Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21916 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10286/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE
MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.C., elettivamente domiciliato ROMA, VIA CAVOUR 221,
presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LORENZO VITALE giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente –
e contro
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE
MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 7322/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato Marco Marazza difensore della ricorrente che ha
chiesto la rinuncia del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 29.10.2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), condannando la s.pa. Poste Italiane, appellata, al pagamento, in favore di T.C., di un’indennità L. n. 183 del 2001, ex art. 32, pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, parametrata all’importo di Euro 1750,58.
Il contratto, la cui clausola di apposizione del termine è stata ritenuta nulla, era stato stipulato, a far data dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. Ha rilevato la Corte che non era stata fornita la prova, ricadente sulla società appellata, dell’avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi prima della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato.
Per la cassazione della decisione suindicata ricorre la società, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il T., che proposto ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.
La società, che ha proposto controricorso a ricorso incidentale, ha depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, cui è seguito atto di rinuncia al giudizio notificata alla controparte.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016