Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21907 del 30/08/2019
Cassazione civile sez. II, 30/08/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 30/08/2019), n.21907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28271/2015 proposto da:
L.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA
DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA SCARCIA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ARNAUD;
– ricorrente –
contro
L.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FERRAZZA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI CIANCIUSI;
L.G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO, 10,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANDREA COLOMBINI;
– controricorrenti –
e contro
L.G.W., L.G.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 884/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
di Cassazione per intervenuta rinuncia;
udito l’Avvocato ARNAUD Francesco, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato FIORENTINO Guido, difensore della resistente
L.G.O., che ha chiesto l’estinzione per rinuncia ed accettazione con
compensazione delle spese.
Fatto
RILEVATO
Che L.G.F. propose ricorso, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 884 del 2015 che aveva respinto il gravame dallo stesso interposto avverso la sentenza n. 315 del 2012 del Tribunale di Avezzano;
Che a detto ricorso resistettero con controricorso sia L.G.S. sia L.G.O.;
Che nella imminenza della odierna adunanza camerale, il L.G. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai suoi avvocati, e ritualmente notificato alle controparti;
Che la rinuncia è stata accettata da entrambe le controricorrenti, ciascuna delle quali ha sottoscritto l’atto di accettazione unitamente al proprio procuratore speciale.
Diritto
CONSIDERATO
Che, a seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
Che, preso atto dell’accettazione della rinuncia del ricorrente da parte delle controricorrenti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
Che il tenore della pronuncia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all’atto della proposizione dell’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19560).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019