Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21914 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. I, 09/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10624/2019 proposto da:

K.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Stefania Russo, giusta procura su foglio congiunto al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso il decreto n. 1140/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato

il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Il Tribunale di Brescia, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto K.A., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre evidenziare che la procura speciale rilasciata a favore dell’Avvocato Stefania Russo su foglio separato materialmente congiunto all’atto ed autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui all’art. 365 c.p.c., concernenti il giudizio di legittimità, e di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 in tema di protezione internazionale.

Invero, in merito alle modalità di rilascio della procura speciale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (cfr. Cass. n. 4069 del 18/02/2020; in precedenza, Cass. 23381/2004; Cass. 6070/2005; Cass. 18257/2017; Cass. 28146/2018); e che “In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma; in tal caso, invero, la procura non è un “tutt’uno” con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione.” (Cass. n. 7137 del 13/03/2020; Cass. n. 7974 del 12/06/2000).

Inoltre, con specifico riferimento ai procedimenti di protezione internazionale è stato chiarito che “In materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita “ex lege”; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell’atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria.” (Cass. n. 1043 del 17/01/2020; cfr. Cass. n. 2342 del 03/02/2020) e che “deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.” (Cass. n. 15211 del 16/07/2020).

Nel caso in esame, il mandato defensionale risulta conferito in un foglio separato e non contiene alcun riferimento al decreto impugnato, alla tipologia di impugnazione proposta o al giudizio di legittimità, essendo stato compilato con esclusivo riferimento ad incombenti processuali generici laddove, testualmente rinvia “all’instaurando procedimento, volto all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della protezione umanitaria…” e conferisce “la facoltà di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza disciplinata dalle leggi vigenti i materia di immigrazione”.

Pertanto, detta procura è priva di specialità e non soddisfatta nemmeno la previsione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, che onera il difensore della certificazione del avvenuto rilascio in suo favore della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

2. In definitiva, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso. In assenza di attività difensiva della parte resistente, non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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