Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21906 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. II, 30/08/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 30/08/2019), n.21906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10007/015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso

lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORIO GALLUCCI;

– ricorrente

contro

COMUNE COSENZA , persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio

dell’avvocato TONINO PRESTA, rappresentato e difeso dagli avvocati

LUCIO SCONZA, AGOSTINO ROSSELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1715/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/04/2019 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con sentenza n. 1715 del 28.11.2014 la Corte di appello di Catanzaro rigettò il gravame proposto da G.L. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza. Quest’ultimo, decidendo sulla domanda proposta dal G. nei confronti del Comune di Cosenza per il pagamento della somma di Euro 211.635,90 a titolo di compenso per l’attività professionale di avvocato, prestata in un processo penale quale difensore del Comune, costituitosi parte civile, aveva condannato detto ente al pagamento della minor somma di Euro 15.000,00. La Corte distrettuale pervenne a tale decisione rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’attività processuale del professionista doveva ritenersi provata sulla base e con riferimento agli atti indicati nell’attestazione rilasciata dal cancelliere del Tribunale; e che in applicazione della tariffa professionale approvata con D.M. 5 aprile 2014, il compenso ammontava a Euro 9.820,00 per onorari ed Euro 5.086,00 per diritti e così complessivamnete ad Euro 14.906,00. Di conseguenza il rigetto dell’appello, per essere l’importo dovuto addirittura inferiore a quello già liquidato dal Tribunale.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 28.1.2005, G.L. ricorre, con atto notificato il 24.3.2015, sulla base di due motivi articolati in più censure.

Resiste con controricorso il Comune di Cosenza.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

In prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

2. – Preliminarmente va giudicata inammissibile l’eccezione di nullità del contratto di patrocinio, sollevata dal Comune controricorrente per il parziale difetto di copertura finanziaria (limitata nella Delibera di conferimento dell’incarico al minor importo di Euro 1.000,00). Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che detta eccezione è stata ritenuta “superata” dalla sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto valido il contratto e adottato la conseguente pronuncia di condanna; e che tale statuizione non ha formato oggetto d’appello incidentale da parte del comune. Ne discende che in questa sede la riproposizione della citata eccezione è preclusa, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato. Nè soccorre, in senso contrario, il principio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudizio d’impugnazione, atteso che esso incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivoglia altra questione rilevabile d’ufficio) proprio nella formazione del giudicato interno (cfr. Cass. S.U. n. 23235 del 2013).

3. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 1051 del 1957 e della tariffa professionale di cui al D.M. 5 aprile 2004. La decisione impugnata è censurata per aver liquidato gli onorari e i diritti spettanti al ricorrente senza applicare lo scaglione di riferimento, indicato dal ricorrente in quello stabilito per le cause di valore indeterminabile; e per avere omesso di considerare ovvero per aver liquidato in misura erronea le voci corrispondenti all’attività processuale dall’avv. G., così come indicata nell’attestazione della cancelleria che pure la Corte di appello ha ritenuto costituire valda prova delle prestazioni svolte. In particolare il ricorrente si duole che la sentenza: a) non abbia liquidato i diritti per l’esame e studio di 330 documenti del P.M. e di 208 documenti da parte della difesa, mentre ai sensi della Tabella B allegata al D.M. 5 aprile 2014, punti 11 e 12, la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare per l’esame documentale, applicato lo scaglione minimo per le cause di valore indeterminabile, l’importo di Euro 39,00 per ciascun documento, sicchè al ricorrente spettava la somma complessiva di Euro 12.870,00 per i documenti depositati dal P.M. e di Euro 8.112,00 per i documenti depositati dalla difesa; b) non abbia liquidato i diritti per le 19 memorie difensive nel processo, laddove il punto 13 della Tabella B D.M. cit. prevede Euro 77,00 per ogni scritto difensivo, e così complessivamente Euro 1.386,00, mentre il punto 31 della Tariffa prevede per il loro deposito Euro 19,00, ragion per cui al ricorrente spettava anche la somma complessiva di Euro 361,00; c) non abbia liquidato i diritti per la produzione e il deposito di 33 liste testimoniali, mentre l’art. 11 della tariffa prevede Euro 39,00 per ciascun documento, dal che al ricorrente spettava la somma complessiva di Euro 1.287,00; d) abbia liquidato l’onorario di Euro 75,00 per la produzione di un solo documento, mentre erano state invece prodotte 19 memorie, spettando così la somma complessiva di Euro 1.425,00.

Quanto agli onorari, l’unica censura lamenta che la Corte abbia liquidato Euro 75,00 per la produzione di un solo documento, mentre erano state prodotte 19 memorie, per cui la somma da riconoscere era di Euro 1.425,00 (Euro 75,00 x 19).

3.1. – Il motivo è solo in parte fondato.

Quanto allo scaglione applicato emerge dalla lettura della sentenza che la Corte territoriale abbia effettivamente applicato quello compreso tra Euro 25,900,01 e Euro 51.700,00, che rappresenta lo scaglione di riferimento più basso previsto dall’art. 6, comma 5, del D.M. del 2004 per le cause di valore indeterminabile (così ad esempio per la redazione dell’atto introduttivo, la posizione d’archivio, la richiesta alla cancelleria di copia degli atti, ecc.).

Va altresì considerato che l’art. 5 della Tariffa penale si applica anche alla parte civile, e che tuttavia, per gli atti che riguardano esclusivamente quest’ultima, e per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, devono essere applicati anche gli onorari e i diritti della Tariffa civile, nella specie in effetti applicati.

Relativamente alla censura sub a), si rileva che la sentenza impugnata ha premesso di non poter liquidare i compensi per l’esame d’ogni singolo documento prodotto da tutte le parti in giudizio ed ha riconosciuto a tale titolo la somma di Euro 546,00.

Tale soluzione appare corretta, in quanto il punto 12 della Tabella B prevede i diritti in misura fissa per l’esame della documentazione prodotta dalla controparte, formula che prescinde dal numero dei documenti esaminati e che, pertanto, conduce a ritenere che tali diritti non vadano riconosciuti per ogni singolo documento (in questo senso depone il lontano precedente di Cass. n. 6055 del 1982, in relazione all’analoga disposizione di cui alla voce 11 della Tabella allegata al D.M. 25 maggio 1973).

Con riferimento alla censura sub b) si rileva che la sentenza non liquida i diritti per gli scritti difensivi, pur dando atto (lì dove si liquidano gli onorari) che il ricorrente aveva depositato 19 memorie. Pertanto la doglianza del ricorrente è in parte qua fondata. Il punto 13 della Tabella B prevede il compenso per ogni scritto difensivo, per cui al ricorrente andava liquidata per tale voce la somma di Euro 1.463,00 (19 x 77,00), mentre è stato riconosciuto il diritto per un solo scritto (Euro 77,00), con una differenza a credito del ricorrente di Euro 1.386,00; come pure non sono stati riconosciuti i diritti per il relativo deposito, pure previsti dalla voce 31 della Tabella, sicchè è dovuto al riguardo l’importo di Euro 361,00 (19,00 Euro X 19).

La censura sub c), in assenza di precisa indicazione della Tariffa sulle istanze di prova, è infondata, non essendo equiparabili le liste testimoniali nè ai documenti nè agli scritti difensivi.

La censura sub d), che sembra riferirsi unicamente all’onorario per il deposito delle memorie, è infondata in quanto la Corte ha preso in considerazione la redazione delle 19 memorie, liquidando per esse la somma di Euro 570,00, e la tariffa penale considera ai fini degli onorari la voce redazione memorie, non anche la voce deposito, che attiene ai diritti.

4. – Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 della Tariffa penale, per avere la Corte omesso di considerare il numero delle parti in giudizio. Si sostiene che il processo penale in cui il ricorrente ha svolto la sua attività riguardava 13 imputati, per cui la sentenza impugnata avrebbe disapplicato le disposizioni che prevedono l’aumento del compenso del 10% per ciascuna parte in giudizio fino a 10 e del 5% per le parti ulteriori.

4.1. – Il motivo è infondato. L’art. 3 invocato dal ricorrente prevede non l’obbligo ma solo la facoltà del giudice di aumentare il compenso dovuto all’avvocato il quale difenda una parte contro più parti, sempre che “la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto e di diritto”. Trattandosi di facoltà discrezionale rimessa al giudice di merito, il suo esercizio, in senso sia positivo che negativo, non è sindacabile dinanzi al giudice di legittimità.

5. – Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle sole censure sopra accolte, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito, riconoscendosi in favore dell’odierno ricorrente, in aggiunta a quanto già liquidato dalla Corte distrettuale, l’importo ulteriore di Euro 1.747,00 (1.386,00 + 361,00).

6. – Quanto alle spese, si confermano le statuizioni di merito e si compensano, per l’accoglimento parziale del ricorso, le spese del presente processo di cassazione.

PQM

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alle sole censure accolte, e decidendo nel merito condanna il comune di Cosenza a pagare al ricorrente, in aggiunta a quanto già liquidato dalla Corte distrettuale, l’importo ulteriore di Euro 1.747,00; conferma il regolamento delle spese operato nei gradi di merito e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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