Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2191 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2191 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 15208-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile
del Contenzioso Esattoriale pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO ARDIA;

– ricorrente contro
MIGLIACCIO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLO GRASSI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 11046/32/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLE CAMPANIA, depositata il
04/12/2015;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
Con sentenza del 20 marzo 2014 la CTP-Napoli, rilevando la
mancata notifica delle cartelle presupposte, ha annullato il preavviso di
fermo amministrativo notificato da Equitalia Sud a Massimo Migliaccio
per variegati crediti fiscali (2004/2009).
Per la riforma di tale decisione Equitalia Sud, assente dal giudizio
di primo grado, ha proposto appello, affidandosi a due motivi. La
CTR-Campania, con sentenza del 4 dicembre 2015, ha rigettato il
gravame, osservando che, contrariamente all’assunto dell’appellante, “è
documentata in atti l’avvenuta notifica del ricorso introduttivo”. Ha aggiunto che
“le questioni relative al dedotto difetto di previa notifica delle cartelle richiamate in
esso preavviso nonché alfeccepita prescrkione non sono state riproposte … e quindi
non mette conto di occuparsene”.
Per la cassazione di tale decisione, Equitalia Sud propone ricorso
affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso. La
ricorrente replica con memoria.
Ti primo motivo è inammissibile.
Esso denuncia, in buona sostanza, l’operato del giudice d’appello,
laddove avrebbe trascurato di rilevare e pronunciare l’inammissibilità
del ricorso introduttivo per averne il ricorrente effettuato la spedizione
in busta chiusa e priva d’indicazioni sul suo contenuto, in violazione
dell’art. 20 proc. trib.. Assume che, quando il contenuto della busta
Ric. 2016 n. 15208 sez. MT – ud. 19-12-2017
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(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito

e/o la riferibilità alla parte siano contestati e il ricorrente non assolva
l’onere di provare la carenza di fondamento della contestazione, va
disposta in cassazione l’annullamento senza rinvio della sentenza
d’appello.
Sennonché, completamente diverso è il rilievo formulato nell’atto

,spontaneo monitoraggio di tutti i giudizi di primo grado pendenti dinanzi alle
sezioni delle CI ‘P-Napoli, nonché di accesso agli atti del giudizio … l’Agente della
riscossione ha preso conoscenza dell’appellar:da sentenza”; poi si conclude
chiedendo di “dichiarare nulla el o annullare e/ o comunque riformare la
sentenza impugnata per palese violazione del principio del contraddittorio per non
essere mai stato notificato il ricorso introduttivo in primo grado” (v.
controricorso, pag.2, lett. C).
E’ di tutta evidenza la diversità del vizio processuale fatto valere da
Equitalia Sud in grado di appello, cioè l’omessa notifica del ricorso
introduttivo, rispetto al vizio processuale fatto valere nel presente
giudizio di legittimità, ovverosia la spedizione in busta chiusa e priva di
indicazioni, in luogo del prescritto plico senza busta e con contenuto
contestato.
Ne deriva che quella avanzata in cassazione è questione nuova e,
per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nonché
per il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, la ricorrente era
tenuta ad indicare le pertinenti parti della propria produzione difensiva
ritenute erroneamente trascurate, non risultando esibita ex art. 369
cod. proc. civ., né localizzata nell’incarto processuale di merito, la
busta di cui v’è cenno nel ricorso di legittimità.
Il secondo motivo è fondato.
Esso correttamente denuncia, in buona sostanza, l’erroneo operato
del giudice d’appello, laddove trascura di rilevare ed esaminare la
Ric. 2016 n. 15208 sez. MT – ud. 19-12-2017
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d’appello (motivo 1), laddove prima si afferma che “solo a seguito di

decisiva documentazione offerta in secondo grado (v. ric. pag.5, ult.
cpv.; pag.8, cpv.), riguardo agli estratti di ruolo e alla notifica delle
presupposte cartelle, e omette di pronunciare in merito, con
argomentazione logicamente e giuridicamente incoerente rispetto
all’oggetto del contendere (e alla stessa posizione processuale del

Una volta accolto parzialmente il ricorso, la sentenza d’appello va
cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, al giudice
competente.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile
il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo
accolto; rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale delle
Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

contribuente, quale parte vincitrice in primo grado).

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