Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21910 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. II, 30/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 30/08/2019), n.21910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15070/2015 proposto da:

B.M.A., rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONELLO CRISTOFORO SATTA;

– ricorrente –

contro

BA.PA., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

BATTISTA LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.M.A. propone ricorso per cassazione contro Ba.Pa., che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, dell’8.4.2014, che, in accoglimento parziale dell’appello del Ba. ed in parziale riforma, ha condannato essa appellata a restituire la somma di Euro 7746,85 oltre interessi dal 17.7.2002 al saldo.

Il giudizio era stato introdotto dal Ba. che, premesso di aver sottoscritto una proposta di acquisto di una casa in (OMISSIS) versando all’incaricato dell’agenzia Euro 7746,85 a titolo di caparra confirmatoria, cui era seguita l’accettazione della promittente venditrice con conseguente perfezionamento del preliminare per l’importo di Lire 125.000.000 da versarsi, al netto della caparra, al momento della stipula del definitivo prevista entro novanta giorni dalla consegna da parte della venditrice dei documenti necessari per l’ottenimento del mutuo, negato dall’istituto bancario per la difformità dalla concessione, aveva chiesto la risoluzione per grave inadempimento della venditrice e la restituzione del doppio della caparra.

Controparte aveva riconvenzionalmente chiesto la risoluzione per inadempimento del Ba..

Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande mentre la Corte di appello, premesso che il Ba. aveva riconosciuto la non conformità urbanistica del garage e del locale attrezzi che non figuravano nel compromesso, che non era stato consegnato il certificato di abitabilità, ma ciò non comportava la nullità per illiceità dell’oggetto, che il mutuo non era stato accordato per non avere l’immobile le caratteristiche della casa di civile abitazione, ha concluso per la inefficacia del contratto per circostanza antecedente all’insorgenza dell’inadempimento dell’appellato.

La ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 1353,1358,1359,1375 c.c., perchè la sentenza, pur escludendo l’inadempimento dell’appellata, non ha considerato che l’acquirente si era sottratto alla obbligazione assunta; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè solo nella comparsa conclusionale di primo grado era stata chiesta in via subordinata la restituzione della sola caparra, artt. 1453,1385 c.c., nonchè insufficiente ed illogica motivazione per avere la sentenza escluso il diritto a trattenere la caparra ricevuta; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la condanna a metà delle spese.

Osserva in via preliminare il Collegio che, nel giudizio di appello, il Ba. ha chiesto la risoluzione per inadempimento della B. con richiesta del doppio della caparra ed, in subordine, della restituzione della somma versata mentre controparte il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte ha accolto solo parzialmente il gravame dichiarando l’inefficacia del contratto sul presupposto che il verificarsi della condizione risolutiva riporta i contraenti nella condizione giuridica antecedente la stipula del preliminare.

Ciò posto, è stato escluso che l’acquirente si sia sottratto all’obbligazione assunta per cui il primo motivo va respinto manifestando mero dissenso rispetto alla decisione.

Il secondo motivo trascura che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Si pone, però, il problema, essendo stata denunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c., della questione dell’avveramento della condizione risolutiva, che costituisce eccezione in senso stretto (Cass., 23667/2016, 24113/2015, 17474/2014, 18602/2013) ò nella specie è stata tardivamente formulata.

Donde il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo con cassazione e rinvio e l’assorbimento del terzo sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di

Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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