Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21914 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19686-2016 proposto da:

B.P., in qualità di legale rappresentante dello studio

medico associato dei Dottori B.P. E C.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9 INT 2, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SMURRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 550/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di BOLOGNA, depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè connessi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2001-2004, lamentando il vizio di violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sul medesimo profilo di censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè lamentava il vizio di violazione degli artt. 3,4 e 53 Cost., in relazione al’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto sussistere il presupposto impositivo, benchè non sussista l’automatica assoggettabilità a Irap dell’esercizio in forma associata della professione, ma solo in presenza di autonoma organizzazione, altrimenti, ai sensi delle norme indicate in rubrica, si creerebbe una disparità di trattamento tra “i soggetti che svolgono medicina di gruppo, che nella sostanza altro non sono che dei grossi studi associati, mentre si rendono imponibili dei piccolissimi studi associati…. il cui reddito è prodotto esclusivamente dal lavoro dei singoli associati, che svolgono la loro attività da soli, ognuno rivolto ai propri pazienti…” (p. 6 ricorso).

Il Collegio ha delibero di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.” (Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 9325/17, ord. n. 24088/16, 10600/15, 25315/14).

Sempre secondo questa Corte “In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40 non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale” (Cass. sez. un. 7291/16; 1950/17).

Nel caso di specie, i giudici d’appello non hanno chiarito se la vicenda oggetto di controversia sia, nel concreto dettaglio, un’ipotesi di “medicina di gruppo” ovvero si associazione professionale.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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