Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21915 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 28/02/2017, dep.21/09/2017),  n. 21915

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25031-2015 proposto da:

A.L., A.F., A.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA POMPEO UGONIO, 3, presso lo studio

dell’avvocato GISELLA PINO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FAUSTO ANTONUCCI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M., S.L., S.G., considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO DI LORENZO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 974/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A.A., L. e F. propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di C.M., E., S.L. e S.G., in relazione alla sentenza n. 974 del 2015, depositata dalla Corte d’Appello di L’Aquila con la quale veniva dichiarato inammissibile perchè tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi, l’appello proposto dagli A. avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione dagli stessi proposta contro l’esecuzione di un provvedimento (che indicano avere natura cautelare, sommaria e possessoria) emesso nei loro confronti dal collegio in sede di reclamo, sul presupposto che il termine per proporre appello, proposto in un giudizio introdotto dopo il 4.7.2009, ed in materia esecutiva, attesa la natura esecutiva delle opposizioni, non fosse soggetto alla sospensione feriale dei termini.

Resistono con controricorso gli S. e C.M., allegando che il ricorso per cassazione stesso sia tardivo in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni applicabile a decorrere dalla notificazione della sentenza impugnata.

Va esaminata in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso, il cui eventuale accoglimento renderebbe superflua anche l’esposizione dei motivi di ricorso, conseguendone l’inammissibilità del ricorso stesso.

Essa è fondata.

La sentenza impugnata è stata notificata il 29.7.2015 (e risulta regolarmente prodotta dai ricorrenti in copia notificata). Il ricorso avrebbe pertanto dovuto esser proposto entro il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione (ex art. 325 c.p.c., comma 2, art. 326 c.p.c.). Il termine di notifica del ricorso scadeva il 27.9.2015 e, poichè il 27 settembre era domenica, esso era prorogato ex lege al lunedì successivo, primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine (ex art. 155 c.p.c., comma 4).

L’avvocato dei ricorrenti ha provveduto a notificare direttamente il ricorso, avvalendosi della facoltà prevista della L. n. 53 del 1994, art. 3 il successivo lunedì 28 settembre 2015, a mezzo posta elettronica certificata. Tuttavia, come risulta dalla documentazione in atti, la notifica è stata eseguita soltanto alle ore 23,47 del lunedì 28 settembre.

Ripercorrendo la normativa applicabile al caso di specie:

– l’art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione – applicabile ratione temporis – dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

– il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3 a proposito delle notifiche eseguite a mezzo PEC, prevede che:

“3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione previstadal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ART. 6, comma 2”;

– IL citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche), introdotto dal D.L. 24 giugno 2012, n. 90, art. 45 bis conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che:

“La disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Sicchè la notifica del ricorso per cassazione, a norma del combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies e art. 147 c.p.c., poichè è stata eseguita il 28.9.2015 dopo il margine di tempo consentito dalla legge, si considera ex lege perfezionata il 29 settembre 2015, a termine ormai decorso. Il ricorso) proposto pertanto è tardivo.

Infatti, sulla base del combinato disposto dell’art. 147 c.p.c. nonchè del D.L. 24 giugno 2012, n. 90, art. 45 bis conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221che ha introdotto l’art. 16 septies, se la spedizione della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata è stata eseguita – come nella specie non è contestato – oltre le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle sette del giorno successivo, e di conseguenza, se essa è stata eseguita l’ultimo giorno utile ma dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore sette del giorno successivo.

Pertanto, qualora il compimento dell’attività notificatoria della impugnazione sia avvenuto l’ultimo giorno utile previsto dalla legge, ma al di là dei limiti di tempo dalla stessa fissati, l’impugnazione stessa deve ritenersi tardiva.

La questione in esame è stata in precedenza esaminata da questa Corte, che è già pervenuta alla medesima soluzione nel senso della tardività della notifica, con sentenza n. 8856 del 2016. In quella occasione, la Corte ha espresso il principio di diritto secondo il quale “il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall’art. 16 quater stesso D.L. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione, poichè eseguita dopo le ore 21 di quest’ultimo giorno)”.

Sebbene si pervenga alla medesima soluzione, occorre effettuare alcune puntualizzazioni. Non si può prescindere dall’osservare che, nel nostro ordinamento, deve ormai considerarsi principio generale di diritto vivente il principio della scissione degli effetti delle notifiche tra notificante e destinatario della notifica. Si tratta di principio elaborato dalla Corte costituzionale, fatto proprio ed affermato da questa Corte in numerose decisioni.

Come ricostruito da Cass. n. 10126 del 2006 “…il giudice delle leggi già con la sentenza 6911994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Questo principio, confermato dalla successiva sentenza 358/96, è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza 477102 – che ne ha espressamente sottolineato la “portata generale” – ed ha trovato, in ulteriore prosieguo, applicazione nelle più recenti sentenze 28 e 9712004 e 154105. Per effetto di tali pronunzie risulta così ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazione degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.

– Moltissime sono le sentenze di legittimità che hanno confermato tale principio, contemperato dall’onere e l’obbligo per il notificante di riattivare in un tempo ragionevole il procedimento notificatorio (tra le altre, Cass. n. 18074 del 2012).

Potrebbe pertanto dubitarsi perfino della legittimità costituzionale di una norma che non riconoscesse il principio della scissione in presenza delle esigenze di tutela per le quali essa è stato elaborato, ovvero in una situazione in cui non sia legittimo far ricadere sul notificante incolpevole gli effetti negativi di un ritardo nel procedimento notificatorio in riferimento ad attività in esso comprese ma sottratte al controllo del notificante. E’ un principio elaborato a tutela di chi, in buona fede, compia una attività dovuta che necessiti, per il suo completamento, dell’intervento di un terzo, per evitare che possa essere pregiudicato dal mancato perfezionamento nei termini dell’attività procedimentale da lui correttamente avviata e non portata a termine tempestivamente per cause al di fuori della sua volontà e della sua sfera di controllo (v. Cass. n. 9528 del 2015).

In riferimento all’art. 147 c.p.c., però, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario non opera perchè siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato. Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l’attività attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato. Il ricorso è pertanto inammissibile, il che rende superfluo esaminare, ed anche esporre, i motivi del ricorso stesso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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