Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21907 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. I, 09/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 353725/2018 proposto da:

H.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5901/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 24 settembre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da H.E. nei confronti del provvedimento con cui è stata rigettata, in primo grado, la domanda di protezione internazionale dallo stesso proposta.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su sei motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17. Viene dedotto che il ricorrente correrebbe un grave rischio in caso di rientro nel proprio paese: l’avere il Tribunale ritenuto l’assenza del rischio di subire un grave danno avrebbe “condotto ad una ricostruzione non corretta della quaestio facti con la conseguenza di aver erroneamente applicato una norma di diritto”.

Il motivo è inammissibile. Esso, oltre a risultare ben poco comprensibile per l’assoluta genericità della doglianza che intende esprimere, si raccorda non già alla sentenza della Corte di appello, ma alla decisione del primo grado. Ora, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi di impugnazione aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

Col secondo motivo viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f). Assume l’istante che ricorre, a suo danno, giustificato e fondato timore di “essere arrestato dalla polizia”.

Il motivo è inammissibile, in quanto, al di là di ogni ulteriore rilievo, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ricordato che, secondo il Tribunale, il timore di una persecuzione ad opera della polizia doveva essere escluso, giacchè era stato lo stesso odierno ricorrente a riferire che la manifestazione cui egli aveva partecipato era stata semplicemente interrotta dalle forze di polizia perchè protrattasi oltre l’orario per cui era stata autorizzata; ha aggiunto il giudice distrettuale che l’affermazione del Tribunale, secondo cui quanto dichiarato dal richiedente non integrava gli estremi della persecuzione, non era stata fatta oggetto di specifiche impugnazione. L’istante avrebbe dovuto pertanto contrastare quest’ultima proposizione: ma non lo ha fatto.

Il terzo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15, comma 1, per l'”insussistenza delle cause di cessazione dello status di protezione sussidiaria”.

Il motivo è inammissibile per l’assoluta non comprensibilità della censura, che non reca alcun puntuale richiamo ad accertamenti o statuizioni della pronuncia impugnata.

Il quarto mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Anche tale motivo non presenta aderenza alla sentenza della Corte di merito, la quale nemmeno si occupa della protezione umanitaria, cui l’istante mostra di far riferimento. La doglianza è dunque inammissibile.

Il quinto propone una censura per violazione dell’art. 3 Cost., “non essendo stato operato il doveroso bilanciamento di cui alla invocata norma costituzionale tra la tutela degli interessi privati della dei diritti e la tutela del bene giuridico della sicurezza pubblica e della nazione”.

Il motivo è inammissibile: sia per genericità, inintellegibilità e assenza di un suo raccordo con la sentenza impugnata, richiamando l’istante un tema (quello del negato suo compimento di reati e crimini di guerra) totalmente estraneo alla decisione della Corte di appello; sia in quanto la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 15 giugno 2018, n. 15879; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3708).

Il sesto motivo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e si fonda sul rilievo per cui i giudici di merito avrebbero impropriamente riscontrato che esso ricorrente non aveva saputo fornire concretezza alla narrazione, la quale risultava confusa e poco plausibile.

Il motivo è inammissibile, in quanto non lascia comprendere quale sarebbe il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, oltre che il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

2. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

3. – Non vi sono spese su cui pronunciare.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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