Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21915 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 07/02/2018, dep. 07/09/2018), n.21915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24095/2013 R.G. proposto da:

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO, in persona del Sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio

eletto in Roma, via F. Corridoni, n. 19, presso lo studio dell’Avv.

Emilia Fucile;

– ricorrente e controricorrente –

contro

G.D., D.P.M., D.P.L. e

D.P.F., rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Giordano, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e

D.D.P. e D.D.M., nonchè

GR.LU. e GR.MA., in qualità di eredi di

D.D.D., D.D.L., D.D.S. e

DI.DO.MA., in qualità di eredi di D.D.A.,

B.O., B.N. e B.U., in qualità di eredi

di Di Donatantonio Antonietta (erede di D.D.A.),

D.R.G. e D.M., in qualità di eredi

di D.O., e D.G.;

– intimati –

avverso le sentenze della Corte d’appello di L’Aquila n. 347/10

depositata il 4 maggio 2010 e n. 97/13 depositata il 12 febbraio

2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 febbraio

2018 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.P.V. e L. convennero in giudizio il Comune di Montorio al Vomano, per sentirlo condannare al rilascio di un’area di loro proprietà riportata in Catasto al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS), illegittimamente occupata per la realizzazione di un parcheggio pubblico, a seguito della demolizione di un fabbricato pericolante, nonchè al risarcimento del danno.

Si costituì il Comune, ed eccepì l’inammissibilità della domanda di rilascio, per effetto dell’intervenuta trasformazione dell’area, nonchè la prescrizione del diritto al risarcimento.

Spiegarono intervento nel giudizio D.P.F. e A., comproprietarie dell’area occupata, nonchè D.P.L. e M. e G.D., in qualità di eredi degli attori, nel frattempo deceduti.

Rimasero invece contumaci D.D.P., A., M. e D., D.O. e G., anch’essi comproprietari dell’area occupata.

1.1. Con sentenza del 22 novembre 2005, il Tribunale di Teramo, accertata la natura usurpativa dell’occupazione, accolse la domanda di risarcimento dei danni, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 15.678,15 in favore di G.D., D.P.L. e M., di Euro 4.521,85 in favore di D.P.D.P. e di Euro 4.521,85 in favore di D.P.F., oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dall’8 giugno 1983.

2. L’impugnazione proposta dal Comune è stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di L’Aquila, che con sentenza non definitiva del 4 maggio 2010 e sentenza definitiva del 12 febbraio 2013 ha accolto parzialmente anche il gravame incidentale proposto da G.D., D.P.L. e M., in qualità di eredi degli attori, nonchè da D.P.L., in qualità di erede di D.P.A., anch’essa deceduta, e da D.P.F., condannando il Comune al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 132.000,00, oltre interessi legali, in favore degli appellati costituiti e secondo la quota di comproprietà a ciascuno spettante, e questi ultimi a restituire al Comune le somme corrisposte al c.t.u. nominato in primo grado.

A fondamento della prima decisione, la Corte ha confermato la natura usurpativa dell’occupazione, in quanto non preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzata, ritenendola conforme alla giurisprudenza di legittimità ed ai fatti accertati, e reputando non pertinenti le censure sollevate dall’appellante, giacchè la sentenza di primo grado non aveva fatto riferimento alla demolizione del fabbricato, ma alla destinazione a parcheggio dell’area di sedime, ed aveva fatto risalire al 1977 l’irreversibile trasformazione della stessa. Ha altresì confermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, osservando che la natura permanente dell’illecito imputabile alla Amministrazione impediva la decorrenza del termine per l’azione risarcitoria, il cui esercizio comportava l’implicita abdicazione alla proprietà.

Con la seconda sentenza, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha dato atto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rilascio dell’immobile, ritenendo invece fondate le critiche riguardanti la liquidazione dei danni. Premesso che gli stessi non potevano essere limitati alla perdita della proprietà dell’area, ma dovevano tener conto anche dell’utile ritraibile dalla stessa nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011, ha ritenuto corretta la stima del c.t.u., il quale, dopo aver formulato due ipotesi di liquidazione, correlate rispettivamente ad un’area di parcheggio in concessione e ad un’area di parcheggio a pagamento, aveva liquidato il danno nella misura di Euro 132.000,00, pari alla media dei valori ottenuti. Ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno da lesione di situazioni costituzionalmente protette, rigettando anche la domanda di riconoscimento degl’interessi compensativi con decorrenza dal 1977, in quanto la somma liquidata era stata attualizzata all’epoca della consulenza.

3. Avverso le predette sentenze il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. G.D., D.P.L., M. e F. hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, al quale il Comune ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dalle controricorrenti in relazione al tono discorsivo dei motivi ed all’omessa indicazione delle norme giuridiche di cui si denuncia la violazione.

La stessa difesa delle controricorrenti richiama infatti l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’enunciazione riassuntiva delle censure proposte, con l’indicazione delle norme che si assumono violate, non costituisce un requisito autonomo ed imprescindibile dei motivi di ricorso, essendo richiesta soltanto al fine di chiarirne il contenuto e d’identificare i limiti dell’impugnazione, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità delle singole doglianze soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano d’individuare, neppure per implicito, le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, in tal modo precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (cfr. Cass., Sez. 5, 20/09/2017, n. 21819; Cass., Sez. 3, 7/11/2013, n. 25044; 16/03/2012, n. 4233).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il Comune denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver immotivatamente escluso l’avvenuta riproposizione della domanda di rilascio, in contrasto con la comparsa di costituzione degli appellati, in cui gli stessi, pur senza fare alcun riferimento al rilascio dell’area occupata, si erano riportati alle conclusioni rassegnate in primo grado, che comprendevano la predetta domanda.

2.1. Il motivo è infondato.

Il mero richiamo dell’appellato alle conclusioni rassegnate in primo grado, nella sua genericità, non può considerarsi infatti sufficiente ai fini della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto, pur non essendo prescritta a tal fine una forma determinata, il superamento della presunzione di rinuncia posta dall’art. 346 c.p.c., postula una specifica manifestazione di volontà volta a sottoporle all’esame del giudice d’appello (cfr. Cass., Sez. 3, 11/01/2017, n. 413; Cass., Sez. lav., 25/11/2010, n. 23925; Cass., Sez. 2, 11/05/2009, n. 10796). Nella specie, d’altronde, la stessa riproposizione della domanda di rilascio ai sensi dell’art. 346 c.p.c., doveva considerarsi insufficiente, trattandosi di una domanda originariamente proposta in via alternativa rispetto a quella accolta dalla sentenza di primo grado, il cui rigetto avrebbe dovuto dunque costituire oggetto di autonoma impugnazione: gli attori, invece, nel proporre appello incidentale, si erano limitati a censurare la predetta sentenza nella parte riguardante la liquidazione dei danni e delle spese processuali, senza proporre uno specifico motivo di gravame avverso il rigetto della domanda di rilascio, in ordine al quale si era pertanto formato il giudicato interno. Qualora infatti, come nella specie, una parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto una delle due domande alternative o quella subordinata non implica soltanto una pronuncia favorevole sulla qualificazione giuridica esposta dall’attore a sostegno della stessa, ma comporta anche un preciso accertamento dei fatti, alternativo a quello posto a fondamento della domanda principale; pertanto, l’attore parzialmente vittorioso, per evitare la formazione del giudicato, deve formulare impugnazione avverso il rigetto della domanda alternativa o subordinata, condizionandola all’accoglimento del gravame sull’altra domanda, in quanto solo in tal modo può ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza dei fatti costituenti le ragioni della pretesa accolta, incompatibile con quella rigettata (cfr. Cass., Sez. 3, 4/04/2017, n. 8674; 16/06/2003, n. 9631; Cass., Sez. 2, 30/05/2013, n. 13602).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’accoglimento della domanda di risarcimento sia per la perdita della proprietà che per la mancata utilizzazione dell’area occupata si pone in contrasto con la qualificazione della fattispecie come occupazione usurpativa, che, escludendo l’avvenuto trasferimento della proprietà, comporta il diritto al risarcimento soltanto per il danno derivante dall’occupazione illegittima. Aggiunge che, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la distinzione della predetta figura dall’occupazione appropriativa deve ritenersi ormai superata, in quanto, in mancanza del decreto di esproprio o della dichiarazione di pubblica utilità, il privato conserva il diritto di proprietà fino al momento dell’adozione di un decreto di acquisizione sanante, con la conseguente esclusione del diritto al risarcimento per la perdita della proprietà.

4. Il predetto motivo va esaminato congiuntamente al quinto, con cui il ricorrente deduce l’errata applicazione dei principi in tema di occupazione usurpativa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, osservando che, in quanto fondato sul mancato trasferimento della proprietà dell’area, il rigetto dell’eccezione di prescrizione si pone in contrasto con la liquidazione del danno in misura pari al valore venale della stessa.

5. I due motivi sono infondati.

E’ pur vero, infatti, che, in tema di risarcimento del danno per occupazione senza titolo di un fondo da parte della Pubblica Amministrazione, la distinzione tra occupazione usurpativa ed occupazione appropriativa è sostanzialmente venuta meno, ancor prima che per effetto del D.P.R. n. 327 del 2001, a causa della necessità d’interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte EDU, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e della connessa unificazione degli effetti delle due fattispecie, derivante dall’affermazione di questa Corte, secondo cui, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, l’illecito spossessamento e l’irreversibile trasformazione del fondo per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo all’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione, con la conseguenza il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2015, n. 735; 29/09/2017, n. 22929). La negazione dell’efficacia estintivo-acquisitiva in precedenza attribuita alla fattispecie dell’occupazione appropriativi, e sempre esclusa invece per l’occupazione usurpativa, pur traducendosi in entrambi i casi nella richiesta di uno specifico atto o provvedimento ai fini dell’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione, ed impedendo quindi di far retroagire tale acquisto al momento della trasformazione irreversibile del fondo occupato o alla data di scadenza dell’occupazione legittima, se successiva, non comporta peraltro che, ove il proprietario preferisca astenersi dal richiedere la restituzione del bene, optando per la tutela risarcitoria, il riconoscimento del danno per la perdita della proprietà resti subordinato all’adozione del predetto atto o provvedimento, dovendo il proprietario accontentarsi, in mancanza, del solo risarcimento dovuto per l’illegittima detenzione del fondo da parte dell’Amministrazione: se è vero, infatti, che, in quanto atto avente effetto abdicativo, e non già traslativo, la rinuncia implicita nella proposizione dell’azione risarcitoria non determina il trasferimento della proprietà in favore dell’Amministrazione, è anche vero però che, traducendosi nell’abbandono del bene in favore di quest’ultima, essa comporta il venir meno dello spossessamento e quindi dell’illecito, alla cui cessazione occorre avere riguardo non solo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione (comunque interrotto dalla contestuale instaurazione del giudizio), ma anche ai fini dell’individuazione e della quantificazione delle conseguenze risarcitorie, riguardanti tanto il pregiudizio cagionato dalla perdita del fondo quanto quello derivante dall’indisponibilità dello stesso nel periodo anteriore alla proposizione della domanda (cfr. Cass., Sez. 1, 29/09/2017, n. 22929; 5/03/2015, n. 4476).

6. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’illogicità e la perplessità della motivazione, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che la sentenza impugnata ha giustificato il cumulo tra il risarcimento per la perdita della proprietà e quello per la mancata utilizzazione dell’area occupata mediante la qualificazione del primo pregiudizio come danno emergente e del secondo come lucro cessante, senza considerare che la domanda proposta dai proprietari aveva ad oggetto soltanto il risarcimento del danno per l’indisponibilità dell’immobile.

6.1. Il motivo è inammissibile.

La denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non è infatti riferibile alla sentenza di appello, ma a quella di primo grado, la quale, nell’accogliere la domanda di risarcimento, si era anzi limitata a liquidare proprio il danno cagionato dalla perdita della proprietà, del quale il Comune lamenta l’omessa deduzione nell’atto di citazione, senza tener conto del mancato sfruttamento dell’area occupata, la cui omessa valutazione è stata poi censurata dagli attori con il primo motivo dell’appello incidentale. In quanto non fatto valere con l’appello principale, il vizio di ultrapetizione non può essere denunciato in questa sede, dovendo considerarsi ormai coperto dal giudicato, che ne preclude la deducibilità come motivo di ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 4/12/2001, n. 15277; Cass., Sez. 2, 18/05/2015, n. 10172; 5/09/2013, n. 20402).

7. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dei principi generali in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che, nel liquidare il danno derivante dalla mancata utilizzazione dell’area occupata, la sentenza impugnata ha dato per scontato che la stessa potesse essere adibita a parcheggio, senza verificare se gli strumenti urbanistici vigenti all’epoca dell’occupazione consentissero tale destinazione e se vi fosse il consenso di tutti i comproprietari. Aggiunge che la Corte territoriale non ha considerato che, come riferito dal c.t.u., il regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche era stato adottato soltanto nel 1999 e non menzionava la destinazione urbanistica dell’area in questione.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Nonostante il richiamo della rubrica all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura non investe propriamente la ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, ma la ricostruzione della fattispecie concreta in base alle risultanze di causa, e pertanto, non implicando una questione interpretativa, non riflette una violazione o una falsa applicazione di legge, ma un vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass., Sez. 6, 12/10/2017, n. 24054; Cass., Sez. lav., 11/01/2016, n. 195). Nel censurare la liquidazione del danno cagionato dall’indisponibilità dell’area occupata, compiuta dalla sentenza impugnata sulla base delle indagini svolte dal c.t.u., l’Amministrazione si limita peraltro a denunciare l’errata individuazione dell’epoca da assumere come riferimento ai fini della determinazione della destinazione urbanistica dell’immobile, astenendosi dal riportare nel ricorso i passi pertinenti della relazione di consulenza e gli elementi addotti a sostegno delle critiche sollevate nel giudizio di merito, con la conseguenza che il motivo risulta carente di specificità. La parte che in sede di legittimità intenda dolersi dell’acritica adesione della sentenza impugnata alle conclusioni del c.t.u. non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare puntualmente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione, e riportando in dettaglio il contenuto delle censure ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, 3/08/2017, n. 19427; 3/06/2016, n. 11482; 17/07/2014, n. 16368).

Nel lamentare l’omesso accertamento del consenso degli altri comproprietari alla destinazione dell’area a parcheggio, il ricorrente propone poi una questione non trattata nella sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede, implicando un’indagine di fatto e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. 2, 22/04/2016, n. 8206; Cass., Sez. 1, 18/10/2013, n. 23675; Cass., Sez. 3, 3/03/2009, n. 50701).

8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, le controricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver recepito, nella liquidazione del danno, le conclusioni del c.t.u., senza tener conto delle critiche da loro mosse in udienza e nella seconda comparsa conclusionale. Premesso di aver censurato la liquidazione compiuta dal c.t.u. in riferimento ad entrambe le ipotesi dallo stesso formulate, precisano di aver contestato, con riguardo all’utilizzazione dell’area come parcheggio in concessione, l’avvenuta applicazione di una maggiorazione del 20% sulla tariffa applicabile, in luogo di quella del 120% prevista dal regolamento comunale; aggiungono di aver fatto valere, con riguardo all’utilizzazione dell’area come parcheggio a pagamento, l’avvenuta realizzazione di otto stalli, in luogo dei cinque ipotizzati dal c.t.u., nonchè una durata giornaliera della sosta di dodici ore, in luogo delle otto considerate dal c.t.u..

8.1. Il motivo è inammissibile.

In quanto riflettenti la mancata di considerazione non già di fatti, cioè di eventi in senso storico-naturalistico aventi portata costitutiva, modificativa o impeditiva del diritto azionato (c.d. fatti principali), ovvero dedotti in funzione di prova degli stessi (c.d. fatti secondari), ma di elementi di giudizio liberamente apprezzabili ai fini della quantificazione del danno, le censure sollevate dal ricorrente non sono riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. lav., 10/02/2015, n. 2498; Cass., Sez. 1, 4/04/2014, n. 7983; 5/03/2014, n. 5133). Tale disposizione, circoscrivendo l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclude infatti la possibilità di estendere l’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cit. al di fuori delle ipotesi, nella fattispecie in esame neppure prospettate, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma sia costituita da argomentazioni perplesse ed obbiettivamente incomprensibili, o svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257). Quanto poi alla lamentata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la stessa può essere fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nel caso, nella specie non ricorrente, in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o ancora abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass., Sez. 6, 27/12/2016, n. 27000; Cass., Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass., Sez. lav., 19/06/2014, n. 13960).

9. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

PQM

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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