Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21913 del 27/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21913 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

correzione
di errore materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONANATA Maria, in proprio e quale erede del defunto
VIVONA Giuseppe, nonché VIVONA Rosalia e VIVONA Piero,
nella qualità di figli ed eredi di V1VONA Giuseppe, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in
calce al ricorso, dall’Avv. Pasquale Mantello, con domicilio eletto in Roma, via Vincenzo Brunacci, n. 19, pal.
A, int. 3, presso lo studio dell’Avv. Maria Pia Ionata;
– ricorrenti contro
OLMI Emanuela;
– intimata –

Oìk

Data pubblicazione: 27/10/2015

per la correzione dell’errore materiale occorso nella
sentenza della Corte di cassazione, II Sezione civile,
31 marzo 2015, n. 6553.
Udita la relazione della causa svolta nella camera

re Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con la sentenza n. 6553 del 31 marzo 2015, la Seconda
Sezione civile di questa Corte ha pronunciato sentenza
sul ricorso proposto da Emanuela Olmi nei confronti dei
controricorrenti Maria Bonanata, in proprio e quale erede di Giuseppe Vivona, e Rosalia Vivona e Piero Vivona,
figli ed eredi di Giuseppe Vivona.
Nel dispositivo della sentenza n. 6553 del 2015 di questa Corte si legge: «La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Olmi Emanuela a pagare ai controricorrenti Bonanata Maria, in proprio e quale erede del
defunto Vivona Giuseppe, nonché ai germani Vivona Rosalia e Vivona Pietro quali figli ed eredi di Vivona Giuseppe Ferrante Alfonso le spese di questo giudizio di
cassazione che liquida in complessivi euro 300,00 per
compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese far-

di consiglio dell’8 ottobre 2015 dal Consigliere relato-

fetarie nella misura del 15% sul compenso, oltre accessori di legge».
Per la correzione degli errori materiali occorsi nel dispositivo della sentenza Maria Bonanata, Rosalia Vivona

alla notifica il 17 giugno 2015, sulla base di un motivo.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Preliminarmente, si rappresenta che non vi è prova del
perfezionamento del procedimento notificatorio, non essendo stato a tutt’oggi depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso spedito per la notificazione.
Subordinatamente alla produzione di detto avviso, il ricorso appare fondato.
Il dispositivo della sentenza n. 6553 del 2015 di questa
Corte contiene due errori materiali:
– quanto all’importo delle spese liquidate, perché
indica, per mero errore di battitura, in euro 300,
anziché in euro 3.000, la liquidazione dei compensi;
– quanto al nominativo del controricorrente beneficiario della liquidazione insieme a Maria Bonanata
e a Rosalia Vivona, perché – anziché come risulta

e Piero Vivona hanno proposto ricorso, con atto avviato

pacificamente dagli atti riportare il corretto nome
di Piero Vivona, figlio ed erede di Giuseppe Vivona
– vi è scritto: “[…] Vivona Pietro quali figli ed
eredi di Vivona Giuseppe Ferrante Alfonso”.

di consiglio, per esservi accolto con l’ordine di correzione dei refusi occorsi: al posto di euro 300,00 per
compensi leggasi euro 3.000 per compensi; al posto di
Vivona Pietro quali figli ed eredi di Vivona Giuseppe Ferrante Alfonso” dovendosi leggere “[…] Vivona
Piero quali figli ed eredi di Vivona Giuseppe”».
Considerato che, preliminarmente, i ricorrenti hanno dato prova del perfezionamento, il 22 giugno 2015,
della notifica del ricorso per cassazione mediante la
produzione dell’avviso di ricevimento;
che, quanto al fondo del ricorso, il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso per correzione di errore
materiale deve essere accolto, dovendosi disporre la
correzione della sentenza nei termini di cui alla relazione;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese: nel
procedimento di correzione degli errori materiali di cui

– 4 –

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera

agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa
alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è
possibile individuare una parte vittoriosa e una parte
soccombente (Cass., Sez. VI-2, 17 settembre 2013, n.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso e ordina la correzione
dell’errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, II Sezione civile, 31
marzo 2015, n. 6553, nei termini seguenti:
– al posto di euro 300,00 per compensi leggasi euro
3.000 per compensi;
– al posto di “[A Vivona Pietro quali figli ed eredi
di Vivona Giuseppe Ferrante Alfonso” devesi leggere
Vivona Piero quali figli ed eredi di Vivona
Giuseppe”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-

21213).

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