Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21911 del 16/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21911 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 22792-2013 proposto da:
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 80021470820 in
persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 21,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CASAGNI, rappresentata
e difesa dagli avvocati MARIA CALANDRINO, GABRIELLA
FASCIANA, giusta delega in calce al ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrente contro
SCIORTINO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato
FAUSTO MARIA AMATO, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 16/10/2014

NADIA SPALLITTA, giusta delega in calce alla comparsa di
costituzione;
– resistente avverso il provvedimento R.G. 10174/2010 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Fatto e diritto

1. — La Provincia Regionale di Palermo ha proposto, con ricorso
notificato addì 8.10.13, regolamento di competenza avverso
l’ordinanza con cui il 3.9.13 il tribunale di Palermo ha sospeso la causa,
iscr. al n. 10174/10 r.g. e vertente tra la medesima odierna ricorrente
ed Alberto Sciortino, per avere ritenuto ad essa pregiudiziale altra
causa tra le stesse parti e col medesimo oggetto, pendente però in
grado di appello.
2. — In particolare, l’odierna ricorrente riferisce:
– che aveva ingiunto a controparte, ai sensi dell’art. 2 del r.d. n.
639/1910, la restituzione della somma di € 35.579,03, già corrisposti a
titolo di maggiorazione per indennità di funzione quale Presidente
della Provincia, per mancato esercizio delle funzioni connesse all’area
metropolitana di Palermo;
– che il tribunale di Palermo aveva accolto l’opposizione
dispiegata dall’ingiunto, ma che la relativa sentenza, n. 2041/09, era
stata impugnata dinanzi alla corte di appello, con gravame che pendeva
dinanzi a tale giudice col n. 1088/10 r.g.;
– di avere allora, in virtù dei propri poteri di autotutela, emesso
nuova ordinanza (n. 49628 del 23.4.10), stavolta per € 38.578,86, al

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PALERMO del 2.9.2013, depositato il 03/09/2013;

lordo dell’IRPEF, corredata dalla documentazione ritenuta carente
nella precedente sentenza di primo grado;
– che l’opposizione anche avverso tale ordinanza-ingiunzione
dispiegata dall’ingiunto era stata trattenuta in decisione, ma poi sospesa
ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in quanto ritenuta strettamente

dipendente dall’esito della causa seguita alla precedente opposizione.
E, su queste premesse, chiede l’annullamento della disposta
sospensione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 295
cod. proc. civ., sia per insussistenza dei presupposti — richiamando la
persistenza del suo potere di autotutela e quindi di riemanazione di
atto eventualmente viziato ma emendato dai vizi — che per la necessità
di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, idonea
a garantire la sollecita definizione dei giudizi.
3. — L’intimato Sciortino deposita “comparsa di costituzione”,
ripercorrendo lo sviluppo del giudizio in cui è stata resa la qui gravata
ordinanza ed argomentando per la sussistenza dei presupposti per la
sospensione, o comunque per l’applicabilità dell’art. 337 cod. proc. civ.
4. — Dal canto suo, il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria
scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso, ritenendo alla
specie da applicarsi l’art. 337 cod. proc. civ., ma salva la valutazione
dell’applicazione del nuovo principio di diritto elaborato da Cass. Sez.
Un. n. 27846/13.
5. — Il ricorso è fondato.
L’amministrazione provinciale ha reiterato un’ingiunzione per il
recupero di somme erogate quando pendeva controversia relativa agli
stessi fatti costitutivi del diritto alla restituzione vantato da una parte
nei confronti dell’altra, controversia nella quale è stata già resa una
pronunzia in primo grado, poi gravata di appello tuttora pendente: ma

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in un caso siffatto può trovare applicazione — a tutto concedere — l’art.
337 e non l’art. 295 cod. proc. civ.
5.1. Nel meccanismo processuale di cui agli artt. 336 e 337 cod.
proc. civ. e seg-natamente in caso di domanda successiva fondata
comunque su altra sentenza separatamente impugnata, la sospensione

sensi di tale ultima norma: come argomenta il pubblico ministero, per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, quando tra due giudizi
esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato
definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la
sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337,
comma secondo, cod. proc. civ., e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc.
civ., con conseguente illegittimità dell’eventuale provvedimento di
sospensione adottato ai sensi di tale ultima norma, a prescindere da
qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di
pregiudizialità (Cass., ord. 3 maggio 2007, n. 10185, espressamente
riferita a giudizio pregiudicante in punto di an debeatur e giudizio
pregiudicato in tema di quantum; Cass., ord. 29 agosto 2008, n. 21924;
Cass., ord. 16 dicembre 2009, n. 26435; Cass. Sez. Un., ord. 19 giugno
2012, n. 10027).
5.2. In sostanza (tra le ultime, Cass., ord. 13 novembre 2013, n.
25536), salvi i soli casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa
pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che
debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza
passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di
pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza
non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio
pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ..

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può essere disposta, ricorrendone gli specifid presupposti, soltanto ai

Tanto si ricava dall’interpretazione sistematica della disciplina
del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il
diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la
posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di
lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della

Cass., ord. 9 dicembre 2011, n. 26471; Cass., ord. 5 novembre 2012, n.
18968; Cass. Sez. Un., 30 novembre 2012, n. 21348; Cass., ord. 9
gennaio 2013, n. 375; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13035).
Pertanto, se il giudice disponga la sospensione del processo ai
sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è di per sé
illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la
sussistenza del rapporto di pregiudizialità (in tale espresso senso, v. già
Cass., ord. 16 dicembre 2009, n. 26435); né, per la diversità dei
presupposti tra le due tipologie di sospensione, può ridursi ad un
errore materiale l’indicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in luogo
dell’art. 337.
In nessun caso, quindi, può dirsi corretta l’ordinanza che
dispone la sospensione ai sensi della prima di tali norme.
6. — Il ricorso va perciò accolto e va disposta la prosecuzione del
processo, impregiudicata peraltro la valutazione, da parte del giudice
del merito ed una volta riassunta la causa, della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 337 cod. proc. civ., anche in
presenza di evidenti peculiarità della fattispecie, ovvero del mutamento
di giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, già
richiamato dal Pubblico Ministero.
Le spese del presente giudizio conseguono alla soccombenza.

P. Q. M.

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sentenza di primo grado (Cass. Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027;

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata ordinanza e dispone
che il processo prosegua; condanna Alberto Sciortino al pagamento
delle spese del presente procedimento in favore della ricorrente, in
pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 2.200,00, di cui € 200,00 per

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esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

sezione civile, il 24 settembre 2014

Il Presidente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

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