Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21910 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17431-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., C.M., C.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 293/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACATA di LATINA, depositata il

21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in tema di criterio di valutazione di immobili speciali pervenuti per successione, ai fini dell’assolvimento della relativa imposta, lamentando la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero applicato il criterio di valutazione automatica a una fattispecie che ne è esclusa, ai sensi del comma 5 bis della norma di cui alla rubrica, infatti, tale criterio è applicabile unicamente alle compravendite di unità abitative e relative pertinenze intercorse tra privati, ma non agli immobili speciali, quale quello oggetto di ripresa a tassazione, che è un opificio industriale (categoria D8); inoltre, la CTR non avrebbe preso in considerazione le risultanze della stima UTE, elaborata a seguito di sopralluogo, che costituiva il fondamento dell’atto impositivo, senza esercitare alcun vaglio critico, se non generico, aderendo, invece, apoditticamente alla perizia di parte, e richiamando astratte considerazioni sui fatti recessivi che si sarebbero sviluppati nell’economia italiana nell’arco biennale tra la variazione della rendita catastale e la vendita dell’immobile, tutte circostanze che erano, invece, state considerate nella stima dell’Agenzia del Territorio.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato, infatti, hanno errato i giudici d’appello laddove hanno ritenuto di applicare il meccanismo della cd. valutazione automatica, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 2 ad una fattispecie normativamente esclusa dal medesimo art. 52 cit., comma 5 in quanto il meccanismo del “prezzo valore” opera solo per gli immobili in classe A (esclusa A/10), cioè, per la compravendita di unità abitative e relative pertinenze intercorse tra privati, ma non agli immobili speciali, quale quello oggetto di ripresa a tassazione, che è un opificio industriale (categoria D8). Tale questione, in quanto assorbente, prevale sulla verifica di congruenza tra il valore dichiarato dalla contribuente e quello ottenibile dal calcolo effettuato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5.

Il secondo motivo è, altresì, fondato.

Infatti, la motivazione della CTR si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/14) con uno sviluppo argomentativo sostanzialmente apparente (Cass. sez. un. 952/17, 26127/16, 16599/16), perchè valorizza la perizia di parte e disattende la perizia UTE, in maniera assertiva, senza particolari vagli critici, richiamando, per l’anno 2008 i fenomeni recessivi dell’economia italiana penalizzanti dei valori immobiliari, ma senza verificare se anche l’ufficio ne avesse effettivamente tenuto conto, ed ha richiamato la precedente variazione catastale del 2007, mediante procedura Docfa, senza dar conto dell’evoluzione dei valori fino al 2009, cioè, quando è stata presentata la denuncia di successione; i giudici d’appello, inoltre, volendo riscontrare i propri assunti, aggiungono considerazioni, sulla presenza d’impianti centralizzati, in luogo di quelli autonomi, di dubbia coerenza logica.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso il Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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