Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21914 del 21/10/2011
Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 21/10/2011), n.21914
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato PATTA
GAETANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.B.F., D.L.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato
PIGNATELLI GIORGIA C/0 ST SANTUCCI, rappresentati e difesi
dall’avvocato VETTA GIUSEPPE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 556/2004 del TRIBUNALE di LARINO, depositata
il 04/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.A., per quanto interessa in questa sede, propone ricorso per cassazione contro D.B.F. e D.L. L., che resistono con controricorso avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 556/04 che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Pretore di Larino 2.2.1998, già passata in giudicato, in quanto nel procedimento di primo grado D. B. e D.L. erano rappresentati e difesi unicamente dall’avv. Michele Pesce, unico soggetto legittimato a ricevere l’impugnazione mentre l’appello era stato notificato all’Avv. L. P., in (OMISSIS) mentre il primo era in via Francia 22. La sentenza impugnata ha dedotto che la costituzione al solo fine di eccepire la maturata nullità non produceva sanatoria in ordine alla inesistenza della impugnazione e non impediva la formazione del giudicato in quanto intervenuta oltre il termine di un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza. I ricorrenti lamentano:
1) violazione degli artt. 327 e 330 c.p.c. in quanto si è trattato di mero errore materiale che non incide sulla regolarità della notifica tale da renderla inesistente, essendovi la ragionevole presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto.
L’avv. P.L., al momento di ricevere la notifica, nulla ha eccepito, pur sapendo che le parti non erano suoi clienti e l’atto è stato notificato nello studio dell’avv. Michele Pesce via Francia 22 e ricevuto dall’avv. P.L., (OMISSIS).
2) Omessa, insufficiente motivazione per non essere stato esaminato il merito. Le censure non meritano accoglimento.
In ordine alla prima, è pacifico che l’atto, anzicchè all’avv. Michele Pesce in via Francia 22, è stato notificato all’avv. L. P., via (OMISSIS), per cui non si comprende l’affermazione che sia stato notificato al primo ma ricevuto dal secondo. Quanto alla tesi dell’errore materiale, la stessa sarebbe stata in astratto prospettabile in caso di coincidenza di indirizzi, per cui il collegamento logistico avrebbe potuto far propendere per la nullità e non per l’inesistenza, che invece sussiste nella specie. Nè è prospettabile che l’atto sia venuto a conoscenza dell’avv. Michele Pesce, tanto più che in giudizio si è costituito in appello l’avv. P.L. al solo fine di dedurre la nullità e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per il decorso del termine annuale aumentato dei quarantasei giorni della sospensione feriale.
Il secondo motivo, a prescindere dalla ritualità del prospettato vizio di motivazione anzicchè della violazione dell’art. 112 c.p.c., come eccepito da controparte, è destituito di fondamento, attesa la preclusione ad esaminare il merito per l’inammissibilità dell’appello. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700,00 di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011