Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21911 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. II, 30/08/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 30/08/2019), n.21911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29854/2015 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON

GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PORRATI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO LUPIS, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO DINO FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 893/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

– la (OMISSIS) s.r.l. (Esse Effe) chiedeva e otteneva dal Tribunale di Alessandria, nei confronti di S.B., decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 42.813,91, pretesa quale corrispettivo di lavori extra contratto in forza di fattura n. (OMISSIS);

– i lavori oggetto della pretesa di riferivano a una casa costruita dalla Esse Effe, già trasferita in proprietà all’ingiunta con rogito notarile di compravendita del 28 settembre 2004;

– S.B. proponeva opposizione contro il decreto, deducendo: a) che la convenuta, prima che fosse stipulato il rogito di trasferimento, aveva assunto l’obbligo di eseguire opere ulteriori da ritenere comprese nel prezzo della futura vendita; b) che il rogito notarile fu stipulato quando le opere non erano state ultimate e in relazione a ciò, con scrittura privata del 2 novembre 2004, fu poi pattuito un termine per la loro ultimazione, con previsione di una penale per il ritardo;

– eccepiva che il legale rappresentante della società costruttrice aveva rilasciato dichiarazione di avvenuto saldo prezzo;

– contestava, ad ogni modo, la fattura e la descrizione dei lavori in essa contenuta, essendo l’opponente creditrice di controparte per le penali e per le somme occorrenti per la eliminazione dei vizi e difformità delle opere e non il contrario;

– il processo era interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;

– si costituiva a seguito della riassunzione il curatore del fallimento;

– il tribunale, eseguita consulenza tecnica, accertava il credito dell’appaltatore nell’importo di Euro 33.180,31, da cui deduceva quanto occorrente per la eliminazione dei vizi e per la penale, che riduceva equitativamente a Euro 5.000,00;

– revocava il decreto ingiuntivo e condannava la S. al pagamento della differenza, oltre rivalutazione e interessi;

– la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza;

– essa accertava che la dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa in honis, a prescindere dalla questione della sua opponibilità al curatore (opponibilità negata dal primo giudice), per la genericità del suo contenuto, non integrava prova del pagamento;

– aggiungeva che non vi era prova che i pagamenti eccepiti dall’opponente fossero riferibili ai lavori oggetto della pretesa, ritenendo inoltre corretta la decisione assunta dal tribunale sulla riduzione della penale;

-per la cassazione della sentenza S.B. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi;

– il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso;

– lo stesso Fallimento ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”;

– la ricorrente incomincia l’esposizione della complessa censura con l’evidenziare che la fattura, per il cui pagamento la (OMISSIS) s.r.l. aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, si riferiva a lavori extracontrattuali, nel mentre il pagamento il prezzo di vendita dell’immobile risultava interamente pagato, come da quietanza rilasciata nel rogito notarile;

– prosegue poi evidenziando che il giudice di primo grado: a) aveva riconosciuto che i lavori oggetto della domanda monitoria erano quelli indicati nel documento di controparte in data 1 aprile 2005, prodotto dalla convenuta con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, documento recante l’intestazione “extra S.B.”; b) aveva ritenuto che l’opponente avesse avanzato al riguardo contestazioni contraddittorie e confuse, affermando, “da un lato l’assurdità della fattura e dall’altro la presenza di vizi e l’avvenuto pagamento dei lavori medesimi”; c) aveva quindi concluso, sulla base di tali considerazioni, che “l’esecuzione dei lavori su indicati può ritenersi provata alla stregua delle stesse difese dell’opponente, il quale denunciando i vizi delle opere ha implicitamente ammesso la loro esecuzione”;

– la ricorrente deduce di avere riproposto in appello le contestazioni a suo tempo formulato con l’opposizione;

– precisamente:

– a) la fattura era in contrasto con altri conteggi predisposti dell’impresa e già in precedenza presentati a S.B., che li aveva prodotti con il proprio atto di opposizione;

– b) tali conteggi erano stati contestati;

– c) i vizi denunciati riguardavano in massima parte non lavori extra, ma opere di capitolato, non potendo perciò farsi derivare dalla loro denuncia l’implicito riconoscimento dell’effettuazione di lavori extra, nè del loro ammontare;

– d) dal fatto che l’opponente avesse eccepito di avere pagato per lavori extra la somma di Euro 23.800,00 non poteva farsi discendere alcuna ammissione di un proprio debito per il maggiore importo di Euro 42.913,91;

– tanto premesso la ricorrente ha denunciato la sentenza sotto i seguenti profili;

– in primo luogo perchè la corte d’appello ha omesso di prendere in esame la relativa ragione di censura, derivandone la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– in secondo luogo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., perchè la domanda è stata accolta in assenza della prova del credito, il cui onere era a carico del convenuto ingiungente;

– in terzo luogo si deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi, per non avere la corte tenuto conto della pluralità delle contestazioni mosse dell’opponente sulla pretesa esecuzione delle opere indicate in fattura, sulla divergenza dei conteggi, sul fatto che le opere esposte nella stessa fattura riguardavano opere previste in capitolato;

– fra i vari profili di censura assume carattere prioritario e logicamente assorbente il primo, con il quale si lamenta sostanzialmente il mancato esame di uno dei motivi di appello (il secondo);

– la censura è stata correttamente dedotta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, con la esplicita denuncia della nullità della sentenza per violazione della regola processuale, che, diversamente da quanto si eccepisce nel controricorso, è esattamente individuata, essendo del tutto irrilevante che la violazione sia stata considerata sotto il profilo del difetto di motivazione, invece che della violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (Cass., S.U., 17931/2913; n. 10862/2018), ravvisabile anche in ipotesi di mancata pronuncia su uno dei motivi di appello (Cass. n. 6835/2017; n. 23930/2017);

– d’altronde la possibilità dell’univoca qualificazione della censura non è affatto pregiudicata dal fatto che il medesimo vizio sia stato impropriamente denunciato anche per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dovendosi perciò disattendere le eccezioni formulate al riguardo nel controricorso;

– il profilo di censura è anche fondato;

– nella parte narrativa della sentenza impugnata la stessa corte d’appello, dopo avere fatto in primo luogo menzione della censura con la quale l’appellante aveva riproposto la tesi della efficacia della quietanza anche nei confronti del curatore, così prosegue nella esposizione del contenuto atto di appello della S.;

– secondo la stessa sentenza impugnata l’appellante aveva sostenuto che “la controparte non aveva fornito alcuna prova della propria richiesta di pagamento per lavori extra capitolato, di cui la documento datato 1 aprile 2005; che non sussisteva alcun riconoscimento dei lavori extra, atteso che le contestazioni relativi ai vizi riguardavano opere di cui al capitolato; aggiungeva (l’appellante n.d.r.) che essa aveva versato tutte le somme indicate i citazione, delle quali la società (OMISSIS) aveva contestato pagamento di Euro 3.000,00, riconoscendo che gli altri acconti erano stati versati (…)”;

– la corte di merito, nella parte motiva, esamina il motivo relativo all’efficacia probatoria della quietanza, rilevando che la questione della opponibilità al fallimento risultava superata dal rilievo della genericità del contenuto del documento, che non consentiva di operare il raccordo fra il pagamento i lavori oggetto di pretesa;

– prosegue poi assumendo perentoriamente che la prova del pagamento non era stata fornita altrimenti, non essendoci prova in atti che “gli importi pagati dall’appellante fossero comprensivi di quanto richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo”;

– la corte condivide infine la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disposto la riduzione della penale;

– è chiaro pertanto, in base alla ricostruzione del contenuto della sentenza, che la corte d’appello non ha preso in considerazione le contestazioni, riproposte quale motivi d’appello contro la decisione di primo grado, sulla identità dei lavori extra, così come indicati nel documento del 1 aprile 2005, e sulla loro effettiva esecuzione;

– il primo giudice aveva ritenuto che le contestazioni avanzate in proposito fossero contraddittorie e confuse, perchè accompagnate dalla denuncia di vizi inerenti alla loro esecuzione;

– in appello l’opponente aveva denunciato che l’implicazione logica proposta dal primo giudice era fallace, perchè i vizi denunciati si riferivano a “opere di cui al capitolato” (così testualmente la stessa sentenza impugnata);

– sul punto la sentenza non argomenta alcunchè, incorrendo quindi nell’error in procedendo denunciato con il motivo;

– è ovvio, infatti, che la corte di merito, una volta riconosciuto che la generica dichiarazione di avvenuto pagamento a saldo non era idonea a chiudere la vicenda, avrebbe dovuto verificare se i l’implicazione proposta dal primo giudice fosse corretta, in rapporto al fatto che i vizi denunciati inerivano effettivamente ai lavori di cui si chiedeva il pagamento, come indicati nel documento dell’1 aprile 2005, di cui l’opponente aveva contestato la rilevanza probatoria;

– con il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 1, nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”) si denuncia la sentenza, per omesso esame di un motivo d’appello e per difetto di motivazione, nella parte in cui la corte d’appello ha negato che i pagamenti eccepiti dall’opponente fossero riferibili ai lavori oggetto della pretesa (oggetto del terzo motivo d’appello);

– il motivo, processualmente ammissibile (valgono le medesime considerazioni proposte nell’esame del motivo precedente in ordine alla possibilità di precisa identificazione della censura quale error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), è fondato;

– la corte di merito, risolta in senso negativo la questione della efficacia probatoria della quietanza a saldo, è passata immediatamente oltre, negando che i pagamenti eccepiti dall’opponente fossero riferibili ai lavori oggetto di pretesa;

– la corte ha liquidato l’eccezione con il generico rilievo che “non vi è alcuna prova in atti che gli importi già pagati dall’appellante fossero comprensivi di quanto richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo”;

– ma è chiaro che tale generico rilievo costituisce un evidente salto logico;

– l’eccezione è infatti rigettata in assenza di qualsiasi raccordo fra i pagamenti eccepiti dall’appellante, riferiti a singole causali, con il documento dell’1 aprile 2005, contenente la descrizione dei lavori;

– in verità tale documento non è neanche menzionato nella motivazione della sentenza, nonostante la esistenza di apposita ragione di censura contro la positiva considerazione di esso da parte del primo giudice;

– il che rende del tutto apparente l’esame del motivo e parimenti apparente la giustificazione data per giustificarne il rigetto;

– “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure” (Cass. n. 16057/2012; n. 9113/2012);

– sono assorbiti il terzo motivo (che investe la decisione nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la riduzione della penale) e anche il quarto motivo sulla illegittimità del cumulo fra rivalutazione e interessi nella liquidazione del credito della controparte;

– si giustifica in relazione al primo motivo e al secondo motivo, nei sensi di cui motivazione, la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino affinchè provveda a nuovo esame dei motivi d’appello richiamati nei motivi del presente ricorso accolti e liquidi le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo; dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza in relazione al motivi accolti; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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