Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2191 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12045-2014 proposto da:

A.R., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LA MALFA FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato RICCI SANTE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMETTI MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2018 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la C.T.R Lombardia ha confermato la sentenza della C.T.P di Milano relativa all’impugnativa da parte del contribuente A.R. della cartella di pagamento avente ad oggetto l’omesso pagamento di tributi per l’anno di imposta 2006.

La Commissione regionale ha ritenuto corretto il procedimento di notificazione della cartella di pagamento, della quale invece il contribuente aveva eccepito l’inesistenza.

2. La sentenza, pubblicata il 30 settembre 2013, è stata impugnata da A.R. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di doglianza, cui Equitalia Nord S.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente, lamentando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sostiene l’inesistenza della notifica della cartella avvenuta a mezzo posta.

2. Il ricorso è infondato.

Sul punto giova ricordare che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (così, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015 (Rv. 634996 – 01); cfr. anche: Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016 (Rv. 642933 01).

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e del chiaro disposto normativo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, le doglianze del ricorrente vanno disattese.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 4000, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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