Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21919 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4510/13, proposto da:

D.P.P.; D.P.R.M.; D.P.M., in proprio

e quali eredi di D.P.I.; elett.te domic. in Roma, presso

l’avv. Alessandro Tomaselli che le rappres. e difende con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale

rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.

12 presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappres. e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1814/2012 emessa dalla Corte d’appello di

Roma, depositata il 22.2.2013;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 6 giugno 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta da D.P.P., R.M., M. e G.L. – in proprio e quali eredi di D.P.I. – liquidando l’indennizzo suppletivo, pari a Euro 52.167,21 di cui alla L. n. 135 del 1985, per la perdita dei beni mobili ed immobili della società libica “Cirenaica Tiles Factory”.

Il Ministero dell’Economia e Finanze propose appello; si costituirono gli attori originari, eccetto G.L..

La Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello, determinando l’indennizzo liquidato alle appellate nella minore misura di Euro 13.463,13 argomentando che la stima del valore dell’azienda libica era da ritenere eccessiva in quanto il c.t.u. aveva calcolato l’indennizzo suppletivo sulla base dell’esclusivo riferimento alla somma dei valori patrimoniali attivi iscritti in bilancio, senza considerare le poste passive; la Corte ha dunque compensato le spese del giudizio per i due terzi.

D.P.P., R.M. e D.P.M., in proprio e quali eredi di D.P.I., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato con memoria. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 92 c.p.c., avendo la Corte d’appello compensato le spese del giudizio per due terzi, non tenendo conto della soccombenza del Ministero, senza adottare la relativa motivazione. Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando il criterio di calcolo adottato dalla Corte d’appello.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo non ha pregio. Le appellanti lamentano che il giudice d’appello, nel compensare le spese del giudizio nella misura di due terzi, avrebbe violato l’art. 92 c.p.c., senza adottare alcuna motivazione circa i presupposti giustificativi di tale compensazione, considerato che in primo grado il Ministero era stato pienamente soccombente.

Va osservato che la Corte territoriale ha argomentato che, in considerazione della notevole divergenza tra gli importi inizialmente richiesti dalle attrici (Euro 52.222,60) e quelli giudizialmente liquidati dalla stessa Corte d’appello, a titolo di indennizzo suppletivo, spettante alle aventi diritto (nella misura ridotta di Euro 13.463,13), erano ravvisabili giusti motivi per compensare per due terzi le spese processuali del doppio grado, con imputazione del residuo a carico del Ministero quale parte soccombente prevalente.

Ora, il giudice d’appello ha correttamente applicato i criteri dettati dall’art. 92 c.p.c. in quanto ha tenuto conto del parziale accoglimento della domanda delle ricorrenti, relativo ad una somma di poco meno di un terzo del petitum, compensando le spese del doppio grado in una percentuale pressochè corrispondente al parziale accoglimento della domanda e condannando il Ministero al pagamento del restante terzo.

Pertanto, la liquidazione delle spese del giudizio e la disposta compensazione è stata pienamente rispettosa dei criteri contemplati dall’art. 92 c.p.c. – nella versione vigente ratione temporis, introdotta dalla L. n. 263 del 2005 – poichè le ricorrenti, all’esito del giudizio d’appello, nell’ambito di una valutazione globale ed unitaria dei due gradi, sono risultate parzialmente vittoriose nel quantum e dunque specularmente soccombenti per la differenza non accolta in ordine al petitum.

Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (Cass., n. 17523/11; ord. n.6259/14).

Il secondo motivo è invece inammissibile. Al riguardo, le ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe tenuto conto solo in parte del contenuto della c.t.u., disattendendolo invece per le altre parti, ravvisando in tale asserita contraddizione un vizio relativo al criterio di valutazione probatoria della stessa c.t.u..

Ora, il motivo è privo di autosufficienza in quanto non ha riprodotto il contenuto della c.t.u. o almeno delle parti oggetto della censura, precludendo ciò l’esame compiuto della stessa e la valutazione della lamentata contraddizione valutativa. Il motivo è comunque infondato, avendo la Corte di merito correttamente tenuto conto anche delle passività sociali, considerando dunque il patrimonio netto sociale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il primo ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 3200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non s’applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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