Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21917 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25974/14 proposto da:

R. s.a.s. di M.R.G.R.;

R.G.R.M.; in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in

Roma, alla Via Q. Visconti n. 20, presso l’avv. Maurizio Paganelli

che li rappres. e difende unitamente all’avv. Paolo Doria, con

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, presso gli avv.ti Paolo Gnignati e Antonio

Auricchio dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2322/2013 emessa dalla Corte d’appello di

Venezia, depositata l’8.10.2013;

udita la relazione del Consigliere Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio del 23 maggio 2018.

Fatto

RILEVATO

Che:

La R. s.a.s. e R.G.R.M. citarono innanzi al Tribunale di Venezia la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e, rilevato che tale istituto, pur avendo dato atto, con lettera del 9.5.2000, dell’estinzione di tutte le posizione creditorie nei loro confronti, anche in ordine agli obblighi di fideiussori assunti nei confronti della ditta B.M., aveva segnalato illegittimamente alla centrale-Rischi della Banca d’Italia, dal maggio 2000 al giugno 2002, sia la R. s.a.s. che il sign. R. per le garanzie prestate, chiesero la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni causati dalle illecite segnalazioni (danni patrimoniali per Euro 354.776,39, il danno all’immagine e alla reputazione – per rispettivi Euro 200.000,00 – nonchè il danno morale da liquidarsi equitativamente).

Si costituì la banca, eccependo l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda. Gli attori originari proposero appello; si costituì la banca.

La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’impugnazione in quanto: il primo motivo d’appello – concernente la responsabilità ascritta alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per le segnalazioni alla Centrale-Rischi della Banca d’Italia – era inammissibile perchè generico, non contenente specifiche censure alla sentenza di primo grado; il secondo motivo d’appello era assorbito, riguardando l’accertamento del danno lamentato.

La R. s.a.s. e R.G.R.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si è costituita la banca con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Pubblico Ministero ha depositato relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo del ricorso è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. – nel testo applicabile prima della riforma del 2012 – avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto generico il primo motivo dell’impugnazione, riguardante la responsabilità della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per l’illegittima segnalazione alla Centrale-Rischi, anche se in concorso con altri due istituti (Monte Paschi di Siena e Banca popolare di Vicenza), poichè formulato in maniera specifica.

Con il secondo motivo del ricorso è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218, c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto non dimostrata la responsabilità attribuita alla banca, applicando erroneamente le regole istruttorie, sebbene il Tribunale avesse accertato l’illiceità della segnalazione della stessa Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. alla Centrale-Rischi dal maggio 2000 al luglio 2002.

Con il terzo motivo del ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., artt. 2697,1218,2043 e 2059, c.c., lamentando che il giudice d’appello aveva ritenuto assorbita dal rigetto del primo motivo la questione sollevata in ordine ai danni non patrimoniali, non ritenendo accertati i danni alla reputazione e all’immagine, da ravvisarsi invece in re ipsa nel fatto stesso dell’illecita segnalazione.

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo va accolto. Al riguardo, va rilevato che: in primo grado gli attori avevano dedotto che la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. avesse almeno concorso nell’illecito aquiliano a causa delle illecite segnalazioni delle sofferenze alla Centrale-Rischi sicchè le segnalazioni delle altre due banche non avrebbero potuto escludere a priori il nesso causale tra la condotta della banca controricorrente e i danni lamentati; il primo motivo d’appello aveva riguardato proprio l’omessa valutazione dell’efficienza causale di tale protratta segnalazione da parte del Tribunale di Venezia.

Ora, la Corte d’appello ha invece ritenuto erroneamente che gli appellanti non avessero formulato specifiche doglianze poichè al contrario, come detto, essi avevano dedotto l’omessa valutazione del concorso della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. nella causazione dei danni oggetto della domanda, ovvero l’omesso esame del nesso causale tra l’illecita segnalazione alla Centrale-Rischi e i danni lamentati, richiedendo altresì sostanzialmente il riesame delle istanze istruttorie.

Pertanto, il motivo d’appello in questione era specifico e non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo è da ritenere assorbito.

Il terzo motivo è parimenti fondato in quanto il fatto che il giudice di primo grado aveva escluso il nesso di causalità per il danno patrimoniale non avrebbe precluso la pronuncia sul danno non patrimoniale (lesione della reputazione), i cui presupposti sono distinti dal danno patrimoniale. In ogni caso, il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito, anche in ordine alla sussistenza effettiva dei danni e alla loro configurabilità.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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