Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21908 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. I, 09/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35390/2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4264/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 21 giugno 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da F.A. nei confronti del provvedimento con cui è stata rigettata, in primo grado, la domanda di protezione internazionale dallo stesso proposta.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe “formulato un percorso logico-argomentativo” e non avrebbe analizzato la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente asilo.

Col secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 4. Viene osservato che ai fini della fattispecie di protezione internazionale di cui all’art. 14, lett. c) cit. non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali.

2. – Il ricorso è fondato nei termini che si vengono ad esporre.

La Corte di merito ha disatteso la domanda di protezione sussidiaria prendendo in considerazione la situazione del paese di provenienza del ricorrente, ma senza dar conto delle fonti informative a tal fine consultate. E’ da ricordare, in proposito, che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (per tutte: Cass. 20 maggio 2020, n. 9230; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897).

3. – La sentenza è pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Roma, cui è pure demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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