Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2191 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G., rappresentato e difeso dall’avv. MARRA A. L.,

come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per

legge la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 2587/2008 della Corte d’appello di Napoli,

depositato il 22 aprile 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

udite le conclusioni del P.M. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con 11 decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 3.120,00 in favore di D.G., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio promosso il 13 settembre 2000 e non ancora definito in primo grado dal T.A.R. Campania alla data del 5 febbraio 2008.

Ricorre per Cassazione D.G. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’inadeguatezza dell’indennita’ riconosciutagli e l’ingiustificata compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui si dira’.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo” (Cass., sez. 1, 9 settembre 2005, n. 17999, m. 584619). Nel caso in esame i giudici del merito hanno determinano in tre anni la durata ragionevole della procedura di primo grado, in quattro anni e quattro mesi l’eccedenza irragionevole della sua durata. E questa valutazione non e’ censurabile ne’ risulta in realta’ censurata.

Errata e’ invece la determinazione dell’indennizzo in soli Euro 3.120,00, dal momento che la giurisprudenza ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630, m. 585927). Ne’ sussiste il concorso di colpa della ricorrente per la mancata sollecitazione della decisione sulla sua domanda, come ritenuto dai giudici del merito.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “in materia di durata ragionevole del processo e di valutazione del comportamento delle parti”, in base al disposto dell’art. 175 c.p.c., e’ al giudice che viene attribuito l’esercizio di tutti i poteri intesi al piu’ sollecito e leale svolgimento del procedimento, sicche’ a carico delle parti processuali vi e’ si’ il dovere di non porre in essere comportamenti dilatori, ma non quello di dare impulso a processo, attraverso richieste di anticipazioni di udienza od altre istanze dirette a velocizzarne i tempi” (Cass., sez. 1^, 5 settembre 2008, n. 22404, m. 604515). In particolare “la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Ne’ l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non e’ proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 puo’ incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere” (Cass., sez. 1^, 10 ottobre 2008, n. 24901, m. 604916).

Il decreto impugnato va pertanto cassato. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione puo’ essere disposta senza rinvio e l’indennizzo determinato in Euro 3.583,00, in ragione di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ciascun ulteriore anno di ritardo.

La ricorrente ha richiesto anche l’integrazione per la natura previdenziale del giudizio. Ma secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritta dell’uomo, seconde cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale; abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Cass., sez. 1, 14 marzo 2008, n. 6398, m. 602256). E nel caso in esame una tale particolare incidenza non e’ stata neppure allegata. La decisione nel merito assorbe le censure relative alle spese.

Le spese seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell’Amministrazione convenuta, ma, per quanto attiene al giudizio di legittimita’, possono essere compensate per una meta’, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso. Non possono essere invece compensate le spese del giudizio di merito, come nel decreto impugnato, perche’ l’Amministrazione convenuta vi diede comunque causa.

P.Q.M.

LA CORTE In accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore di D.G. della somma di Euro 3.583,00 oltre interessi legali dalla domanda, nonche’ al pagamento delle spese processuali, compensate per una meta’ le spese del giudizio di legittimita’.

Liquida in complessivi Euro 1.165,00 (Euro 520,00 per onorari, Euro 620,00 per diritti, Euro 25,00 per esborsi) le spese della fase di merito; e per l’intero in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, le spese della fase di legittimita’, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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