Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21913 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19315/16 proposto da:

R. UNIPERSONALE s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappres. p.t.; R.F., elett.te domic. in Roma, presso l’avv.

Roberto Ficcardi che li rappres. e difende, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DEL LAZIO s.c.p.a., in persona del legale rappres.

p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’avv. Aldo Rossetti che la

rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3261/2016 emessa dalla Corte d’appello di

Roma, depositata il 23.5.2016;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Alberto Cardino il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito il difensore del ricorrente, avv. Ficcardi;

sentito il difensore della controricorrente, avv. Veroni per delega;

udita la relazione del Consigliere Dott. Rosario Caiazzo, nella

pubblica udienza del 17 maggio 2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La R. s.r.l. unipersonale e R.F., nelle rispettive qualità di debitore principale e garante, proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso l’11.9.2000 a favore della Banca Popolare del Lazio, avente ad oggetto la somma di Lire 2.669.928.139 oltre interessi, quale credito fondato su due contratti di finanziamento in valuta estera concesso nel 1996 su rapporto di conto corrente acceso dalla R. s.r.l., poi revocati.

In particolare, gli opponenti chiesero la revoca del decreto ingiuntivo per una serie di motivi, tra cui l’erroneo addebito degli importi derivanti dal finanziamento e le non corrette operazioni eseguite dalla banca senza che al mandante fossero stati noti i fatti sopravvenuti in ordine alle quotazioni rispetto all’indice iniziale (che avrebbero potuto indurre il mandante al riesame della convenienza dell’operazione).

Si costituì la banca.

Il Tribunale di Roma accolse l’opposizione, revocando il decreto opposto e condannando gli opponenti, in solido, al pagamento della somma di Euro 1.374.384,33 oltre interessi legali.

La R. s.r.l. e R.F. hanno proposto appello, respinto dalla Corte territoriale di Roma argomentando che il R. era soggetto esperto d’investimenti, effettuava frequenti investimenti in valute estere ed era sempre stato informato sui rischi delle stesse operazioni e che i due contratti d’investimento in valuta erano qualificabili come d’intermediazione finanziaria, aventi carattere speculativo e funzionali all’attività imprenditoriale della società opponente.

La R. s.r.l. e R.F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita la banca con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso è stato denunziato il vizio di contraddittoria e carente motivazione in merito alle risultanze probatorie sulla finalità dei finanziamenti in valuta, criticando la pronuncia della Corte d’appello che non aveva invece accertato che il rapporto di conto corrente non era mai stato utilizzato e movimentato per l’attività d’impresa, come desumibile anche dalla c.t.u..

Con il secondo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 e D.Lgs. n. 58 del 1998, non avendo la Corte d’appello considerato che i due contratti d’investimento in valuta erano in realtà qualificabili come contratti derivati, sottraendoli dunque alla disciplina dell’intermediazione mobiliare, con conseguente nullità degli stessi contratti per difetto di forma e violazione delle norme sull’adeguata informazione.

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo va accolto. I ricorrenti hanno lamentato la contraddittorietà della motivazione consistente nel fatto che il giudice d’appello ha qualificato i contratti di finanziamento in valuta estera stipulati dalla R. s.r.l. come contratti speculativi e, nel contempo, funzionali all’attività imprenditoriale.

Invero, a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione” quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od “incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., n. 23940/17).

Ora, nel caso concreto, la Corte di merito è incorsa in un vizio di motivazione così grave da rendere incomprensibili le ragioni della decisione, in quanto non state esplicitate le ragioni per cui, ad un tempo, i contratti di finanziamento potessero essere qualificati operazioni speculative che la banca eseguiva su ordine del cliente, e come finanziamenti, nè si capisce, in quest’ultimo caso, perchè è stata esaminata la questione concernente gli obblighi informativi della banca.

Rilevato che la censura formulata può essere qualificata come relativa alla fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ne consegue che il vizio lamentato sussiste e si converte in una causa di nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione incomprensibile.

Il secondo motivo è parimenti da accogliere, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto di non applicare le norme dettate dal D.Lgs. n. 58 del 1998, pur avendo considerato i contratti di finanziamento in valuta estera a carattere speculativo, e pur essendo incontestato che le somme erogate dalla banca non erano state utilizzate per finalità imprenditoriali.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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