Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21913 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 21/10/2011), n.21913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.F. (OMISSIS), D.G.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato ZACCHIA RICCARDO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONCERTO DI MIRELLA RIZZI SAS P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MACARIO

FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3166/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato ZACCHIA Riccardo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VIANELLO Luca, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G.A. ed il padre D.G.F., rispettivamente proprietaria ed utilizzatore dell’appartamento al quarto piano del condominio in (OMISSIS), adibito a studio medico del secondo, premesso che il muro perimetrale dell’edificio confina in aderenza col muro perimetrale dell’edificio di piazza (OMISSIS) e che la finestra del bagno del loro appartamento affaccia direttamente su parte del tetto di copertura del detto edificio, collocato ad un livello più alto del piano di calpestio del loro appartamento; che sullo stesso piano del tetto era stato sempre presente un manufatto ospitante i cassoni dell’acqua destinata agli appartamenti sottostanti e che una piccola porta consentiva di accedere sul tetto dal lavatoio al solo scopo di ispezionare il tetto; che nel 1994, in coincidenza con l’acquisto da parte della Concerto sas dell’immobile di piazza (OMISSIS), erano stati intrapresi lavori di ristrutturazione diretti a rendere abitabile il manufatto e calpestatale il tetto, a chiudere la piccola porta esistente aprendone una di maggiori dimensioni sul lato opposto, a realizzare due ringhiere di cui una consentiva l’affaccio su di una terrazza sottostante, ad arredare l’originario tetto di copertura come un vero e proprio terrazzo, usato come solarium, zona soggiorno, palestra con la possibilità di affacciarsi nel bagno dello studio D.G., con grave pregiudizio alla luce, all’aria ed alla privacy, in violazione degli artt. 873 e 905 c.c., convenivano davanti al Tribunale di Roma Concerto sas per accertare che sul tetto del condominio di via (OMISSIS) la convenuta aveva operato gli interventi in premessa in difformità dalle norme del c.c. relative alle distanze ed alle vedute, chiedendo la cessazione delle molestie e turbative, la remissione in pristino ed i danni in non meno di L. 50.000.000.

La convenuta contestava la domanda ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva di D.G.F..

Con sentenza 26701/2001 il Tribunale respingeva la domanda, decisione confermata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 3166/2005, che ribadiva l’adeguata motivazione della sentenza di primo grado nell’escludere la violazione della privacy in quanto il vicino già prima aveva possibilità di guardare attraverso l’apertura-finestra o luce esistente, sulla base di riscontri documentali e testimoniali circa l’esistenza, già prima della trasformazione, di un lastrico solare accessibile dell’appartamento della Concerto sas.

I lavori eseguiti, impermealizzazione del solaio, spostamento della porta da un lato all’altro della parete e sostituzione dei parapetti non integravano violazione dell’art. 905 c.c. ed era applicabile il principio secondo cui una servitù di veduta a carico del vicino può essere creata mediante un manufatto che consenta almeno l’inspicere sul fondo di costui; ma se il vicino è titolare a sua volta di una servitù attiva di veduta i manufatti di questa non possono considerarsi strumenti di servitù reciproca solo perchè il vicino può spingere lo sguardo attraverso tale apertura. Ricorrono i D. G. con quattro motivi, resiste Concerto sas.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta di norme di diritto in relazione all’art. 905 c.c., comma 2 norma di chiara applicazione alla fattispecie.

Col secondo motivo si deduce omessa motivazione per essere stata respinta la domanda sul presupposto che ancor prima della trasformazione esisteva un lastrico solare accessibile.

I parapetti non erano stati sostituiti ma realizzati ex novo.

Col terzo motivo si denunziano omessa motivazione e violazione degli artt. 905, 1158 e 1067 c.c..

Solo una preesistenza ultraventennale dei parapetti avrebbe legittimato la situazione dei luoghi.

Col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 832 e 2697 c.c. perchè doveva essere la Concerto a provare di non aver modificato lo stato dei luoghi. Le censure , come proposte, non meritano accoglimento.

La sentenza impugnata (richiamata quella di primo grado che aveva respinto la domanda attrice osservando, sulla scorta di giurisprudenza di legittimità, che il titolare della servitù di veduta che si apre sul tetto del vicino non ha alcun diritto poziore tale da impedire al proprietario del tetto di accedervi e di trasformarlo in lastrico solare ancorchè accessibile, purchè non violi l’art. 907 c.c. elevando fabbriche a meno di tre metri; aveva escluso violazioni dell’art. 873 c.c. e la riduzione della servitù per effetto della trasformazione del tetto, avendo gli attori conservato la luce, l’aria ed il diritto di veduta), ha valorizzato, come dedotto, l’esistenza, già prima della trasformazione, di un lastrico solare accessibile dal l’appartamento della Concerto sas, che consentiva di guardare attraverso l’apertura del vicino.

I lavori eseguiti, impermealizzazione del solaio, spostamento della porta da un lato all’altro della parete e sostituzione dei parapetti non integravano violazione dell’art. 905 c.c. non avendo determinato la costruzione di una terrazza o balcone prima inesistente ed era applicabile il principio secondo cui una servitù di veduta a carico del vicino può essere creata mediante un manufatto che consenta almeno l’inspicere sul fondo di costui; ma se il vicino è titolare a sua volta di una servitù attiva di veduta i manufatti di questa non possono considerarsi strumenti di servitù reciproca solo perchè il vicino può spingere lo sguardo attraverso tale apertura. Questa specifica motivazione non viene espressamente attaccata col richiamo a diversi e più appaganti principi di diritto applicabili alla fattispecie, ma attraverso censure, sia pure diversamente titolate, si tende ad un riesame del merito non consentito in questa sede senza dimostrare nè violazione di distanze nè illecita costituzione o aggravamento di servitù.

Nè appare rilevante la prospettata distinzione tra sostituzione e realizzazione ex novo dei parapetti in mancanza di indicazioni circa il pregiudizio subito. Quanto, poi, all’onere della prova circa l’assenza di modifica dei luoghi, la denunzia è inutilmente prospettata di fronte alla pacifica affermazione della sentenza che le modifiche sono avvenute, sia pure senza integrare le prospettate violazioni. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2500,00, di cui 2300,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA