Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21913 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19295-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGIN MARGHERITA

192, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MELE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO NORMANNO;

– ricorrente –

contro

SAI INVEST S.A.S. DI P.A. E C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, n. 17/A, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RENATO PACIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 867/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il concessionario della riscossione impugnava la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Foggia, in tema di preavviso d’iscrizione ipotecaria, lamentando la violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 145 c.pc., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto erroneamente, i giudici d’appello, avrebbero ritenuto non corretta la notifica dell’agente postale, perchè effettuata a un indirizzo non corrispondente a quello indicato nella busta contenente la comunicazione inviata al contribuente, anche alla luce delle risultanze della visura camerale, secondo la quale la sede della società si trovava a (OMISSIS), senza che la parte contribuente avesse proposto querela di falso, avverso le risultanze della predetta relata, secondo le quali la stessa era stata consegnata presso la sede della società a persona addetta al servizio del destinatario.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso del concessionario è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorchè illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., l’omessa indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno” (Cass. n. 16289/15, Cass. sez. un. n. 9962/10).

Pertanto, il meccanismo fidefaciente è correlato alla precondizione che la consegna sia avvenuta all’indirizzo esatto del destinatario, mentre, nel caso di specie, la consegna è avvenuta al km (OMISSIS), laddove la sede della società è al km (OMISSIS), come risulta dalla stessa intestazione dell’atto da notificare e dalle risultanze camerali e topografiche della sede legale; secondo questa impostazione vi sarebbe solo una presunzione iuris tantum sulla corretta ricezione del plico, non coperta dalla fede privilegiata superabile dalla contraria documentale che è quella che è stata valorizzata dalla CTR (Cass. n. 21817/12).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna Equitalia servizi di riscossione SpA, in persona del legale rappresentante pt, a pagare alla società contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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