Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21915 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9864/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico – in
persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A,
presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato ROBIRTO RIZZO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10870/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
12/12/2013, depositata il 09/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato Roberto Rizzo difensore della controricorrente che
chiede la cessata materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9.4.2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), condannando la s.pa. Poste Italiane, appellata, a riammettere in servizio F.I., nonchè al pagamento, in favore della predetta, di un importo pari ad Euro 7.137,52, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno.
Il contratto, la cui clausola di apposizione del termine è stata ritenuta nulla, era stato stipulato, a far data dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. Ha rilevato la Corte che non era stata fornita la prova, ricadente sulla società appellata, dell’avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi prima della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato.
Per la cassazione della decisione suindicata ricorre la società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, la F.. La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
E’ stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, cui è. seguito atto di rinuncia al giudizio della società Poste Italiane.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016