Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21909 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. II, 30/08/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 30/08/2019), n.21908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9788/2015 proposto da:

P.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato ARTURO DEL

GIUDICE e dall’Avvocato GIULIO PROTANO, elettivamente domiciliato a

Roma, via Crescenzio 2, presso lo studio dell’Avvocato ADOLFO ZINI,

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO COSTANZO

BERGODI, presso il cui studio a Roma, via Vivaldi 15, elettivamente

domicilia per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2429/2014 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 9/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’8/4/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.O. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Frosinone, C.C. per ottenere da quest’ultimo il pagamento del residuo corrispettivo dallo stesso dovuto in forza del contratto di appalto stipulato in data 9/11/1992.

Il tribunale, con la sentenza n. 120 del 2007, ha ritenuto che non era stata raggiunta la prova dell’avvenuto pagamento del residuo credito ed ha, quindi, condannato il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 5.627,86, oltre interessi e spese di lite.

Il C. ha proposto appello chiedendo che fosse accertato l’intervenuto pagamento dell’intero corrispettivo dovuto in conseguenza del contratto d’appalto.

Il P. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta dall’attore in primo grado, che ha condannato al rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’appellante, a fronte di una debitoria complessiva di Lire 66.560.000, aveva provato, “attraverso la produzione di una serie di assegni”, di aver versato al P. la somma di Lire 87.000.000, oltre alla cessione di una baracca del valore di Lire 2.500.000 circa. A questo punto, ha osservato la corte, l’onere della prova della diversa imputazione di quei pagamenti spettava allo stesso P., il quale, invece, si è limitato a sostenere genericamente che gli stessi non riguardavano il rapporto oggetto del giudizio. Il teste M.S., collaboratore del P., ha, inoltre, escluso – ha aggiunto la corte – che tra il P. ed il C. fossero in corso di esecuzione altri contratti d’appalto concernenti opere diverse da quelle realizzate in esecuzione del contratto del 9/11/1992. Dunque, ha aggiunto la corte, avendo il committente versato all’appaltatore una somma superiore al prezzo d’appalto pattuito, il P. avrebbe potuto contrastare l’eccezione di adempimento sollevata dal C. solo fornendo la prova della riferibilità di alcuni di quei pagamenti ad altri rapporti. In definitiva, ha concluso la corte, ha errato il tribunale nell’inferire dalla circostanza del pagamento di somme maggiori rispetto al pattuito la presunzione di inverosimiglianza dell’eccezione di estinzione dell’obbligazione, con il conseguente riconoscimento del credito dell’appellato: così facendo, il giudice di primo grado non ha rispettato le regole che presiedono alla distribuzione dell’onere della prova.

La corte, quindi, ha ritenuto che l’appello del C. doveva essere accolto e che la domanda del P., per l’effetto, rigettata.

P.O., con ricorso notificato l’8/4/2015, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

C.C. ha resistito con controricorso notificato in data 18/5/2015.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per erronea inversione dell’onere della prova, avendo il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata abbia assolto il relativo onere a suo carico, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’appellante, a fronte di una debitoria complessiva di Lire 66.560.000, aveva provato, attraverso la produzione di assegni, di aver versato al P. la somma di Lire 87.000.000, oltre alla cessione di una baracca del valore di Lire 2.500.000 circa, e che, a fronte di tali prove, l’onere di dimostrare la diversa imputazione di quei pagamenti spettava allo stesso P., il quale, invece, si era limitato a sostenere genericamente che gli stessi non riguardavano il rapporto oggetto del giudizio.

1.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha trascurato di considerare che l’appellante, pur avendo eccepito di aver versato al P. la somma di Lire 87.000.000, ha, in realtà, prodotto in giudizio, all’udienza del 9/12/2006, assegni in copia per una somma inferiore, come il P. stesso ha eccepito nel corso del giudizio, pari, in totale, a Lire 57.000.000.

1.3. La corte d’appello, pertanto, ha errato non solo quando ha ritenuto che l’eccezione di pagamento sollevata dal C. era stata provata ma anche quando ha argomentato nel senso che, a fronte di assegni per un importo superiore al prezzo d’appalto, era onere del P. dimostrare che tali assegni, peraltro inesistenti, afferivano ad altri lavori.

1.4. La corte d’appello, in definitiva, in violazione dell’art. 2697 c.c., ha ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata del relativo onere l’avesse dimostrato, attribuendo l’onere della prova ad una parte diversa da quella che, in base alla predetta norma, ne risulta gravata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’appellante, a fronte di una debitoria complessiva di Lire 66.560.000, aveva provato, attraverso la produzione di assegni, di aver versato al P. la somma di Lire 87.000.000, oltre alla cessione di una baracca del valore di Lire 2.500.000 circa.

2.1. In tal modo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare il fatto, decisivo per il giudizio, che l’appellante aveva, in realtà, prodotto in giudizio, come il P. ha più volte contestato, assegni in copia per un totale pari a Lire 57.000.000 e non, come affermato dalla sentenza impugnata, a Lire 87.000.000.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello lo ha condannato al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio senza tener conto delle eccezioni pretestuosamente sollevate dall’appellante e dalla stessa corte ritenute infondate e decise sfavorevolmente allo stesso.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo. Il ricorrente, invero, ha contestato alla corte d’appello di aver ritenuto che l’appellante, a fronte di una debitoria complessiva di Lire 66.560.000, aveva provato, attraverso la produzione di assegni, di aver versato al P. la somma di Lire 87.000.000, oltre alla cessione di una baracca del valore di Lire 2.500.000 circa, e che, a fronte di tali prove, l’onere di dimostrare la diversa imputazione di quei pagamenti spettava allo stesso P.. Ritiene la Corte che, in effetti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza di siffatta articolazione dell’onere della prova, una cosa è certa, e cioè che la ritenuta dimostrazione, da parte dell’appellante, del versamento al P. della somma di Lire 87.000.000, non può affatto rinvenirsi nella affermata produzione in giudizio di “una serie di assegni”, trattandosi di locuzione che, in difetto dei necessari chiarimenti in ordine alla misura dei singoli titoli emessi e del loro incasso effettivo da parte del creditore, risulta, nella sua assoluta genericità, del tutto inidonea tanto ad assurgere a prova di qualsivoglia pagamento, quanto, e a fortiori, ad innestare sullo stesso l’onere dell’attore di provarne una diversa imputazione.

5. Il ricorso, quindi, nei limiti sopra indicati, dev’essere accolto, e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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