Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21906 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4745/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico, in persona

del Responsabile della Direzione Affari Legali di Poste Italiane

spa, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DAVIDE ESPOSITO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/2014 della CORTE D’APPELLO di VINEZIA del

5/06/2014, depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Dora De Rose (delega verbale avvocato Esposito)

difensore della ricorrente che chiede la rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20.8.2014, la Corte di appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), condannando la s.p.a. Poste Italiane, appellata, al pagamento, in favore di R.M., di un’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

11 contratto, la cui clausola di apposizione del termine è stata ritenuta nulla, era stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a far data dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. Ha rilevato la Corte che non era stata fornita la prova, ricadente sulla società appellata, dell’avvenuto rispetto del limite delle assunzioni termine.

Per la cassazione della decisione suindicata ricorre la società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il R..

E’ stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data 23.10.2015 in sede sindacale, cui è seguito atto di rinuncia al giudizio delle Poste notificata alla controparte.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016xd

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