Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21916 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 21/10/2011), n.21916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Spa INA VITA (c.f. (OMISSIS));

(ora fusa per incorporazione, con la spa Assitalia, nella spa INA

ASSITALIA) in persona dell’avv. M.M., procuratore speciale

giusta rogito Notar Sirolli Mendaro dell’8/4/2002;

– Spa Assicurazioni Generali (C.F. (OMISSIS)) successore a titolo

universale di spa INA in persona degli avv.ti F.M. e

M.M., rispettivamente: vicedirettore e dirigente presso il

servizio legale di Gruppo, a ciò abilitati dallo statuto; parti

tutte rappresentate e difese dall’avv. Iannotta Gregorio ed

elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto in Roma,

viale Bruno Buozzi n. 82, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M. (c.f. (OMISSIS));

rappresentato e difeso dall’avv. Nicolosi Salvtore ed elettivamente

domiciliato presso l’avv. Antonio M. De Filippis in Roma, via Carlo

Mirabello n. 14, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente –

R.G. 1670/2006:

– spa Assitalia “Le Assicurazioni d’Italia” (c.f. (OMISSIS)) (ora

fusa per incorporazione, con la spa INA VITA, nella spa INA

ASSITALIA) in persona dell’avv. M.M., procuratore

speciale giusta rogito Notar Simili Mendaro dell’8/4/2002;

rappresentata e difesa dall’avv. Iannotta Gregorio ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, viale Bruno Buozzi

n. 82, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. (c.f. (OMISSIS));

rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Nicolosi ed elettivamente

domiciliato presso l’avv. Antonio M. De Filippis in Roma, via Carlo

Mirabello n. 14, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente –

r.g. n. 5610/2006:

– P.M. (c.f. (OMISSIS));

rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Nicolosi ed elettivamente

domiciliato presso l’avv. Antonio M. De Filippis in Roma, via Carlo

Mirabello n. 14, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

– Spa ASSITALIA (c.f. );

-intimata –

r.g. n. 5661/2006:

– P.M. (c.f. (OMISSIS));

rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Nicolosi ed elettivamente

domiciliato presso l’avv. Antonio M. De Filippis in Roma, via Carlo

Mirabello n. 14, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

– Spa INA VITA (c.f. );

– Spa ASSICURAZIONI GENERALI (c.f. );

– intimate –

avverso la sentenza 4969/04 della Corte d’appello di Roma, pubblicata

il 18/11/04;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore delle parti ricorrenti avv. A. Iannotta, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udito il procuratore della parte controricorrente, che ha concluso

per il rigetto dei ricorsi e ricorrente incidentale avv. NICOLOSI

Salvatore che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M., con atto notificato nel gennaio 1994, citò innanzi al Tribunale di Roma la spa Assitalia “Le Assicurazioni d’Italia”, nonchè la spa I.N.A. – Istituto Nazionale Assicurazioni – esponendo di esser stato preposto, sin dal luglio 1983, all’agenzia di (OMISSIS) dell’Assitalia, unitamente al proprio padre A. esercitando le funzioni di coagente generale sia di tale società sia dell’INA; che alla morte del predetto, avvenuta nel marzo 1993 e non avendo la preponente esercitato il diritto di istituire altro coagente, aveva retto da solo detta agenzia, sino alla comunicazione del recesso, avvenuta nell’ottobre 1993. Chiese che venisse dichiarato inefficace il recesso ed ordinata la reintegrazione nel rapporto con risarcimento dei danni patiti o, in via subordinata, che le società convenute fossero condannate al risarcimento per l’illegittimità del recesso medesimo; al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso; delle indennità di fine mandato agenziale oltre che delle provvigioni e sopraprovvigioni; la sola INA anche al rimborso di una polizza per cassa previdenza.

Le convenute contrastarono sotto vari profili la fondatezza delle domande; in corso di causa provvidero a corrispondere somme accettate in conto del maggior avere. L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 11392/2001 accolse per quanto di ragione le domande del P..

Contro tale decisione propose appello il predetto, al fine di vedersi riconosciute per intero – e non già solo al 50% – varie indennità;

l’impugnazione, fu tempestivamente iscritta a ruolo ma all’udienza di prima comparizione (del 18/2/2002, prima udienza utile dopo quella indicata nell’appello, del 12/2/2002 in cui il giudice designato non teneva udienza) nessuno comparve così che l’udienza venne spostata – dandosi applicazione dell’art. 309 c.p.c. – alla successiva del 6/5/2002.

Il P., con atto denominato di riassunzione e chiamata in giudizio, propose appello contro la incorporante la spa INA – vale a dire Le assicurazioni Generali – e contro il successore a titolo particolare della spa INA – e cioè l’INA VITA, conferitaria del relativo ramo di azienda – evocandole in giudizio innanzi al medesimo giudice designato per la trattazione del primo appello, per la medesima udienza e chiedendone al contempo la condanna solidale al pagamento delle medesime somme in precedenza chieste alla spa INA La spa IVA VITA e la spa Le Assicurazioni Generali si costituirono a detta udienza, depositando comparsa di risposta con appello incidentale con la quale contrastarono il gravame avversario istando per la restituzione di somme già corrisposte, in quanto non dovute.

Con ulteriore atto di citazione l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia – convenne in giudizio il P.; le Assicurazioni Generali e l’INA VITA chiedendo il rigetto dell’appello e dichiararsi non dovute le somme corrisposte all’ex agente in corso del giudizio di primo grado; il P. si costituì chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’appello dell’Assitalia ed insistendo nelle richieste in precedenza esposte.

La Corte romana, pronunziando sentenza n. 4969/2004, dichiarò l’inammissibilità del gravame (formalmente principale ma sostanzialmente incidentale) dell’Assitalia e, in parziale accoglimento dell’impugnazione del P., rideterminò alcune voci di credito, regolando le spese del grado.

Il giudice dell’appello osservò, quanto all’impugnazione dell’Assitalia – qualificata come incidentale in quanto proposta dopo la notifica dell’appello del P. – che la stessa doveva dirsi tardiva rispetto alla prima udienza di trattazione del 18/2/2002 in quanto il gravame era stato notificato: al P. ed All’INA VITA, lo stesso giorno fissato in sede di rinvio “ex art. 309 c.p.c.”, vale a dire il 6/5/2002; mentre alla spa Assicurazioni Generali era stato inviato per la notifica a mezzo posta due giorni dopo.

Negò altresì la Corte romana che fosse influente – ai fini dello scrutinio della tempestività del gravame incidentale – il venir meno (per incorporazione nella spa Assicurazioni Generali) del soggetto processuale spa INA tra la notifica dell’appello del P. e l’udienza di prima comparizione, non potendosi applicare il disposto dell’art. 299 c.p.c. alla parte non colpita dall’evento formalmente interruttivo.

Quanto ai motivi di merito la Corte territoriale osservò: a – che l’indennità sostitutiva del preavviso dovesse essere ragguagliata a tutte le provvigioni liquidate all’agenzia nell’anno 1992 e non già solo nella misura del 50%, avendo a quella data il P. assunto la qualità di agente unico; b – che le c.d. provvigioni e superprovvigioni INA, oltre a non dover essere dimidiate per quanto sopra detto, dovevano essere liquidate secondo quanto indicato dal CTU , così respingendosi il gravame incidentale delle Assicurazioni Generali che invece aveva preteso che venissero detratti importi, esclusi dall’ausiliare per mancanza di prova per addebito per SA AG 24, pur riconoscendo, in contrasto con quanto esposto nella relazione di consulenza, la detraibilità di importi per rivalsa; c – che infondata era la contestazione per carenza di legittimazione passiva dell’INA per il versamento della “polizza tipo fondo” e per la “polizza integrativa” documenti entrambi emessi dalla stessa INA in favore del P.; d – che era dovuta la somma per ritardato pagamento; e – che anche il credito per l’indennità sostitutiva del preavviso nei confronti dell’Assitalia non doveva essere dimidiata; f – del pari analoga decurtazione non era giustificata neppure per l’indennità ex art. 27 e per le provvigioni e superprovvigioni Assitalia.

Contro tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi la spa Assicurazioni Generali e la spa INA VITA – proc. 1664/2006- e la spa Assitalia – proc. 1670/2006- sulla base, rispettivamente di tre e due motivi; il P. ha resistito con separati controricorsi, proponendo altresì separati ricorsi incidentali – procc. 5661/2006 e 5610/2006. Sono state depositate memorie nonchè documentazione attinente alla fusione per incorporazione delle spa INA VITA e Assitalia nella spa INA ASSITALIA.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti tutti i ricorsi a sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto proposti contro la medesima sentenza.

1 – Va preliminarmente esaminata l’eccezione pregiudiziale contenuta nei controricorsi del P., con cui viene dedotta l’inammissibilità dei ricorsi in quanto proposti da soggetti diversi dai legali rappresentanti delle società rappresentate: l’eccezione è del tutto generica e quindi inammissibile; la non coincidenza tra i legali rappresentanti “ordinari” e quelli che hanno conferito la procura alle liti è espressamente riconosciuta nelle rispettive procure le quali peraltro hanno cura di specificare – senza che le controparti abbiano contestato la corrispondenza al vero di quanto rappresentato – che: quanto all’INA VITA, la stessa sta in giudizio con il procuratore speciale M.M.; quanto alla Assicurazioni Generali , la stessa è rappresentata dal Vice Direttore e dal Dirigente del Servizio legale dell’Istituto, giusta previsioni statutarie; quanto all’Assitalia, che il Presidente della società ha specificamente delegato il proprio procuratore speciale avv. M..

1 – Con il primo motivo sia la spa INA VITA e la spa Assicurazioni Generali sia l’altra ricorrente spa Assitalia fanno valere la violazione e falsa applicazione: a – delle norme sull’interruzione del processo in caso di estinzione del soggetto prima della costituzione in giudizio – artt. 299 e 303 c.p.c. -, nonchè; b – del principio dell’integrità del contraddittorio in fase di gravame – art. 101 c.p.c. -; e – delle norme sui termini e le modalità dell’impugnazione – artt. 327, 333 e 343 c.p.c.; viene infine dedotta: d – l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2 – Assumono in proposito le parti ricorrenti che, essendosi estinta la spa INA per effetto della incorporazione con le Assicurazioni Generali a far data dal 1/1/2001, il processo doveva dirsi, per tutte le parti, interrotto de jure a quella data, con la duplice conseguenza: a – che l’appello (qualificato come incidentale) proposto dall’Assitalia non avrebbe potuto essere considerato tardivo in quanto all’udienza del 18/2/2002 – di prima comparizione – il processo doveva dirsi interrotto; b – che doveva dirsi intempestiva la costituzione dell’Assitalia avvenuta con atto notificato la stessa udienza “di rinvio” – trattandosi invece della prima udienza utile dopo l’interruzione e la conseguente riassunzione e – che l’atto di citazione in riassunzione, notificato dal P. il 22/2/2002 solo alla spa INA VITA ed alla spa Assicurazioni Generali, avrebbe dovuto essere diretto anche alla Assitalia;

2/a – Contestano in particolare le dette ricorrenti l’assunto della Corte di merito, in forza del quale l’effetto interruttivo, avvenuto prima della costituzione della parte ormai priva di capacità processuale, non avrebbe esteso i propri effetti al litisconsorte non interessato dall’effetto astrattamente interruttivo – l’Assitalia appunto – onerandola quindi di una tempestiva costituzione, al più tardi – trattandosi di causa c.d. di vecchio rito – al 18/2/2002.

3 – Il motivo non è fondato.

3/a – Va innanzi tutto esaminata la difesa del P. – che solo formalmente assume l’intestazione di ricorso incidentale, pur non interessando un capo di decisione suscettibile di passare in giudicato – secondo la quale l’incorporazione della spa INA nella Assicurazioni Generali rappresenterebbe solo una successione tra enti – tale dunque da rientrare nel disposto dell’art. 110 c.p.c. – ma non presupporrebbe un’estinzione del soggetto incorporato e, quindi, esulerebbe dalla fattispecie estintiva presupposta dall’art. 299 c.p.c..

La deduzione difensiva è fondata.

3/b – Invero, posto che la fusione tra INA e Assicurazioni Generali è avvenuta con effetto dal 1 gennaio 2002, dunque, nella vigenza della disciplina dettata dall’art. 2504 bis c.c., nel quale il D.Lgs. n. 22 del 1991, art. 13 aveva sostanzialmente trasfuso l’art. 2504 c.c., comma 4 nell’originario testo codicistico, si era formato un orientamento costante e pacifico secondo il quale la fusione di società mediante incorporazione realizzasse un’ipotesi di successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa delle persone fisiche, dalla quale derivava l’estinzione della società incorporata ed il contestuale subingresso di quella incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla prima (ex multis: Cass. n. 12350 e 5716 del 2003; 17974, 9504 e 4679 del 2002; 14238, 10595, 9595, 6949, 4180 e 2655 del 2001; 9796/2000).

Con riferimento al nuovo art. 2504 bis c.c., conseguente alla riforma del diritto societario (introdotta con D.Lgs. n. 6 del 2003), la sentenza di questa Corte n. 2637/2006 (seguita da Cass. n. 14526/2006), valorizzando la lettera della disposizione, che non contiene più il riferimento all’effetto estintivo e che, inoltre, sottolinea che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ha affermato che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Successivamente le S.U. di questa Corte hanno risolto il contrasto insorto circa la natura interpretativa o meno dell’art. 2504 bis cod. civ., statuendo, con sentenza n. 19509/2010 la irretroattività della norma di riferimento ma con coeva sentenza – Cass. S.U. 19698/2010 – hanno avuto modo di sottolineare che pur per le fusioni anteriori alla riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, fermo restando l’effetto estintivo dell’ente societario, non ne sarebbe però conseguito l’effetto interruttivo sul processo atteso che la fusione in questione, pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversifica dalla successione “mortis causa” perchè la modificazione dell’organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, con la conseguenza che quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la incorporante (o risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole. Ad esse, di conseguenza non si applica la disciplina dell’interruzione di cui all’art. 299 c.p.c. e segg. (conforme Cass. 4740/2011).

4 – Va altresì aggiunto che il motivo di ricorso principale sarebbe infondato anche per un’altra ragione: invero lo stesso parte – dichiaratamente dal presupposto dell’inammissibilità dell’interruzione parziale del processo e da questo fa discendere le conseguenze sopra esposte: sul punto la Corte non ritiene che siano stati esposti argomenti idonei a farla derogare dal principio, espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 15142/2007 (e di recente ribadito con decisione n. 13125/2010) che, in sede di composizione di contrasto sul punto tra sezioni semplici, hanno statuito che “la lettera della legge è compatibile con la divisibilità dell’interruzione, che va dichiarata solo nei procedimenti in cui è parte il soggetto colpito dalla perdita di capacità, potendo le altre cause proseguire”, poichè “una lettura delle norme che comporti l’inscindibilità dell’interruzione e la continuazione della riunione dei processi, anche se questa dovesse ritardare ai sensi dell’art. 103 c.p.c., la risoluzione dei procedimenti di cui sono parti i soggetti che non hanno perduto la capacità processuale nè sono in contrasto nelle loro cause con coloro che tale capacità hanno avuto ridotta o persa, potrebbe contrastare con l’art. 111 Cost., comma 2, novellato e con il principio della ragionevole durata del processo, potendo ritardare la risoluzione degli altri procedimenti in questo confluiti” e poichè “la considerazione unitaria della interruzione e della estinzione ad essa conseguente anche dei processi relativi ad altri condebitori in solido …

potrebbe contrastare pure con lo stesso art. 111 Cost., comma 1, novellato, perchè il giusto processo tende a individuare le ragioni e il torto delle parti e non a chiudersi … sulla base di preclusioni processuali”.

5 – Applicando questi principi al caso in esame, si deve ritenere che correttamente la Corte distrettuale, da un lato abbia rilevato, sia pure per implicito, che il rapporto agenziale del P. con la preponente INA fosse autonomo rispetto a quello dell’Assitalia (la qualificazione di “litisconsorte” contenuta nella decisione in esame, con riferimento all’Assitalia, va interpretata come sinonimo di “consorte in lite” e non già nel senso di “litisconsorte necessario”) così che l’accertamento che avesse riguardato la prima – e dunque anche la spa Assicurazioni Generali, successore a titolo universale dell’INA – e la spa INA VITA, conferitaria del ramo di azienda della stessa prima dell’incorporazione, non sarebbe stato influenzato – al fine dell’applicazione dell’art. 331 c.p.c. – dalle vicende afferenti l’altro.

5/a – Mantiene pertanto validità l’argomentazione posta a base della gravata decisione della Corte del merito, là dove ha ritenuto tardivo l’appello – da qualificarsi incidentale – della stessa spa Assitalia.

6 – Con il secondo motivo – anch’esso comune alle due parti ricorrenti – viene denunziata la violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione degli atti negoziali in relazione all’art. 13 Accordo Nazionale Agenti (che prevedeva che, in caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso ad nutum, fosse dovuto all’agente un mese di preavviso o, in sostituzione di quello, un diciannovesimo delle provvigioni liquidategli nell’esercizio precedente quello dello scioglimento del contratto – o, nel caso di durata minore, negli ultimi dodici mesi di gestione-) nonchè delle norme e del principi disciplinanti l’indennità sostitutiva del preavviso; viene altresì dedotto vizio afferente la motivazione.

6/a – Sostengono in proposito le società ricorrenti che, essendo cessato il rapporto di agenzia nell’ottobre 1993 ed essendo deceduto il coagente P.A. nel marzo di quell’anno, la norma pattizia sopra richiamata dovesse essere interpretata nel senso di riconoscere all’agente superstite P.M. un’indennità sostitutiva pari ad un diciannovesimo delle provvigioni liquidate nell’anno precedente, dimidiate in quanto all’epoca era ancora in vita il coagente; contestano di conseguenza la differente interpretazione della Corte romana a mente della quale non doveva applicarsi il dimezzamento dell’indennità – sul presupposto che P.M., se fosse stato esercitato il dovuto preavviso, avrebbe potuto percepire, oramai divenuto agente unico, l’intera somma- osservando in contrario: a – che l’indennità in questione non ha funzione risarcitoria ma indennitaria e retributiva; b – che il parametro di riferimento per la liquidazione della suddetta non è la attitudine dell’agenzia bensì dell’agente persona fisica a produrre redditi nel periodo di preavviso.

6/b – Il motivo è inammissibile in quanto l’interpretazione delle disposizioni pattizie collettive è rimessa alla valutazione del giudice del merito e non può essere sindacata se non attraverso la specifica indicazione dei canoni di ermeneutica che sarebbero stati violati o in quale maniera la motivazione dello stesso giudice sia stata contraddittoria o insufficiente.

6/c – Nella fattispecie non è stato specificato sotto quale profilo interpretativo il ragionamento del giudice sia stato fallace e violativo di norme specificamente preposte a disciplinare l’ermeneutica negoziale; in secondo luogo le argomentazioni logiche della Corte romana sono state sottoposte a censura solo sotto il profilo della loro non condivisibilità dalle parti ricorrenti e non già perchè insufficienti nell’esplicazione del percorso logico seguito od irrimediabilmente viziate di aporia argomentativa nel loro complesso.

7 – Con il terzo motivo le sole spa INA VITA e Assicurazioni Generali sottopongono a critica la decisione della Corte territoriale di condannare la cessata spa INA al pagamento di somme per differenze provvisionali e superprovvigionali, non detraendo dal dovuto partite creditorie che sarebbero risultate dagli atti e che nè il CTU ne il giudice di appello avevano invece ritenuto provate: deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova sulla valutazione delle prove; sulla disciplina dell’esibizione dei documenti da parte dei terzi – nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – si dolgono le parti ricorrenti che non siano state messe in grado, con l’ordine di esibizione documentale a carico degli agenti subentrati al P., di dimostrare la sussistenza di un particolare credito da opporre in compensazione al contro ricorrente – documentato dai c.d.

SA AG 24.

7/a – Sostengono altresì le ricorrenti INA VITA e Assicurazioni Generali che pur avendo dato atto la Corte di merito dell’attestazione contenuta nella relazione di consulenza innanzi al Tribunale di Roma – con la quale il CTU aveva evidenziato di aver inutilmente chiesto alla INA la produzione della documentazione giustificativa dei SA AG 24- permaneva tuttavia il diritto di esse parti, che erano succedute – dapprima a titolo particolare (INA VITA) e poi a titolo universale (Assicurazioni Generali) alla renitente INA, di poter dimostrare i propri assunti nell’unico modo possibile, vale a dire chiedendo l’esibizione dei relativi documenti agli agenti dell’Agenzia di (OMISSIS), succeduti nel rapporto di agenzia;

contestano in particolare le ricorrenti che non sarebbe stato corretto attribuire alla richiesta di esibizione la valenza di implicita confessione della carenza documentale.

8 – La doglianza non è fondata sotto più profili.

8/a – Va innanzi tutto osservato che le parti ricorrenti hanno omesso di riportare il contenuto della relazione suppletiva alla CTU effettuata in primo grado, al fine di consentire alla Corte un idoneo scrutinio sulla specificità della richiesta dell’ausiliare che, all’evidenza, partiva dal presupposto della necessità di una documentazione che non era stata prodotta ; in secondo luogo e sempre nell’ottica della violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non è specificato nell’atto introduttivo cosa rappresentassero i “SAAG 24” – che il giudice di appello, avendo cognizione diretta dei documenti prodotti, non aveva bisogno di descrivere; in terzo luogo non viene sottoposta a critica la valutazione della Corte territoriale della inesistenza dei presupposti per aversi valida richiesta di un ordine di esibizione a terzi – incertezza del contenuto dei documenti; loro esistenza presso i terzi.

8/b – Più in radice il motivo in esame non può essere condiviso dal momento che parte da un (implicito) assunto che non trova cittadinanza nel vigente sistema processuale: quello per cui se la parte originaria sia decaduta dalla facoltà di dimostrare i propri assunti, tale preclusione non valga per chi sia ad essa subentrato ex art. 110 e 111 c.p.c.: l’assunto si pone invero in contraddizione proprio con il meccanismo della successione nel processo, per il quale il successore (a titolo particolare od universale) accede alla causa nello stato in cui essa si trova, salva la necessità di provare fatti successivi al fatto traslativo del diritto controverso o del venir meno della capacità dell’originario soggetto processuale.

9- Le spese sono a carico delle ricorrenti soccombenti e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e rigetta quelli identificati con i nn. R.g.

1664/2006 e 1670/2006, condannando le ricorrenti spa INA ASSITALIA e spa Le Assicurazioni Generali in solido a pagare a P.M. le spese del presente giudizio, liquidandole in Euro 15.000,00 per onorario ed Euro 400,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA