Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21908 del 21/10/2011
Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 21/10/2011), n.21908
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CASERTA;
– intimata –
2011 avverso la sentenza n. 8561/2008 del GIUDICE DI PACE di CASERTA
del 6.11.08, depositata il 19/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che nulla osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – L’avv. R.D. impugna, con unico ricorso, due sentenze del Giudice di pace di Caserta: l’una depositata il 19 novembre 2008 e contenente il rigetto di opposizione a cartella di pagamento; l’altra depositata il 4 dicembre 2003 e contenente il rigetto dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. su cui era basata la cartella.
2. – Il ricorso è inammissibile per varie ragioni:
a) perchè non è consentito – salvo casi eccezionali qui non ricorrenti – presentare un unico ricorso avverso più sentenze (ex multis, Cass. Sez. Un. 4445/1997 e 12562/1998);
b) perchè avverso la sentenza del 2008, emessa su domanda qualificata dal giudice di merito come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, è ammesso l’appello (a seguito dell’abrogazione disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), qui applicabile ratione temporis – della L. cit., art. 23, u.c.) e non il ricorso per cassazione;
c) perchè, quanto alla sentenza del 2003, sono ampiamente scaduti i termini per l’impugnazione;
d) perchè il ricorso non contiene l’articolazione di motivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che, condividendo il Collegio quanto osservato nella relazione sopra trascritta, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011