Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21909 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 21/10/2011), n.21909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ DEMETRA VERDURE COTTE SRL (OMISSIS) in persona del suo

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. RUBINO

CATERINA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SNC PH ELETTRONICA DI MASSIMO MOTRONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1605/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

14.10.08, depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dalla Demetra Verdure Corte s.r.l. avverso la sentenza di primo grado con cui era stata respinta la sua opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla PH Elettronica di Motroni M. e C. s.n.c. per il pagamento dell’installazione di un impianto di allarme. Accertato che l’opera era stata completata e consegnata nel termine convenuto (settembre 1998) e che erano poi seguiti distinti lavori di manutenzione ed ampliamento protrattisi fino ai primi mesi del 2000, la Corte ha ritenuto prescritta la garanzia per i vizi relativi all’opera originaria e decaduta la committente dalla garanzia per i difetti dei successivi ampliamenti, non tempestivamente denunciati.

2. – La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non ha resistito la società intimata.

3. – Va preliminarmente evidenziato che non risulta (almeno dagli atti regolamentari) depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso, eseguita a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994.

4. – In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche a causa della inammissibilità dei motivi in cui si articola.

4.1. – I primi due motivi, infatti, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, sono privi del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1.

4.2. – Il terzo motivo, poi, con cui si denuncia vizio di motivazione, reca l’indicazione sufficientemente chiara di un solo fatto controverso che sarebbe stato scorrettamente ricostruito dai giudici di merito, ossia il completamento dell’opera nel settembre 1998. La corrispondente censura, però, si risolve – a quanto è dato comprendere – nel rilievo della omessa indicazione degli elementi di fatto su cui poggia detto accertamento. Il che non è esatto, dato che invece la Corte d’appello ha in proposito osservato che “un contratto relativo alla installazione di un sistema di allarme non può oggettivamente avere la durata di due anni”; che la stessa appellante ammetteva che i lavori furono completati entro il termine prefissato”; che “non univoco ai fini del completamento è il mancato rilascio della dichiarazione di conformità (che costituisce un autonomo inadempimento, ma non è indice certo ed inequivoco di mancata consegna dell’opera)”. Per il resto, il motivo contiene considerazioni critiche non riferite a fatti controversi chiaramente individuati, dunque inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide la seconda delle due ragioni di inammissibilità del ricorso indicate nella relazione (la prima essendo superata dall’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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