Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2191 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 21/04/2010, dep. 31/01/2011), n.2191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Cannas Luciana con studio in Roma,

Via Seztio Calvinoi n. 33 nel quale è elettivamente domiciliato;

contro

C.F., M.A.F. rappresentati e difesi, come

da procura a margine del controricorso, anche in via disgiunta tra

loro dagli Avvocati Mengassini Maurizio del foro di Milano e Dario

Imparato del foro di Roma, tutti elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avv. Imparato in Roma via Boezio n. 16;

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano

n. 31/40/2004 pronunciata il 16 dicembre 2004 e depositata il 17

gennaio 2005 a definizione degli appelli riuniti proposti da C.

F. e M.A.F.;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

udite le conclusioni dell’Avv. Imparato Dario;

udite le conclusioni del P.G. Gambardella Vincenzo che ha chiesto

l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO

quanto segue:

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da C.F. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che correttamente il Comune di Garbagnate Milanese aveva accertato il maggiore valore ai fini I.C.I. del terreno di proprietà della stessa e di M.A.F. relativamente agli anni di imposta 1995 – 1996 – 1997 – 1998.

In particolare la Commissione Tributaria Regionale rilevava la carenza assoluta di motivazione del maggiore importo, come eccepito dalla ricorrente, in quanto l’atto in questione non conteneva una motivazione, seppure stringata, idonea a far intendere al contribuente i motivi per i quali tale maggiore importo era da ritenersi attendibile,e, quindi, in aperto contrasto con quanto stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 in generale, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 nonchè dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Nello specifico la Commissione Regionale rilevava che nel caso di specie l’Amministrazione si limitava ad osservare in modo del tutto generico e senza alcun specifico riferimento a dati concreti: “Gli importi sono stati calcolati sulla base delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale”, o irrilevanti quali “minor versamento rispetto ai dati accertati”, “dichiarazione infedele”, “irrogazione della sanzione più favorevole”, “dati forniti dall’U.T.E.”.

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Garbagnate Milanese ha proposto ricorso sulla base di un motivo con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5 e art. 11, comma 2 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene al riguardo il Comune ricorrente in buona sostanza che il contribuente sarebbe stato messo in grado di conoscere i presupposti dell’avviso di accertamento nel quale sarebbero stati indicati in modo dettagliato i presupposti dell’avviso di accertamento.

Nel controricorso la C.F., per il tramite dei suoi difensori, ha viceversa dedotto che la motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancanza di specifici dati obiettivi di riscontro, era efficacemente motivata, e, pertanto, esente da qualsivoglia censura.

Il ricorso è infondato.

Come correttamente rilevato dai giudici di seconde cure la motivazione dell’avviso è frutto esclusivamente di affermazioni generiche ed apodittiche, senza alcun concreto riferimento ai dati oggettivi, e, come tale, non in grado di rendere edotta la controparte in modo completo ed esaustivo delle effettive ragioni della richiesta di pagamento di maggiori somme.

Inoltre il ricorrente non ha riportato lo specifico tenore dell’atto impositivo, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che la avevano esplicitato attraverso l’indicazione degli elementi indispensabili ex lege (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42) a consentire l’esercizio del contraddittorio e la cui carenza ha generato la nullità dell’avviso di accertamento.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200 oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA