Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21908 del 21/10/2011

Cassazione civile sez. II, 21/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 21/10/2011), n.21908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CASERTA;

– intimata –

2011 avverso la sentenza n. 8561/2008 del GIUDICE DI PACE di CASERTA

del 6.11.08, depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – L’avv. R.D. impugna, con unico ricorso, due sentenze del Giudice di pace di Caserta: l’una depositata il 19 novembre 2008 e contenente il rigetto di opposizione a cartella di pagamento; l’altra depositata il 4 dicembre 2003 e contenente il rigetto dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. su cui era basata la cartella.

2. – Il ricorso è inammissibile per varie ragioni:

a) perchè non è consentito – salvo casi eccezionali qui non ricorrenti – presentare un unico ricorso avverso più sentenze (ex multis, Cass. Sez. Un. 4445/1997 e 12562/1998);

b) perchè avverso la sentenza del 2008, emessa su domanda qualificata dal giudice di merito come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, è ammesso l’appello (a seguito dell’abrogazione disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), qui applicabile ratione temporis – della L. cit., art. 23, u.c.) e non il ricorso per cassazione;

c) perchè, quanto alla sentenza del 2003, sono ampiamente scaduti i termini per l’impugnazione;

d) perchè il ricorso non contiene l’articolazione di motivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che, condividendo il Collegio quanto osservato nella relazione sopra trascritta, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011

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