Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21909 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. I, 09/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14664/2019 proposto da:

O.I. Jnr, elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio

Faà Di Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta,

che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6876/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 30 ottobre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da O.I. Jnr nei confronti del provvedimento con cui è stata rigettata, in primo grado, la domanda di protezione internazionale dallo stesso proposta.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe “formulato un percorso logico-argomentativo” nè avrebbe analizzato la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente asilo.

Col secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Viene dedotto che il giudizio circa l’assenza di credibilità del ricorrente sia stato effettuato senza il rispetto dei criteri imposti dalla norma richiamata; è inoltre rilevato che in materia di riconoscimento della protezione internazionale i poteri istruttori ufficiosi sono rafforzati, imponendosi al giudice di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della tutela richiesta, acquisendo anche d’ufficio le informazioni a tal fine necessarie.

Il terzo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Espone il ricorrente che ai fini del riconoscimento della forma di protezione contemplata dal cit. art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali; deduce, inoltre, che risultava documentata la diffusione, in tutte le zone della (OMISSIS), della incapacità delle autorità di fronteggiare il fenomeno della violenza diffusa determinata da gruppi estremisti.

Il quarto motivo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 386 del 1998, art. 5, comma 6. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare l’esistenza dei presupposti specifici per il riconoscimento della domanda di protezione umanitaria, considerando anche il collegamento tra la situazione soggettiva del richiedente e la condizione generale del paese in rapporto alla denuncia ricevuta.

2. – Il ricorso è infondato.

La Corte di appello ha condiviso i rilievi del Tribunale secondo cui la documentazione prodotta con la domanda di protezione internazionale, volta a comprovare l’esistenza di un mandato di arresto a danno del ricorrente, era scarsamente attendibile e di dubbia autenticità e che, inoltre, l’intera narrazione dello stesso richiedente risultava essere non verosimile; la stessa Corte ha sottolineato che il gravame non conteneva censure specifiche atte a contrastare il giudizio espresso dal giudice di prime cure. Si legge, ancora, nella sentenza impugnata come dalle fonti più diffuse (Amnesty International, UNHCR, (OMISSIS)) non fosse dato di affermare l’esistenza di una condizione di violenza generalizzata o di conflitto armato interno o internazionale nella regione da cui proveniva il ricorrente ((OMISSIS), in (OMISSIS)). Infine, il giudice distrettuale, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, ha rimarcato non essere stati specificamente evidenziati, in appello, elementi specifici da cui ricavare la particolare vulnerabilità dell’istante e ha precisato che quanto dedotto con riferimento alla situazione carceraria della (OMISSIS) risultava priva di attinenza con il caso in esame, stante la non verosimiglianza della vicenda narrata e la non autenticità della documentazione prodotta relativa al mandato di arresto.

Ciò detto, la censura relativa al “percorso logico-argomentativo” sembrerebbe denunciare – in modo oltremodo generico, peraltro – una carenza motivazionale: carenza che il provvedimento impugnato per certo non evidenzia.

Il secondo motivo mostra di non cogliere la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato: infatti il ricorrente non si misura con l’affermazione della Corte di merito secondo cui non era stata specificamente censurata, con l’atto di gravame, la motivazione formulata dal Tribunale circa il valore probatorio da attribuire alla narrazione dello stesso e alla documentazione prodotta per comprovare l’esistenza del mandato di arresto.

Quanto all’uso dei poteri officiosi, va ricordato che “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria art. 14, ex lett. a) e b) escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione). In altri termini, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275), non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti, situazioni, o condizioni giuridiche che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, devono reputarsi estranei alla vicenda personale di questo. Il fatto che la Corte di merito abbia escluso la credibilità della vicenda narrata – incentrata sul tentativo del richiedente di sottrarsi all’autorità, che lo ricercava per un delitto mai commesso, conseguente a contrasti familiari insorti per il possesso di terreni – esclude, quindi, che lo stesso O. possa dolersi del mancato uso del dovere di cooperazione istruttoria che incombe al giudice del merito.

Per quel che concerne l’istruzione ufficiosa da compiersi con riguardo alla forma di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte di merito ha escluso, come si è visto, sulla base della consultazione di precise fonti informative, la sussistenza della condizione della violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato interno o internazionale nell'(OMISSIS). Il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): censure – queste ultime – che non sono state nemmeno formulate.

Da ultimo, è conforme al diritto la decisione resa in tema di protezione umanitaria. Per un verso, in materia di protezione internazionale opera il principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016); per altro verso, la riconosciuta non credibilità della vicenda narrata dal richiedente rende irrilevante l’accertamento officioso circa la situazione carceraria della (OMISSIS), in base a quanto osservato in precedenza.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – A avviso del Collegio, il contenuto oltremodo sintetico (poche righe) del ricorso, il quale non presenta alcuno sviluppo argomentativo legato alla specificità della vicenda, sostanziale e processuale, di cui trattasi, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

PQM.

LA CORTE

rigetta il ricorso e compensa le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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