Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21909 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.20/09/2017), n. 21909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4984-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL
CRISTALLINA 3, presso lo studio dell’avvocato AMILCARE SESTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DAVOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4449/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARI
REGIONALE di ROMA, depositata il 29/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. in fattispecie relativa al recupero delle maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria per revoca dell’agevolazione cd. “prima casa” sull’acquisto di immobile ritenuto di lusso in quanto di superficie complessiva superiore a mq. 240,00 ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 la C.T.R. ha annullato l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni applicando il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10 che fa riferimento alla categoria catastale degli immobili;
2. l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Tariffa prima allegata al D.P.R. n. 131 de4l 1986, D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 11,art. 11 preleggi, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3”, in quanto, trattandosi di atto di compravendita registrato in data 31/07/2008, non poteva farsi applicazione dello ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10 che, abrogando il comma 1 della tariffa prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, aveva reso fruibile il regime agevolato per tutte le tipologie di immobili, fatti salvi quelli accatastati come A/1, A/8 e A/9;
3. all’esito della camera di Consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. il motivo è fondato, nei termini che si vanno a precisare;
5. questa Corte ha già avuto modo di chiarire ripetutamente che il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a) – il quale, nel sostituire l’art. 1, comma 2 della Parte Prima Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, al beneficio “prima casa” – sulla base dei parametri di cui al D.M. LL.PP. 2 agosto 1969″ – “trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particolare, successivamente al 1 gennaio 2014, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5, cit.” (ex Cass. Cass. Sez. 5, n. 11639/17; nn. 13309-13318/16), con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa continua ad essere disciplinato dalla previgente disciplina;
6. al contempo è stato però anche precisato che una diversa soluzione si impone per quanto concerne le sanzioni, ravvisandosi “i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la san.zione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagatò, a fronte di una formulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell’agevolazione, fondata su un parametro (quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio” (Cass. Sez. V, n. 11639/17, 11624/17, 9492/17, 3362/17, 2900/17, 12471/15; Sez. 6-5, n. 13235/16);
7. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice d’appello per nuovo esame, alla luce dei richiamati principi, oltre che per la statuizione sulle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017