Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21917 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10315/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 252/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE, DISTACCATA di SASSARI dell’1/10/2014, depositata il

10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 10.10.2014, la Corte di appello di Cagliari ha rigettato il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Sassari che, in accoglimento della domanda avanzata da M.L. aveva dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione del (OMISSIS) e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), quantificando l’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Disattesa l’eccezione di decadenza, la Corte ha rilevato che il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado impediva l’esame del contratto di somministrazione intercorso tra la società InWork e l’appellante, con inammissibilità e infondatezza del motivo attinente al merito della controversia.

Per la cassazione della decisione suindicata ricorre la società, affidando l’impugnazione a cinque motivi. Il M. è rimasto intimato.

I stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A..

Dal suddetto verbale risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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