Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21911 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4978-2016 proposto da:

COMUNE DELL’AQUILA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TREMITI n. 10, presso lo studio

dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

ITALVEN DI G.G. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 761/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Don. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè connessi, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune dell’Aquila impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, in tema di pagamento della Tarsu relativamente a un immobile di proprietà della parte contribuente, denunciando sia violazione di legge, in particolare, dell’art. 330 c.p.c., comma 1, in combinato disposto con l’art. 170 c.p.c., comma 3, della L. n. 890 del 1982, art. 9 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul medesimo profilo di censura, in quanto i giudici d’appello, erroneamente, avrebbero ritenuto l’appello tardivo, non tenendo conto che la notifica dell’atto d’appello andata a buon fine, ed apparentemente tardiva rispetto alla scadenza del termine “lungo” semestrale, in effetti andava valutata come una ripresa del procedimento notificatorio, iniziato con una prima notifica, tempestiva rispetto alla scadenza del termine per impugnare, che non era, tuttavia, andata a buon fine, per variazione del domicilio del difensore della parte, e tempestivamente “ripresa” presso il nuovo domicilio del medesimo difensore, all’esito di apposite ricerche, presso il relativo Consiglio dell’ordine, una volta che l’ente impositore era venuto a conoscenza dell’esito infruttuoso della prima notifica.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. n. 14594/16, 5974/17).

Nel caso di specie, dall’esame diretto degli atti processuali, risulta una prima notifica dell’appello da parte del comune dell’Aquila del 26 marzo 2015, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, nonostante fosse stata indirizzata presso il domicilio che il difensore della parte aveva in primo grado, ed una riattivazione del procedimento notificatorio del 3 aprile presso il nuovo domicilio, andata a buon fine. Pertanto, la parte appellante correttamente aveva “ripreso” il procedimento notificatorio, senza attendere l’ordine del giudice, al fine di una ragionevole durata del processo, nei limiti di tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini complessivamente il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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