Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21915 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. II, 30/08/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 30/08/2019), n.21915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18970-2015 proposto da:

EPOQUE DI M.C. & C. SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

MAGRINI LE DELIZIE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE GREGORIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA

BRASCHI;

– ricorrente e c/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1112/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SGROI

CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Grazia Tiberia POMPONI con delega depositata in

udienza dell’Avvocato PARENTI Luigi difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.n.c. Epoque di M. C. conveniva in giudizio la s.r.l. Magrini Le Delizie, esponendo che:

– il (OMISSIS) la convenuta le aveva affidato l’incarico – quale agenzia di commercio – di promuovere la vendita di beni alimentari e specialità di sua produzione, con provvigione da 1 a 5% sul fatturato relativo all’attività promozionale svolta:

dal 1998 l’agente Epoque aveva iniziato a estendere la propria attività anche a zone diverse da quelle previste nel contratto iniziale (regioni Umbria e Toscana) con notevole incremento degli affari della Magrini il cui fatturato “passava” da 1.718.420.000 lire per l’anno 1997 a 3.836.416.000 per il 1998 e via via aumentava fino a 4.770.838.040 per il 2001;

il proprio intervento aveva fatto acquisire quali clienti numerose aziende italiane (riportate in un elenco ricavabile dall’esame dei doc. da 3 ad 8 allegati alla citazione):

alla fine dell’anno 1998 la Magrini aveva riconosciuto solo “talune trattative” e nel febbraio 2000 aveva predisposto unilateralmente variazioni alle pattuizioni originarie (come da apposita documentazione di variazione inviata ma non restituita dall’attrice debitamente sottoscritta per accettazione) escludendo l’agente dall’interessamento relativamente ad alcune aziende e con riferimento ai clienti esistenti prima dell’inizio del rapporto;

la relativa provvigione veniva fissata nella misura del 2%, che poteva essere aumentata al 5 solo in caso di “raggiungimento a fine anno di Kg. 290.000”; la provvigione del 5% per i nuovi clienti mantenuta a condizione che fossero “tassativamente rispettati i prezzi indicati nel listino”;

non avendo tale variazione incontrato in proprio consenso, da quel momento aveva “iniziato a emettere nei confronti della convenuta fatture a titolo di acconto provvigioni sul maggior dovuto”;

all’inizio del 2002 le era stato proposto un nuovo contratto di agenzia a tempo determinato a condizioni “altamente peggiorative” per cui il 6.2.2002 aveva manifestato la propria volontà di non accettare il nuovo accordo;

con successiva comunicazione 8.2.2002 la Magrini aveva risolto il contratto e pertanto, tramite il proprio legale, aveva richiesto il ricalcalo di tutte le provvigioni sulla base di quanto inizialmente concordato (5% sul fatturato annuo) oltre alle competenze relative alla cessazione del rapporto di agenzia;

il fatturato della Magrini riferito agli anni dal 1998 al 2001 ammontava complessive Lire 18.733.082.000, per cui spettavano provvigioni al 5% per complessive Lire 936.654.100, percepite solo nella misura di Lire 425.297.035.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della differenza pari ad Euro 264.062,88 (corrisp. a Lire 511.357.065), oltre che al pagamento delle competenze di fine rapporto, ex art. 1751 c.c. da liquidarsi in via equitativa dal Giudice.

Si costituiva la società Magrini Le Delizie, contestando le avverse domande, ed adducendo: che effettivamente tra le parti era stato stipulato il contratto di agenzia del (OMISSIS), alle condizioni indicate da controparte, e che la società Epoque, nel corso del rapporto, era stata invitata a non travalicare i propri limiti territoriali di operatività;

che il 18/2/2000 era stato raggiunto un accordo modificativo, con il quale veniva previsto che la società Epoque potesse ampliare la propria zona operativa (estesa a tutto il territorio nazionale), assumendo la veste di agente generale;

che l’accordo in parola prevedeva il riconoscimento di un rimborso fisso di spese annuo (Lire 2.500.000), una provvigione dei 2.5% sui clienti esistenti antecedentemente all’inizio del rapporto e sul fatturato superiore ai 4 miliardi e 300 milioni di Lire, una provvigione del 5% sui nuovi clienti acquisiti, oltre ad un bonus del 2,5% sulle provvigioni riconosciute sui vecchi clienti nel caso i loro acquisti avessero, a causa dell’intervento dell’agente generale, incrementato i loro acquisti fino a 290.000 Kg di prodotti;

che era prevista anche la perdita del diritto a provvigioni laddove le vendite fossero avvenute con sconto superiore al 27% rispetto ai prezzi di listino ed era stato stabilito che i clienti “direzionali” Coopp Il Forteto, Coalve, Sanguanini Alessi Dessalvi, fossero esclusi dal “coacervo sul quale applicare le aliquote appena stabilite”;

che la copia del contratto 18.2.2000 non veniva firmata dalla società Epoque che tuttavia aveva cominciato ad operare in conformità al detto accordo contattando clientela fuori Toscana e Umbria, impegnandosi a curare l’immagine della società presso la clientela, mentre gli ordinativi venivano raccolti da piazzisti e procacciatori di affari della Magrini:

che il rapporto si era svolto soddisfacentemente tanto che nel 2001, all’atto della “chiusura esercizio anno 2000”, le parti redigevano un conteggio delle spettanze di Epoque che prevedeva ulteriore regolamentazione economica per lo stesso anno 2001 (impegno che veniva onorato con emissione da parte di Epoque della fattura n. (OMISSIS) a saldo provvigioni 2000);

“che all’inizio del 2002 la Magrini intendeva regolamentare ex novo il rapporto di agenzia, non giungendo però ad un accordo, e comportando cosi la risoluzione del rapporto in essere;

che la Epoque aveva avanzato le pretese così azionate in giudizio.

Magrini evidenziava anche che il proprio fatturato era aumentato negli anni causa della qualità dei propri prodotti ed alle capacità del proprio management piuttosto che all’opera degli agenti.

In ordine al richiesto pagamento di indennità per cessazione rapporto, la convenuta contestava l’applicabilità al caso della norma ex art. 1751 c.c. atteso che la Epoque dall’anno 2000 aveva rivestito la figura di responsabile delle vendite o agente generale, esclusa dal novero della previsione di legge citata (la quale di riferisce solo agli agenti che abbiano procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con quelli già in essere). La Magrini concludeva chiedendo la reiezione delle avverse domande, e, in via subordinata, che il Tribunale accertasse che alla Epoque poteva essere riconosciuta l’indennità richiesta solo sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale, con sentenza n. 669 del 2009 respingeva la domanda proposta dalla società Epoque di pagamento delle somme a titolo di differenza di provvigione maturate, condannava la società Magrini le Delizie a pagare al somma di Euro 13.647, 83 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e condannava la stessa al pagamento delle metà delle spese del giudizio, poneva a carico di entrambe le parti le spese della CTU.

Avverso questa sentenza interponeva appello la società Epoque di M.C. chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la differenza di provvigione maturata.

Si costituita la società Magrini Le Delizie chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale avverso il capo della decisione che aveva quantificato in Euro 13.647,83 gli istituti di fine rapporto riconosciuti alla società appellante.

La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1112 del 2014 dichiarava nullo per genericità l’appello principale e respingeva l’appello incidentale e confermava la sentenza impugnata. Compensava tra le parti le spese del giudizio. Secondo la Corte di Appello di Genova l’appellante non avrebbe assolto l’onere di specificazione dei motivi di impugnazione. L’appellante, scrive la Corte di Genova, non può esaurire le sue ragioni di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell’affermazione della loro maggiore meritevolezza di accoglimento rispetto a quanto ritenuto dal primo Giudice ma ha l’onere di indicare specificamente, per ciascuna delle voci censurate, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza. La sentenza impugnata in ordine al riconoscimento all’indennità di fine rapporto ha accolto le conclusioni del CTU perchè coerenti con l’Accordo Economico Collettivo richiamato dal contratto inter partes. Per altro nel giudizio di primo grado l’appellante incidentale non aveva rivolto alcuna censura.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Epoque di M.C. & C. snc con ricorso affidato a due motivi. La società Magrini Le delizie srl ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. La società Epoque di M.C. & C. snc ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo del ricorso principale la società Epoque di M.c. &. C. snc lamenta violazione falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. vecchia formulazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi non avrebbe tenuto conto che l’atto di appello conteneva l’effettiva indicazione delle parti della pronuncia di primo grado impugnate e le ragioni specifiche del gravame.

1.1. = Il motivo è fondato.

Giova rilevare che attesa la formulazione del motivo che denunzia un error in procedendo trovano applicazione i principi affermati da Cass. S.U. 22 maggio 2012 n. 8077, secondo cui, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Ciò implica che la Corte assume sul punto la qualità anche di giudice del fatto processuale, e che pertanto ben può procedere alla verifica circa la fondatezza del motivo di ricorso, mediante accesso diretto agli atti processuali e nella fattispecie, all’atto di appello, onde riscontrarne l’effettiva rispondenza al paradigma normativo di cui all’art. 342 c.p.c..

1.2.= Al fine, poi, di verificare la corretta applicazione della norma in esame, che nella formulazione, in questa sede rilevante, recita che “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.p.c.”, si ritiene attuale quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16 del 2000, secondo cui “nel giudizio di appello – che non è un iudicitim novum, ma è una revisio prioris instantiae – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)”.

1.3.= La Corte disttettuale non ha osservato questi principi. Infatti dalla lettura dell’atto di appello appare chiaro che l’appellante ha non solo individuati i capi della sentenza che ha considerato ingiuste ma ha anche formulato specifiche contestazioni indicando i motivi per i quali riteneva ingiusto il decisum e il ragionamento logico del Giudice del merito.

In particolare l’appellante:

a) (pagg. 7 e ss. dell’atto di appello) dopo aver indicato il punto della sentenza del Tribunale ritenuta ingiusta in modo puntuale specifica che “Tale ragionamento è viziato e, pertanto non può essere condiviso (…..) Il credito rivendicato dall’attrice si è fondato essenzialmente sulla differenza delle provvigioni tra la misura percentuale concordata (…) e quella di fatto corrisposta (…) sulla base delle modifiche in peius della con dizione di contratto con effetto retroattivo a far data dall’inizio del rapporto disposta dalla Magrini con atto unilaterale (…)” specificando che la domanda dell’odierna appellante avrebbe richiesto con riferimento all’an un giudizio di invalidità e/o illegittimità della modifica unilaterale (peggiorativa) delle condizioni del contratto secondo i criteri già ampiamente descritti nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; con riferimento al quantum nel caso in cui fosse risolto in senso positivo il primo quesito (…) un ricalcolo della provvigione spettante all’agente sulla base del fatturato del proponente (….).

b) (pagg. 10 e ss atto di appello) Il ragionamento del Giudice di prime cure si mostra nella sua contraddittorietà anche laddove ha sostenuto che la richiesta dell’odierna appellante si fonda su di una rideterminazione delle proprie spettanze come da elenco prodotto a dc. N. 16″ senza riuscire di fatto ad assolvere l’onere probatorio che la giurisprudenza pone pacificamente a carico dell’agente. (….) Da un esame più approfondito del citato documento il Giudice adito avrebbe potuto constatare che la somma dei singoli fatturati trova praticamente corrispondenza nel fatturato Generale conseguito dalla resistente per l’anno 2001 (…)”.

c) (pagg. 13 e ss.) “(….) Pertanto, si ritiene che il primo giudice abbia erroneamente valutato le richieste istruttorie formulate dall’odierna appellante (…) Di fronte ad un siffatto panorama istruttorio il giudice avrebbe dovuto valutare la legittimità o meno della modificazione unilaterale disposta nel 200 (..)”.

Appare, dunque, evidente da una lettura dell’atto di appello che i motivi per cui l’appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado rispondevano ai criteri di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile e conseguentemente l’appello non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile per mancata specificità dei motivi.

2.= il rigetto del primo motivo assorbe il secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale nel rigettare la domanda di pagamento delle richieste somme a titolo di differenza di provvigioni maturate, per mancata specificità dei motivi, non avrebbe tenuto conto che la domanda dell’appellante era finalizzata ad ottenere una pronuncia di illegittimità della modifica operata unilateralmente dalla Magrini e comportante una drastica ed ingiustificata riduzione della percentuale concordata tra le parti e risultante dal contratto di agenzia sottoscritto nel giugno 1976.

b.= Ricorso incidentale.

3.= L’accoglimento del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale dato che lo stesso prospetta questioni la cui soluzione è condizionata dalla soluzione delle questioni prospettate con l’atto di appello.

3.1.= La società Epoque di M.C. & C. lamenta:

a) Con il primo motivo del ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi di lavoro in relazione all’Accordo ponte settore industria 30 ottobre 1992, punti I e II ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 del capo della sentenza impugnata che ha confermato la determinazione delle indennità di cessazione rapporto, spettanti ad Epoque di M.C. & C. snc. ed ha escluso il diritto di Magrini Le Delizie srl alla restituzione del maggior importo di Euro 4.143,15 per tale titolo indebitamente percepito ex adverso (primo motivo di impugnazione incidentale). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale nel rigettare la domanda avanzata dalla società Megrini le Delizie srl di restituzione della somma di Euro 4.143,15 indicata come corrisposta in eccesso a titolo di indennità risolutiva rapporto (firr) essendo stata calcolata due volte (una volta correttamente e altra volta qualificandola quale indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato), non avrebbe tenuto conto dell’Accordo ponte settore industria del 30 ottobre 1992 il quale non prevede un’indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato ma solo un’indennità suppletiva di clientela.

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 del capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite relative al secondo grado del giudizio. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe indicato le ragioni della compensazione delle spese di lite stante anche la circostanza che la società Epoque di M.C. & C. si è vista rigettare una domanda del valore di Euro 264.062,88 e la società Magrini Le Delizie una domanda di valore di Euro 4.143,15.

In definitiva va accolto il primo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Genova la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA