivi appaiono manifestamente infondati e da rigettarsi.
Ed invero, da un canto è da escludere che dalla motivazione della decisione
impugnata sia disagevole intendere l’iter logico attraverso il quale il giudicante è
pervenuto al suo convincimento, così come sintetizzato nella parte che precede di
questa relazione, perciò dovendosi escludere che la motivazione della pronuncia sia
4

comma 2 n.4 cpc; l’altro improntato al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo)

del tutto difettosa. E’ da escludere pure che si tratti di motivazione apparente, alla
luce del fatto che la identificazione del thenna decidendum “necessario” proposta
dalla qui ricorrente appare una operazione del tutto arbitraria, tanto più non avendo
detta parte fornito piena contezza delle questioni fattuali che si sono agitate nei gradi
di merito del processo, in particolare non avendo dato conto dettagliato delle fonti

assegno extra-conto per conto di terzi” (questione che avrebbe necessitato di specifica
e puntuale delucidazione, alla luce del fatto che dalla decisione impugnata non se ne
può desumere una ricostruzione nella stessa chiave prospettata dalla parte ricorrente,
nel mentre è esaminata una molteplicità di fatti a cui il giudicante ha ritenuto di
annettere specifica rilevanza).
D’altro canto è da escludere che sussista il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo, atteso che per tale potrebbe semmai considerarsi la (invece indagata)
circostanza che il Cicala abbia avuto la disponibilità delle somme, nel mentre la
questione di chi ne fosse “l’effettivo beneficiario” non può che costituire oggetto di
una induzione valutativa, alla quale il giudicante non si è affatto sottratto,
raggiungendo un proprio convincimento sulle questioni controverse, nei termini che
sono stati dianzi riassunti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 20 dicembre 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
5

probatorie dalle quali desume che gli importi contestati al Cicala fossero “incassi di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Putlionr4o oludAtliale

Così deciso in Roma il 16 settembre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA