Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21907 del 16/10/2014


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 21907 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

ART.391 CPC)
Nella causa tra
CEVA LOGISTIC ITALIANA S.R.L., in persona del legale rapp.nte pro tempore Gianpiero De
SOtis; elett.te dom.ta in Roma V.le Mazzini,134 presso lo studio dell’avv. Luigi Fiorillo; rapp.ta e
difesa dagli avv.ti Andrea Uberti e Paolo Tosi;
Ricorrente
Contro

TARALLO Ciro, elettivamente dom.ta in in Torino Via Martini Mauri,13 presso lo studio degli
avv.ti Giuseppe Pellerito, Benedetto Pellerito e Silvio Chiodo che la rapp.tano e difendono.
Controricorrente

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino decisa 25/5/2011 e depositata
01/08/2011 Sent.N.653/201/.

-rilevato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e che la
firma è autenticata dal procuratore costituito;
-rilevato che la controparte ha firmato l’atto per accettazione, con firma autenticata dal suo
procuratore costituito;
-rilevato che ai sensi dell’art.391 e.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza
adottare provvedimenti di condanna alle spese stante l’accordo per la compensazione sottoscritto
dalle parti.
Applicati gli artt. 390 e 391 c.p.c.

Data pubblicazione: 16/10/2014

PQM
Dichiara estinto il giudizio e dispone che il presente decreto sia comunicato alle parti costituite, che
hanno facoltà di chiedere fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

V9 OrT 2014

Roma,

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