Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21918 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26372/14, proposto da:

DECORASUD s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 149, presso l’avv. C.

Cicconetti, rappres. e difesa dall’avv. Giuseppe Olivieri, con

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT s.p.a., (già Banca di Roma s.p.a.), in persona del legale

rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via Lungotevere Arnaldo

da Brescia n. 9/10, presso gli avv.ti Pierfrancesco e Vittoria

Lagani che la rappres. e difendono, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3237/2014 emessa dalla Corte d’appello di

Napoli, depositata il 15.7.2014;

udita la relazione del consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 23 maggio 2018.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6.2.2006, respinse la domanda della Decorasud s.r.l. proposta nei confronti della Banca di Roma s.p.a., avente ad oggetto l’accertamento della nullità dei contratti di conto corrente, stipulati nel 1994 e 1998, in ordine alle clausole relative all’anatocismo, agli usi su piazza ed ai tassi-soglia, nonchè l’accertamento di calcoli illegittimi delle somme a debito.

In particolare, il Tribunale argomentò dalla mancata produzione degli estratti-conto e degli altri documenti contrattuali nei termini di cui all’art. 184 c.p.c., evidenziando che l’istanza di acquisizione, ex art. 210 c.p.c., non avrebbe potuto supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della parte attrice, per cui non era configurabile una decadenza per causa non imputabile, oggetto di rimessione in termini.

La Decorasud s.r.l. propose appello che è stato respinto dalla Corte di appello di Napoli, in quanto: è stato ribadito l’argomento dell’inutilizzabilità dell’ordine ex art. 210 c.p.c. per acquisire i documenti indicati dalla società, data la decadenza ormai verificatasi; era applicabile il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. in quanto l’indispensabilità della produzione documentale non poteva servire a superare la preclusione verificatasi in primo grado.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si è costituita Unicredit s.p.a. (quale società incorporante Unicredit Banca s.p.a. e Unicredit Banca di Roma s.p.a., già Banca di Roma s.p.a.) con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato relazione chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è stata denunziata la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, avendo la Corte d’appello erroneamente applicato la norma in quanto: i vari documenti (estratti-conto) erano stati prodotti in primo grado, seppure oltre i termini ex art. 184 c.p.c.; l’indispensabilità della produzione documentale in appello era da valutare in rapporto alla relativa decisività, e non solo all’impossibilità di produzione in primo grado.

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha erroneamente affermato che gli estratti-conto non potevano essere prodotti in appello ex art. 345 c.p.c. nella versione previgente. Nel giudizio d’appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., n. 24164/17).

Ora, questa Corte intende dare continuità a tale orientamento secondo cui in appello occorre valutare l’indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio, a nulla rilevando l’inerzia della parte interessata.

Dato tale principio di diritto, non è condivisibile il parere espresso dal Pubblico Ministero, secondo cui l’assoluta e colpevole inerzia dell’attrice, attuale ricorrente (che ha prodotto tardivamente tutti i documenti in primo grado) precluderebbe la richiamata interpretazione dell’art. 345 c.p.c..

Nel caso concreto, l’esame degli estratti-conto è indispensabile per decidere il giudizio, occorrendo ricostruire la movimentazione dei due contratti di conto corrente al fine di accertare la fondatezza dei motivi d’appello.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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