Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21910 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21123-2016 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO

MARAZZA e DOMENICO DE FEO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

F.P.C.;

– intimato –

nonchè da:

F.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dr. MARCO GARDIN, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCIO GIUSEPPE LONGO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO

MARAZZA e DOMENICO DE FEO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4167/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2016, R. G. N. 643/2016;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE

1. con sentenza del 22 luglio 2016 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado resa nell’ambito di un giudizio ex L. n. 92 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 17 ottobre 2014 nei confronti di F.C.P. dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma con conseguente condanna dell’ente alla reintegrazione ed alla corresponsione delle retribuzioni maturate nel limite di 12 mensilità, oltre accessori e spese;

2. la Corte territoriale, esaminate le due contestazioni disciplinari che, “sia congiuntamente che disgiuntamente valutate”, avevano dato origine al recesso in tronco, ha ritenuto insussistente il fatto contestato con lettera del 5 agosto 2014, con cui la Fondazione aveva addebitato al F. l’irregolare timbratura effettuata per conto della moglie, perchè non provata; quanto alla seconda contestazione del 22 luglio 2014 – ove la Fondazione aveva censurato le dichiarazioni rese dal lavoratore ad una testata giornalistica con le quali era stato criticato il piano industriale approvato dalle altre sigle sindacali affermando che l’accordo era passato “grazie alle promozioni ed alle regalie concesse ai sindacalisti collaborazionisti” – la Corte ha considerato “il fatto addebitato… lecito, in quanto espressione del diritto di critica sindacale”; premesso che il concetto espresso nell’intervista era il medesimo di quello contenuto in un comunicato divulgato da due sigle sindacali che non avevano condiviso detto accordo, la Corte ha argomentato che la “pesante critica all’operato della direzione del teatro… è stata espressa dal F. proprio nella sua veste di RSA e deve essere collocata nel clima di durissimo scontro in atto tra le sigle sindacali dissenzienti e la gestione Fuortes” (nuovo sovrintendente del teatro); che nessuna prova era stata fornita del danno asseritamente subito dalla Fondazione nè alcuna richiesta risarcitoria era stata avanzata nei confronti del dipendente; che non poteva ritenersi “che la condotta attribuita alla direzione del teatro integri gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti” e che non risultava che le dichiarazioni del F. avessero avuto alcun seguito;

3. la Corte, tuttavia, non ha accordato al reclamante la tutela prevista dal comma 1 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in quanto, “pur essendo il recesso certamente riconducibile anche all’attività sindacale svolta dal F., la sussistenza di almeno uno dei fatti addotti a giustificazione del recesso preclude il riconoscimento della natura ritorsiva del provvedimento, dovendo, a tal fine, il motivo illecito essere l’unico motivo determinante del recesso”;

4. la Fondazione Teatro dell’Opera ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi ai quali ha resistito il F. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo; a quest’ultimo ha resistito l’ente con controricorso;

5. il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte con cui ha richiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; entrambe le parti hanno comunicato memorie.

CONSIDERATO CHE:

1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione formulata in controricorso dall’Avv. Longo, difensore del F., di “nullità del ricorso principale per mancata notifica dello stesso”, nonostante egli si fosse “costituito con comparsa di costituzione e risposta dell’11.7.2016, inviata telematicamente”, nel corso del giudizio d’appello: invero non viene adeguatamente specificato il contenuto degli atti sui quali l’eccezione si fonda nè dove gli stessi siano reperibili, risultando invece dalla sentenza impugnata che procuratore del F. era l’Avv. Bruni al quale il ricorso per cassazione è stato ritualmente notificato;

2. il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. con riferimento ai fatti contestati con la lettera di addebito del 22 luglio 2014 e la violazione dell’art. 595 c.p., lamentando diffusamente che la Corte territoriale avrebbe basato le sue argomentazioni su una superficiale argomentazione del diritto di critica sindacale e dei suoi limiti, in quanto – secondo la Fondazione – sarebbe evidente che il contesto nel quale le dichiarazioni del F. sono state rese e l’ambito di diffusione delle stesse hanno realizzato il reato di diffamazione; si evidenzia l’inadempimento dell’onere probatorio del F. sulla veridicità di quanto affermato e che, comunque, le dichiarazioni erano del tutto svincolate dal perseguimento di fini legittimi, traducendosi in attacchi puramente offensivi della dirigenza presa di mira;

la censura non può trovare accoglimento;

2.1. il diritto di critica trova il suo fondamento nell’art. 21 Cost., che riconosce alla generalità dei consociati la libertà di manifestare il proprio pensiero, con un solo limite espresso, costituito dalla non contrarietà al buon costume, e limiti impliciti collegati al valore della persona umana di cui all’art. 2 della stessa Costituzione;

2.2. la giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al diritto di cronaca, ha stilato un articolato sistema di condizioni di legittimità affinchè il suo esercizio non si ponga in violazione di quei valori della persona tutelati non solo dalla Costituzione ma anche da specifiche norme penali a difesa dell’onore, della reputazione, della riservatezza, elaborando i noti criteri di continenza sostanziale, materiale e formale che rendono lecito l’esercizio del diritto di cronaca (ove per continenza sostanziale si intende la verità della notizia, per continenza materiale l’interesse pubblico alla diffusione dell’informazione, per continenza formale la correttezza e civiltà della forma linguistica utilizzata come veicolo della cronaca stessa; cfr., ab imo, Cass. n. 5259 del 1984);

2.3. nell’ambito del rapporto di lavoro, rispetto al quale opera anche la dichiarazione di principio contenuta nell’art. 1 della I. n. 300 del 1970 secondo cui tutti i lavoratori hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro “nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”, non può negarsi l’esercizio di espressioni critiche del dipendente nei confronti del datore di lavoro, sebbene il vincolo di subordinazione imponga al lavoratore obblighi di fedeltà e collaborazione;

2.4. sin da Cass. n. 1173 del 1986 si sono elaborate regole, analoghe a quelle stilate per l’esercizio del diritto di cronaca, tese a contemperare il diritto stabilito dall’art. 21 Cost. con altri diritti concernenti beni di pari rilevanza costituzionale, tra i quali, in particolare, i diritti della personalità all’onore ed alla reputazione, stabilendo che: “Il comportamento del lavoratore, consistente nella divulgazione di fatti ed accuse, ancorchè vere, obiettivamente idonee a ledere l’onore o la reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo esercizio del diritto di critica, quale espressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, e può configurare un fatto illecito, e quindi anche consentire il recesso del datore di lavoro ove l’illecito stesso risulti incompatibile con l’elemento fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto, qualora si traduca in una condotta che sia imputabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, e che non trovi, per modalità ed ambito delle notizie fornite e dei giudizi formulati, adeguata e proporzionale giustificazione nell’esigenza di tutelare interessi di rilevanza giuridica almeno pari al bene oggetto dell’indicata lesione”; successivamente si è specificato che l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell’impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall’art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento (Cass. n. 11220 del 2004; n. 29008 del 2008; Cass., n. 23798 del 2007; Cass. n. 21362 del 2013);

2.5. nell’ipotesi poi di critica espressa da lavoratore che rivesta anche le funzioni di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda si è sottolineato come il diritto di critica goda di un’ulteriore copertura costituzionale costituita dall’art. 39 Cost. nel momento in cui l’espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo, sicchè si è affermato che il lavoratore sindacalista è titolare di due distinti rapporti con l’imprenditore: come lavoratore, in posizione subordinata con il datore di lavoro, e come sindacalista, invece in una posizione parificata a quella della controparte in virtù delle richiamate garanzie costituzionali (Cass. n. 11436 del 1995; Cass. n. 7091 del 2001; Cass. n. 19350 del 2003; Cass. n. 7471 del 2012);

2.6. tutto ciò premesso, per costante orientamento di questa Corte, l’apprezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore al datore costituisce valutazione di merito affidata ai giudici ai quali l’accertamento del fatto compete (v. Cass. n. 1669 del 1996; Cass. n. 360 del 1997; Cass. n. 7884 del 1997; Cass. n. 10511 del 1998; Cass. n. 143 del 2000; Cass. n. 11220 del 2004; Cass. n. 16000 del 2009; Cass. n. 29008 del 2008; Cass. n. 7471 del 2012; Cass. n. 21649 del 2016);

2.7. pertanto reputa il Collegio che la Corte territoriale non abbia violato i principi di diritto espressi in materia da questa Corte ed innanzi richiamati, in particolare argomentando che la critica contenuta nell’intervista del F., componente di RSA, si collocasse in un “clima” di durissimo scontro sindacale, in sostanziale coincidenza con concetti espressi in comunicati di organizzazioni dei lavoratori; invero la doglianza della Fondazione si traduce in un diverso apprezzamento della frase contestata che si assume avere superato detti confini di continenza, ma secondo l’opinione della parte in difformità da quanto invece ritenuto dai giudici di merito cui l’apprezzamento di tali fatti esclusivamente compete se sorretto, come nella specie, da motivazione non omessa nè irrimediabilmente contraddittoria;

3. con il secondo motivo di ricorso principale sì lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18,comma 4 novellato, in quanto il fatto materiale contestato al lavoratore sussiste nella sua materialità, antigiuridicità e non rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dei contratti collettivi di settore: pertanto il giudice del gravame avrebbe dovuto, in applicazione del quinto comma della disposizione richiamata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la Fondazione al pagamento di una indennità risarcitoria;

4. il motivo è infondato: la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’insussistenza del fatto contestato comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica, e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore (v. Cass. n. 20540 del 2015, Cass. n. 18418 del 2016, Cass. n. 10019 del 2016, Cass. n. 13383 del 2017, Cass. n. 13799 del 2017; Cass. n. 11322 del 2018); precipuamente si è affermato che la nozione di insussistenza del fatto contestato “comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente” (Cass. n. 10019/2016 cit.; conf., da ultimo, Cass. n. 29062 del 2017), per cui una volta sussunta la condotta contestata nell’ambito dell’esercizio legittimo di critica sindacale il fatto perde ogni consistenza di illecito disciplinare divenendo “insussistente” ai fini della tutela applicabile;

5. con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia: “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 4; violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 15; violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.; violazione e falsa applicazione dei D.Lgs. n. 215 del 03 e D.Lgs. n. 216 del 2003; violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 39 Cost.; violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1 e 2; art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti”; ci si duole che la Corte Capitolina erroneamente non abbia applicato la tutela reintegratoria piena prevista dal primo e secondo comma dell’art. 18 Statuto dei lavoratori a fronte della sostenuta attività antisindacale, ritorsiva e discriminatoria attuata dal Teatro dell’Opera nei confronti del F.;

6. il motivo, per come formulato, si palesa inammissibile; esso, infatti, contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, finanche della Costituzione, nonchè di omesso esame di fatti decisivi, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf., tra tante, Cass. n. 14317 del 2016); nella sostanza poi il ricorrente incidentale, lamentando una presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sul punto, contesta che i giudici del merito non abbiano ravvisato nella specie un intento ritorsivo ovvero una discriminazione sindacale (nel mezzo di gravame non è neanche chiaro a quale delle due diverse ipotesi si faccia riferimento) che è tipicamente una questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità;

7. conclusivamente entrambi i ricorsi vanno respinti, con spese compensate per reciproca soccombenza; occorre invece dare atto della sussistenza per entrambe le parti ricorrenti in via principale ed incidentale dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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