Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21906 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11518-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PARIOLI N.

63, presso lo studio dell’avvocato MATTEO RONGA, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11090/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente, avvocato proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate relativa all’istanza di rimborso IRAP per l’anno di imposta 2010 per un ammontare di Euro 10.067;

la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo respingeva il ricorso ritenendo sussistere una organizzazione a fronte della quale era dovuta la corresponsione dell’IRAP;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del contribuente rilevando che dall’esame della documentazione prodotta dal contribuente risulta che egli ha prodotto un fatturato di 201.550 Euro al netto delle imposte svolto la sua attività professionale avvalendosi della collaborazione occasionale di professionisti con studi in indirizzi diversi e di una segretaria part time e che nello studio di settore sono stati indicati beni strumentali per 45.713 Euro;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in quanto il requisito dell’autonoma organizzazione si configura allorchè il contribuente, nell’esercizio della propria attività, faccia uso di beni strumentali che eccedano, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga di lavoro altrui;

Considerato infatti che questa Corte, in tema di significato dell’espressione “autonoma organizzazione” in tema di IRAP e con particolare riferimento alla professione di avvocato, si è così recentemente espressa:

in tema di IRAP il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (nella specie, in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato, di una segreteria: Cass. 19 aprile 2018, n. 9786; (Cass. 9 aprile 2019, n. 9811);

per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la soggettività passiva all’imposta di un avvocato che, collaborando presso importanti studi legali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità: Cass. 16 febbraio 2017, n. 4080; (Cass. 9 aprile 2019, n. 9811);

in tema di IRAP, il presupposto dell'”autonoma organizzazione”, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1136; (Cass. 9 aprile 2019, n. 9811);

in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato Cass. 21 marzo 2012, n. 4492; analogamente (Cass. 9 aprile 2019, n. 9811);

considerato che dalla sentenza impugnata emerge che l’avvocato in studio non ha fatto uso di beni non tipici o non connessi all’attività di un qualsiasi professionista intellettuale, quale è l’avvocato, e si è avvalso della collaborazione di terzi per prestazioni afferenti l’attività sua propria che non supera la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (la segretaria, oltretutto part time) e solo occasionalmente, senza il minimo indizio di una organizzazione che ecceda, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio della professione di avvocato;

ritenuto dunque che, nel caso di specie, la sentenza ha adeguatamente motivato in relazione alla circostanza che l’avvocato si sia avvalso solo in modo occasionale di lavoro altrui (Cass. 20 luglio 2018, n. 19384) anche in relazione alla ragionevole proporzione tra l’importo del fatturato e il valore dei beni strumentali che non eccedono, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività di avvocato;

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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