Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21916 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/09/2017),  n. 21916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29141-2015 proposto da:

R.M., C.A., C.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA C. MONTEVERDI, 20, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAIS, rappresentati e difesi dall’avvocato PIER

PAOLO MONTOSI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 490/2015 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal consigliere dott. RAFFAELE Frasca.

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.M., in proprio e nella qualità di erede del defunto C.W., nonchè C.A. e C.P., quali eredi del de cuius, hanno proposto ricorso per cassazione contro il Ministero della Salute avverso la sentenza del 10 marzo 2015, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna dell’ottobre del 2009.

Con quella sentenza il Tribunale, che, nell’aprile del 2005, era stato investito dal de cuius e dalla moglie R.M. di una domanda contro il Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna, l’Azienda USL di Rimini e la Gestione Liquidatoria a stralcio dell’Azienda (OMISSIS) Rimini-Riccione, per il riconoscimento della loro responsabilità per i danni derivati dal contagio da infezione di HCV che il primo aveva subito per una emotrasfusione ed aveva trasmesso alla seconda, provvedendo – dopo il decesso del C. e la costituzione iure hereditatis della moglie e delle figlie C.A. e C.P. – sulla sola domanda delle eredi contro il Ministero per la responsabilità già lamentata dal C. l’aveva rigettata, reputandola prescritta per il decorso della prescrizione dal momento in cui il de cuius aveva chiesto in via amministrativa il riconoscimento dell’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992.

2. Al ricorso per cassazione, che propone un unico motivo ed è stato notificato una prima volta irritualmente presso la difesa erariale distrettuale e, quindi, la seconda in modo rituale, con spontanea sanatoria della nullità della notificazione del primo, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non v’è stata resistenza.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2934,2943,2945,1219 e 2043 c.c.”, sostenendosi che erroneamente la corte bolognese avrebbe considerato – condividendo l’avviso espresso dal primo giudice – prescritta la pretesa risarcitoria fatta valere dal de cuius, reputando che il corso della prescrizione quinquennale, iniziato dal momento della presentazione della richiesta di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, avvenuta il 24 giugno 1999, non era stato interrotto da atti precedenti rispetto al momento dell’instaurazione della lite, avvenuta il 15 aprile 2005.

L’errore commesso dalla corte territoriale viene ravvisato nell’avere essa affermato che i pretesi atti interruttivi prodotti in causa erano relativi alla sola istanza amministrativa ai sensi della L. n. 210 del 1992 sicchè quanto in esso risultante non poteva essere considerato riferibile al diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio.

Al contrario, sostengono i ricorrenti, risultavano prodotti ameno due documenti che, chiaramente contenendo la richiesta di risarcimento del danno, ad essa si riferivano e sarebbero stati idonei ad interrompere il corso della prescrizione.

Essi sarebbero stati i documenti n. 11 e n. 12, prodotti nei precedenti gradi di giudizio e rappresentati da due lettere raccomandate del 30 giugno 2003 e del 23 febbraio 2003, con avviso di ricevimento, nelle quali veniva formulata al Ministero della Salute richiesta di risarcimento del danno.

Tali documenti non sarebbero stati considerati dalla Corte d’Appello ed avrebbero evidenziato idonee fattispecie di interruzione del corso della prescrizione quinquennale, siccome iniziato il 24 giungo 1999.

2. Il motivo è fondato quanto all’omessa considerazione della lettera del 30 giungo 2003.

Queste le ragioni.

Dall’esame del fascicolo di parte del giudizio di appello, cui si accede sulla base della indicazione dei documenti fornita dal ricorso, emerge:

a) che nella citazione in appello le risultanze dei detti documenti vennero invocate, come evidenzianti atti interruttivi del corso della prescrizione, ai punti 2 e 3 dell’atto alle pagine 6 e 7, indicando i due documenti come prodotti nel fascicolo di primo grado con i numeri 11 e 12;

b) che in calce all’atto di appello, con indicazione come produzione n. 1, venne fatta – evidentemente perchè la causa di primo grado continuava quanto alla pretesa della R. per il contagio subito in proprio dal defunto coniuge – quella della “copia del fascicolo di parte con riserva di produrre il fascicolo originale attualmente ancora depositato nella causa di primo grado R.G. 6248/05 in corso di definizione”;

c) che nel fascicolo di parte di appello si rinviene effettivamente la produzione n. 1, con all’inizio l’indice dei documenti, nei quali ai nn. 11 e 12 risultano indicate le due raccomandate;

d) che con la citazione in appello venne prodotta, come documento n. 2, la citazione di primo grado, in calce alla quale risultavano prodotti, sempre con i nn. 11 e 12, le due raccomandate, sicchè già in primo grado quei documenti erano introdotti nel giudizio;

e) che nel fascicolo di parte d’appello, all’interno della produzione della copia del fascicolo di primo grado, risultano presenti, sempre con i numeri indicati, le due raccomandate in copia fotostatica e: e1) nella prima, quella datata 30 giugno 2003, che si qualifica come raccomadata con “Racc. a.r.” proveniente dal C. e dal suo legale, Avvocato Beltrami, si indica come oggetto la “richiesta di risarcimento dei danni” e, quindi, si dice che “il risarcimento è dovuto ex art. 2043 c.c. e segg. indipendentemente e in aggiunta allo speciale indennizzo e a quanto dovuto ai sensi delle L. n. 201 del 1992 e L. n. 238 del 1997”; e2) nella seconda, datata 23 febbraio 2004 e proveniente dal C., si indica come oggetto la “richiesta di risarcimento danni da epatite post trasfusionale” e si chiede “di essere risarcito dei danni tutti, biologici, morali, patrimoniali ed esistenziali, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legale sul quantum risarcimentale anno per anno rivalutato, derivatigli e derivandi a causa della grave infermità subita”, che nella stessa lettera viene prima individuata; e3) che la lettera è questa volta corredata della copia fotostatica della ricevuta di spedizione in data 23 febbraio 2004 e dell’avviso di ricevimento, recante timbro di ricevimento del Ministero in data 26 febbraio 2004;

f) che, mentre la valutazione della seconda raccomandata, attesa la produzione dell’avviso di ricevimento, avuto riguardo alla data di ricezione, ma eventualmente anche a quella di spedizione, si dovrebbe considerare inidonea a giustificare un effetto interruttivo della prescrizione decorsa in effetti – per come subito si dirà – dal 22 gennaio 1999, atteso che il corso di essa si sarebbe consumato il 22 gennaio 2004 e, dunque, anteriormente, viceversa, la valutazione della prima raccomandata, situandosi essa nel 2003, sarebbe stata pienamente idonea ad evidenziare un evento interruttivo, atteso che è palese che in essa si chiedeva il risarcimento del danno e che, dunque, tale documento non si sarebbe potuto ritenere relativo alla richiesta amministrativa dell’indennizzo, ma all’azione risarcitoria;

g) che tanto si giustifica, tenendo conto che, dall’esame degli atti pervenuti a questa Corte, emerge che la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo non risulta effettuata il 24 giugno 1999, come si sostiene nel ricorso evocando il documento n. 2 sempre presente nel solito fascicolo e come avrebbe sostenuto lo stesso primo giudice, per quanto emerge dalla riproduzione della sua decisione in sentenza, nonchè come ha sostenuto la stessa corte felsinea a pagina 5 della sentenza impugnata: invero la data del 24 giugno 1999 nel detto documento n. 2, che è il verbale della visita medica del C.M.M.L. del Ministero delle Difesa e che risulta considerato dai ricorrenti, dal primo giudice e dal secondo, è quella della lettera di trasmissione da parte dell’A.U.S.L. di Rimini a detto organo e, dunque, sia i giudici di merito, sia gli stessi ricorrenti risultano avere letto erroneamente quel documento;

f) la richiesta di indennizzo – che, com’è noto, è considerata dalla giurisprudenza di questa Corte idonea a far decorrere il corso della prescrizione – risulta, invece, per quello che emerge come emergeva chiaramente dagli atti qui pervenuti, formulata dal C. il 22 gennaio 1999, siccome si desume: f1) sia dall’atto del 3 marzo 2003, con cui l’Azienda Sanitaria Nazionale della Regione Emilia Romagna – A.U.S.L. Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica determinò l’indennizzo ex L. n. 201 del 1992 a favore del C.: in tale atto, allegato al documento n. 10, prodotto in primo grado e presente nei fascicolo prodotto in grado di appello in copia, nonchè indicato nella citazione di primo grado, si dice espressamente che l’istanza del C. venne presentata in quella data; f2) sia da quanto risulta affermato a pagina 6 del ricorso al Ministero della Sanità formulato dal C. e prodotto come documento n. 6 nel solito fascicolo, nonchè ribadito a pagina 2 di un ricorso ai sensi dell’art. 442 c.p.c. e ss. proposto dal de cuius al Tribunale di Rimini e prodotto come documento n. 7;

g) ne consegue che solo la lettera del 30 giugno 2003 sarebbe stata idonea ad interrompere la prescrizione e, quindi, certamente il suo omesso esame evidenzia l’illegittimità della sentenza impugnata e, pertanto, la parziale fondatezza del motivo.

3. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata ed il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Bologna, in diversa sezione e composizione, provvederà a riesaminare l’appello, considerando idonea ad integrare un evento interruttivo la sola lettere de qua. Al riguardo, la circostanza che non risulti la sua spedizione e ricezione, viene qui valutata come inidonea ad evidenziare la non decisività dell’omesso esame del detto documento, considerando che, dall’esame della comparsa di risposta del Ministero in primo grado, prodotta con l’atto di appello come documento 3 e presente nel fascicolo di parte dei ricorrenti in questa sede, si evince che nessuna deduzione su una mancata ricezione di quella lettera oppure sulla mancanza di prova della sua spedizione o ricezione, venne fatta dal Ministero, nel mentre nelle memorie ex art. 183, comma 4, e ex art. 184 dei ricorrenti allora appellanti, parimenti nessun riferimento si coglie a simili difese del Ministero.

Al giudice di rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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