Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21911 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. I, 07/09/2018, (ud. 12/12/2017, dep. 07/09/2018), n.21911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Altedo s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via

degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell’avv. Francesca Fegatelli

(francescafegatelli.ordineavvocatiroma.org, fax per le comunicazioni

n. 06.3211683) dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove

21, presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso,

dall’avv. Enrico Maggiore che indica per le comunicazioni relative

al processo la p.e.c. avvocaturacapitolina.pec.comuneroma.it;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, come sopra

rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

Immobiliare Altedo s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1097/13 della Corte di appello di Roma, emessa

e depositata il 22 febbraio 2013, n. R.G. 3386/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Immobiliare Altedo s.r.l., proprietaria di un’area sita nel territorio del comune di Roma e confinante con il Fosso dell’Acqua Traversa, ha agito nei confronti del Comune di Roma esponendo che nel 1976 l’Amministrazione comunale, realizzando un intervento propedeutico alla realizzazione del collettore fognario del Fosso dell’Acqua Traversa provvide in realtà a deviare il fosso dal suo alveo originario spostandolo all’interno della proprietà della società attrice e lasciando d’allora la situazione immutata senza che alcun procedimento espropriativo fosse mai stato iniziato e tanto meno portato a termine. La proprietà della società attrice è rimasta quindi da allora tagliata in due parti dalla presenza del predetto collettore fognario. In relazione a tali fatti Immobiliare Altedo s.r.l. ha chiesto l’accertamento dell’occupazione usurpativa, la condanna del Comune al ripristino dei luoghi e, ai sensi dell’art. 278 c.p.c., la condanna al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8470/2011, ha accolto la domanda proposta dalla s.r.l. Altedo Immobiliare di riduzione in pristino del terreno di sua proprietà indebitamente utilizzato dal Comune di Roma per la realizzazione della condotta fognaria del Fosso dell’Acqua Traversa imponendo al Comune di liberare il fondo dal passaggio al suo interno del predetto fosso ma ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla società.

3. Avverso quest’ultimo dispositivo di rigetto della domanda risarcitoria per il danno provocato dalla occupazione usurpativa del fondo, ha proposto appello Immobiliare Altedo s.r.l. rilevando la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni dato che l’occupazione usurpativa, accertata in primo grado e non contestata dal Comune di Roma, aveva ridotto l’utilizzabilità del fondo integrando la realizzazione in re ipsa del danno o quantomeno attestandone la potenzialità.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1097/13, ha respinto l’appello della società Altedo Immobiliare rilevando che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. nn. 378/2005 e 5058/2012 e Cass. civ. S.U. nn. 26972-26975/2008), in ipotesi di occupazione usurpativa di un terreno, ai fini di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, se deve considerarsi acquisita la prova del cd. danno-evento è pur sempre necessario che siano allegate e dimostrate le situazioni fattuali dimostrative del cd. danno-conseguenza. Nella specie la Corte distrettuale ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado in quanto l’esistenza sul terreno in questione di una attività di recupero e frantumazione di materiali edili di risulta e l’insistenza sullo stesso terreno di materiale da costruzione e di strutture metalliche di carpenteria pesante non costituiscono di per sè la prova dell’esistenza di un danno sia pure sotto il profilo del solo an debeatur.

5. Ricorre per cassazione Immobiliare Altedo s.r.l. con tre motivi di impugnazione con i quali deduce: a) illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in combinato disposto con il riferimento all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, per violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c., nonchè delle regole poste in tema di nesso di causalità; b) illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in combinato disposto con il riferimento all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,832,1223,2697 c.c.; c) illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2699 c.c..

6. Si difende con controricorso Roma Capitale e propone ricorso incidentale quanto al rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche.

7. Con il primo motivo di ricorso Immobiliare Altedo s.r.l. afferma che la Corte di appello ritenendo dovuto l’accertamento non del fatto potenzialmente produttivo del danno e del nesso eziologico in astratto bensì della concreta esistenza dei danni si è posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che concordemente ritiene ai fini della condanna generica ex art. 278 c.p.c., necessario esclusivamente l’accertamento dell’illegittimità della condotta e della astratta portata dannosa da provare anche in base a una valutazione probabilistica (Cass. 25638/2010) e non anche l’esistenza in concreto del danno (Cass. 15335/2012 e 26021/2011). Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, secondo la ricorrente, che qualora il comportamento illegittimo incida sulla disponibilità del bene, e conseguentemente determini la privazione o la riduzione della utilitas goduta dal proprietario, ricorre l’ipotesi del fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli (Cass. S.U. 19600/2008, e, in particolare, in tema di occupazione abusiva di un terreno, Cass. civ. 9043/2012, 21234/2012, 5058/2012).

8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta il riferimento operato nella motivazione della sentenza impugnata alla sentenza n. 378/2005 in quanto ritiene, anche alla luce della successiva pronuncia n. 5058/2012, che secondo la S.C., nell’ipotesi di occupazione abusiva di un terreno, sebbene il danno non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto dell’occupazione (che integra il cd. danno evento) deve invece ritenersi integrato anche il c.d. danno conseguenza quando l’occupazione abusiva determina in tutto o in parte la privazione del godimento del terreno sul quale veniva svolta dal titolare un’attività produttiva di utilitas. Nella specie la Corte di appello non ha considerato le conseguenze negative sulla utilizzazione economica del terreno da parte della ricorrente che sono derivate dall’occupazione realizzata abusivamente dal Comune e che sono state attestate dalla C.T.U. svolta in sede penale.

9. Con il terzo motivo di ricorso si rileva che Immobiliare Altedo s.r.l. ha provato la proprietà dell’area e la presenza sul proprio terreno del collettore fognario (oltre a quella dei tubi di scarico e delle palificazioni di contenimento) installato abusivamente dal Comune e che ha determinato la divisione in due sezioni disomogenee e irregolari del fondo e ha provocato un salto di dislivello Circostanze queste da ritenersi ormai provate con efficacia di giudicato e che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad accogliere la domanda sulla base di una corretta interpretazione degli artt. 1697 e 2699 c.c..

Diritto

RITENUTO

che:

10. L’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta in questo giudizio da Roma Capitale è infondata in considerazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle controversie riguardanti il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., la ripartizione della competenza tra il giudice ordinario ed il Tribunale regionale delle acque pubbliche deve effettuarsi attribuendo a quest’ultimo le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque – segnatamente, quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione e di utilizzazione dell’utenza nei confronti della P.A. – ed al giudice ordinario la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. del 28 gennaio 2016 e Cass. civ. sez. 3 n. 9026 del 16 aprile 2009).

11. E’ invece fondato il ricorso principale i cui motivi vanno esaminati unitariamente per la loro stretta connessione.

12. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. 3, n. 25638 del 17 dicembre 2010, Cass. civ., sez. L. del 22 gennaio 2009 e da ultimo Cass. civ., sez. 2 n. 6235 del 14 marzo 2018), ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; in simile ipotesi, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'”an debeatur” e di essi va data la prova sia pure generica e sommaria, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di una condanna generica.

13. Per quanto riguarda le conseguenze della occupazione illegittima di un immobile se è vero che il danno subito dal proprietario non può ritenersi propriamente come sussistente “in re ipsa” dato che quel che rileva ai fini della prova è la concreta possibilità di verificazione del danno-conseguenza, che deve essere allegata e provata specificamente in relazione all’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto; è tuttavia da ritenere anche che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può includere anche l’esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, in particolare deve accertarsi la perdita, sia pure parziale, della disponibilità del bene la cui natura sia normalmente fruttifera (cfr. Cass. civ. sez. 3 del 9 agosto 2016 e Cass. civ. sez. 3 n. 25898 del 15 dicembre 2016 secondo cui, nella ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purchè inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore di allegare e di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la piena disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione).

14. Nella specie tali elementi non risultano valutati dalla Corte di appello che ha escluso l’allegazione e l’acquisizione della prova della potenzialità dannosa dell’occupazione sine titulo realizzata dall’amministrazione comunale senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto insussistente qualsiasi presunzione integrativa della prova concernente la potenzialità dannosa dell’occupazione nonostante la descritta incidenza dell’occupazione sul terreno di proprietà della società attrice e la utilizzazione dello stesso per l’attività di recupero e frantumazione di materiali edili di risulta costituente l’oggetto dell’attività commerciale della società. In altri termini la Corte di appello non ha addotto elementi idonei ad escludere la presunzione di una ridotta utilizzazione del bene e della conseguente incidenza sullo svolgimento dell’attività produttiva e commerciale della società ricorrente derivante dalla segmentazione e dalla irregolarità prodottasi sul terreno di proprietà attrice per effetto dello spostamento dell’alveo del Fosso dell’Acqua Traversa e della installazione di opere strumentali alla realizzazione ivi della conduttura fognaria.

15. Il ricorso principale va pertanto accolto e la sentenza della Corte di appello cassata al fine di consentire ai giudici dell’appello una verifica, anche sulla base di un parametro di presumibilità, della sussistenza della dedotta potenzialità dannosa dell’occupazione sine titulo alla stregua della giurisprudenza di legittimità in tema di condanna generica al risarcimento del danno e di conseguenze lesive dell’occupazione sine titulo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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