Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21909 del 16/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21909 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 20761-2013 proposto da:
CAPRARA MERY CPRMRY78D63G942X, DESOPO
DOMENICO, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
VERBANO 26, presso la FAMIGLIA SARLI-LOCCI, rappresentati e
difesi la prima dall’avvocato GIOVANNI RICCIO, il secondo
dall’avvocato ERMENEGILDA CAPOLUONGO, giuste procure
speciali (n. 2) in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, DONAU
VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP, IBISCO
APPALTI SRL, CREANGA MARIUS LUMINEL;
– intimati –

C525
LI

Data pubblicazione: 16/10/2014

avverso la sentenza n. 464/2013 del GIUDICE DI PACE di
POTENZA del 20.6.2013, depositata il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

Ritenuto quanto segue:
E’ impugnata, con ricorso per regolamento di competenza
illustrato da memoria, la “sentenza” del 26.6.2013 con la quale il
giudice di pace di Potenza, in un giudizio di risarcimento danni da
sinistro stradale, pronunciando sulle domande proposte in via
principale da Mary Caprara ed in via riconvenzionale da
Domenico Desopo nei confronti di vari soggetti, ha dichiarato la
propria incompetenza per territorio in favore del giudice di pace di
Frascati.
I ricorrenti Mary Caprara e Domenico Desopo contestano il
provvedimento in questa sede impugnato ritenendo sussistere la
competenza per territorio del giudice di pace di Potenza.
All’istanza di regolamento di competenza non v’è stata resistenza
di alcuno.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi
dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue
conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle
parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
della Corte.
Considerato quanto segue:
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la nota ordinanza 29.8.2008
n. 21931, hanno affermato che il provvedimento di sospensione
Ric. 2013 n. 20761 sez. M3 – ud. 03-07-2014
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ORDINANZA

del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte
con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l’art.
46 c.p.c. che – pur sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al
giudice di pace dell’art. 42 c.p.c., il quale, nel testo risultante
dall’art. 6 della legge n. 353 del 1990, prevede la generale

dichiarano la sospensione del processo – deve essere interpretato
nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilità
del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che
decidono sulla competenza, consentendo, invece, alla parte di
avvalersi dell’unico strumento di tutela che, attraverso
un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del
provvedimento di sospensione, assicuri la sollecita ripresa delle
attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla
ragionevole durata del processo.
Diversamente, l’appello è il solo mezzo di impugnazione delle
pronunce del giudice di pace, anche di quelle che pronunciano
soltanto sulla competenza
le Sezioni Unite hanno giustificato l’ammissione del regolamento
contro la sospensione sulla base della lesione del diritto di azione
conseguente al blocco del processo per effetto di essa e solo di
riflesso hanno fatto leva anche sulla ragionevole durata.
Poiché la decisione sulla sola competenza del giudice di pace è
appellabile, la possibilità di appellarla non produce alcun blocco
del processo, ma si risolve solo nell’assicurazione di un diverso
mezzo di controllo, che certo non dà luogo ad una decisione
indiscutibile sulla competenza, ma comunque assicura una
decisione.

Ric. 2013 n. 20761 sez. M3 – ud. 03-07-2014
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proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che

Nel caso del regolamento di competenza il processo non si blocca,
come accade con la sospensione e non si può dunque sostenere
che le situazioni siano parificabili.
La situazione non è mutata a seguito delle modifiche introdotte
dalla 1. n.69 del 2009 al regime della forma della decisione sulla

riferimento alla sentenza con quello all’ordinanza
e,corrispondentemente, con la sostituzione del primo comma
dell’art. 279 c.p.c., che ora prevede che sulla sola competenza il
giudice debba decidere con la forma dell’ordinanza.
Una tale forma di decisione — peraltro nel caso in esame non
adottata posto che il giudice di pace ha declinato la propria
competenza con sentenza – , sempre se ritenuta applicabile anche
alla decisione del giudice di pace, là dove evidenzia che il
legislatore ha scelto un tipo di provvedimento più “agile” rispetto
alla sentenza, non rende per ciò solo ammissibile il regolamento di
competenza avverso la decisione del giudice di pace neppure se
adottata con la forma dell’ordinanza (nello stesso senso Cass. ord.
28.5.2014 n. 12010).
Inoltre, vale rilevare che l’art. 279, primo comma, c.p.c. – che, nel
testo introdotto dall’art. 46, comma 9, lett. a), della legge 19 giugno
2009, n. 69, prescrive di decidere con ordinanza anche su questioni
di competenza – trova applicazione, ai sensi dell’art. 281 bis e 311
c.p.c., anche nel giudizio davanti al giudice di pace, la cui decisione
— è stato ribadito – è assoggettata solo all’appello e non anche al
regolamento di competenza, attesa la permanente vigenza dell’art.
46 c.p.c.(Cass. ord. 28.5.2014 n. 12010).
Ovviamente l’inammissibilità del mezzo di impugnazione non
consente alcun esame in ordine alle censure avanzate di ”
Ric. 2013 n. 20761 sez. M3 – ud. 03-07-2014
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sola competenza, espresse con la sostituzione nell’art. 42 c.p.c. del

violazione di norme di diritto e di norme processuali” (pag. 9 della
memoria).
Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza è
inammissibile.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo

Il ricorso è stato notificato il 20.9.20134, in data, quindi, successiva a
quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013
art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che
ha integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi

il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il
giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di
cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento
del deposito dello stesso”.
Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente
impugnatoria) inammissibile, deve provvedersi in conformità (Cass.
ord. 22.5.2014 n. 11331).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di
competenza. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Ric. 2013 n. 20761 sez. M3 – ud. 03-07-2014
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gli intimati svolto attività difensiva.

quello dovuto per il ricorso per regolamento di competenza, a norma
del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 3 luglio 2014, nella camera di consiglio

della sesta sezione civile — 3 della Corte di cassa ne.

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