Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21912 del 21/10/2011
Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 21/10/2011), n.21912
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
– Arch. C.V. (c.f. (OMISSIS)) rappresentata
e difesa dall’avv. Di Lascio Sebastiano ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del medesimo in Roma, via Magnagrecia n. 13, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
– Comune di ORSARA di PUGLIA (c.f. (OMISSIS)) in persona del
Sindaco pro tempore geom. S.M.G.C.;
rappresentato e difeso dall’avv. Bonghi Armando giusta Delib. giunta
comunale 29 dicembre 2005 ed in forza di procura speciale autenticata
nelle firme dal notaio Rocco di Taranto il 5/01/2006; elettivamente
domiciliato presso lo studio del detto legale in Roma, via Mario
Musco n. 73;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1607/2005,
pubblicata il 11/04/2005 e notificata il 21/10/2005;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
7/07/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito il procuratore del contro ricorrente, avv. Armando Bonghi, che
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’architetto C.V. citò innanzi al Tribunale di Roma la srl Sefil per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo per la progettazione di due poliambulatori INAIL da eseguirsi nei comuni di (OMISSIS), originari committenti dell’opera intellettuale; a sostegno della domanda espose che nel corso di una riunione alla quale avevano partecipato sia la deducente sia la convenuta, risultata appaltatrice dei lavori, sia i rappresentanti dei due Comuni, si sarebbe convenuto che i pagamenti relativi alla progettazione sarebbero stati a carico della stessa Sefil; quest’ultima però non aveva fatto onore ai propri impegni. La convenuta non si costituì venendo dichiarata contumace. In corso di giudizio la C. chiese ed ottenne dal giudice istruttore di chiamare in causa i predetti Comuni che, costituendosi, contestarono la fondatezza della domanda, eccependo altresì l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale: detta eccezione venne accolta limitatamente al Comune di (OMISSIS) – mentre fu giudicata intempestiva per l’altro chiamato in causa – indicando come competente il Tribunale di Foggia; all’esito del giudizio l’adito Tribunale condannò in via solidale la Sefil e il Comune di Orsara di Puglia a pagare L. 163.319.000 ed il solo ente territoriale a versare l’ulteriore importo di L. 190.139.000, escludendo che dalla documentazione prodotta potesse dirsi realizzata una cessione del contratto tra gli enti territoriali e la C.,- tale che la Sefil potesse dirsi subentrata nelle obbligazioni dei primi nei confronti della seconda – sussistendo invece la prova di un accollo cumulativo della relativa obbligazione da parte delle parti convenute.
La Corte di Appello di Roma, pronunziando sentenza n. 1607/2005, accolse per quanto di ragione l’impugnazione del Comune di Orsara, respingendo la domanda della C. contro detto ente, a seguito di una nuova valutazione delle emergenze di causa.
La C. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, affidandolo a due motivi; il Comune di Orsara si è costituito con controricorso; entrambe hanno depositato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del giudizio di secondo grado per omessa citazione della Sefil, da ritenersi litisconsorte necessaria processuale, essendo stata chiamata jussu judicis a partecipare al giudizio. Sarebbe poi sussistito anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, vertendosi in ipotesi di cause dipendenti, atteso che il giudice del gravame, come già quello di primo grado, attribuirono carattere logicamente determinante alla convenzione intercorsa tra la Sefil ed il Comune di Orsara di Puglia, al fine di definire se da essa potesse originare il subentro della prima negli obblighi del secondo e, in caso di riscontro positivo, se da ciò fosse originato un accollo di debito cumulativo o privativo.
1/a – Va escluso innanzi tutto che la Sefil sia stata chiamata in causa – nè jussu judicis nè per iniziativa dell’originaria attrice – in quanto la stessa era l’originaria convenuta.
1/b – Quanto poi alla postulata esistenza di cause tra loro dipendenti si deve accertare se, allorquando sia in verifica l’esistenza e la portata di un negozio qualificato come cessione del contratto, sussista un litisconsorzio necessario tra le parti che ad esso parteciparono.
A tale quesito di diritto deve darsi risposta positiva.
1/c – Invero, la cessione del contratto (art. 1406 c.c., e segg.) configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati (cedente, cessionario e ceduto), nei cui confronti, quindi, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio che ha per oggetto il relativo accertamento (Cass. 25278/2007; Cass. 152/1991;
Cass. 2676/1980) nè può esser affermato – al fine di non applicare il suesposto principio – che nella fattispecie l’accertamento di che trattasi dovesse compiersi solo in via incidentale, essendo la res controversa limitata all’esistenza del credito della C. ( vedi per questo aspetto Cass. 5439/2006); al contrario basti osservare che, in tanto il credito della ricorrente poteva farsi valere contro il Comune contro ricorrente in quanto non vi fosse stata la contestata cessione del contratto d’opera professionale.
2 – Non essendosi attenuta la Corte romana al sopraesposto principio, il giudizio di secondo grado deve dirsi affetto da radicale nullità;
la sentenza resa all’esito di detta causa va cassata e l’esame della relativa controversia – nonchè degli ulteriori profili che, compresi nel ricorso, risultano assorbiti – deve essere demandato a diversa sezione della medesima Corte di merito che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata relativamente ad esso, rinviando a diversa sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio e per la ripartizione delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011