Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21918 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 19/04/2017, dep.21/09/2017),  n. 21918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3783/2016 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ACTIS, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2015 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI ACTIS.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. V.V. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 7, contro V.N., avverso la sentenza del 26 ottobre 2015, con la quale il Tribunale di Sulmona ha deciso sulla controversia introdotta da esso ricorrente con atto di citazione in opposizione, notificato a sua istanza all’intimato il 12 marzo 2003, con il quale: a) sulla premessa che, con sentenza n. 50 del 2013, lo stesso tribunale, previa declaratoria di scioglimento della comunione di beni tra le parti, aveva dichiarato esecutivo il relativo progetto divisionale ai sensi dell’art. 791 c.p.c., comma 3 e che in forza della sentenza esso deducente aveva incardinato un procedimento ai sensi dell’art. 612 c.p.c., per l’esecuzione degli obblighi di fare, relativi alle opere necessarie per l’esecuzione della divisione, in relazione al quale il Giudice dell’Esecuzione, dopo avere escluso l’immediata efficacia esecutiva della sentenza di divisione, sospendeva la procedura ai sensi dell’art. 624 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza divisionale; b) aveva chiesto accertarsi al contrario la natura di titolo esecutivo di quest’ultima e dichiararsi il proprio diritto di procedere all’esecuzione della detta sentenza secondo il progetto di frazionamento predisposto dal c.t.u. della causa di divisione, nonchè la validità dell’intrapresa procedura esecutiva e le ulteriori misure necessarie per l’esecuzione ed ancor la revoca dell’ordinanza ai sensi dell’art. 624 c.p.c..

2. Con la sentenza impugnata il Tribunale abruzzese ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della natura di titolo esecutivo della sentenza di divisione, ha rigettato la “domanda di revoca e/o riforma dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione di sospensione della procedura esecutiva ed ha condannato il qui ricorrente alle spese giudiziali.

3. Al ricorso, che prospetta tre motivi, ha resistito con controricorso V.N..

4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva che il ricorso dev’essere ritenuto inammissibile, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello.

Queste le ragioni.

Il ricorso è stato proposto sull’assunto esplicito che la sentenza impugnata abbia deciso un’opposizione agli atti esecutivi.

Senonchè, il Tribunale ha espressamene qualificato il giudizio come opposizione all’esecuzione, dando atto che la citazione in opposizione con cui era stato introdotto aveva rappresentato l’instaurazione del giudizio di merito dopo l’esaurimento della fase sommaria introdotta dal qui resistente, che si era conclusa con l’ordinanza di sospensione della procedura esecutiva.

In sostanza, il Tribunale ha rilevato che la citazione in opposizione era stata l’atto introduttivo della fase di merito di un’opposizione all’esecuzione introdotta dal resistente con la contestazione della sussistenza nella sentenza divisionale della qualità di titolo esecutivo.

Introducendo la fase di merito il qui ricorrente ha chiesto la declaratoria della sussistenza in detta sentenza della qualità di titolo ed il Tribunale ha espressamente rilevato che l’opposizione non aveva natura di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., bensì di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Stante tale qualificazione la sentenza avrebbe dovuto essere appellata, giusta il regime al quale è soggetta la sentenza che decide l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., operata dalla L. n. 69 del 2009 e l’espunzione della qualificazione come inimpugnabile della sentenza di decisione dell’opposizione ai sensi di detta norma, introdotta dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 e che aveva reso.

2. Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrenti alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro diecimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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