Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21906 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 07/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19847/2016 proposto da:

C. S.A.S. DI L.C. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARSILIO FERRATA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CE.GE., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FRANCESCO

MOROSINI, 12, presso lo studio dell’avvocato IVAN CARPIGO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI GIANNELLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/06/2016 r.g.n. 336/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato IVAN CARPIGO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 333 pubblicata il 29.6.2016, pronunciando sul reclamo proposto dalla C. s.a.s. di L.C. & C., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha compensato le spese di lite del giudizio di primo grado, confermando nel resto, seppure con diversa motivazione, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra Ce. nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, e la condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a quattordici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale ha ritenuto come la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, in quanto deve contenere l’elenco dei lavoratori, l’indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di applicazione degli stessi, dovesse avere carattere universale, riferibile cioè a tutte le posizioni lavorative interessate dalla procedura, indipendentemente dalla data di comunicazione del recesso al singolo dipendente e, nel caso di specie, anche dalla scadenza del termine per l’adesione dei singoli lavoratori agli accordi individuali incentivanti.

3. Ha rilevato come, nel caso in esame, tra il giorno (19.12.2014) di ricezione da parte dei lavoratori delle prime comunicazioni di licenziamento e la data (30.12.2014) di spedizione delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, fosse intercorso un termine superiore ai sette giorni.

4. Ha confermato l’applicabilità delle conseguenze sanzionatorie previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, non incise dalla modifica della scansione temporale della procedura ad opera della L. n. 92 del 2012.

5. Ha ravvisato i presupposti per la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella diversa motivazione adottata in sede di reclamo nonchè nella novità e controvertibilità delle questioni affrontate.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società datoriale, affidato a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, la lavoratrice.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, in relazione ai criteri di computo del termine di sette giorni per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e in relazione alle conseguenze del decorso del termine sull’efficacia dei licenziamenti, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3 e art. 4, comma 12.

2. La società ricorrente ha argomentato come la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nel testo ratione temporis applicabile, non vieti, nè espressamente nè implicitamente, di parcellizzare l’elenco dei lavoratori licenziati e che, anzi, la norma stessa, parlando di “elenco dei lavoratori licenziati” e facendo decorrere “i sette giorni” dal perfezionamento dell’iter comunicativo del recesso in quanto atto recettizio, implicitamente consenta che, nell’ipotesi di intimazione differita dei recessi, l’elenco sia man mano aggiornato in ragione dei lavoratori che progressivamente vengono licenziati, trattandosi per l’appunto di un elenco di lavoratori “licenziati” e non licenziandi.

3. Ha sostenuto come la parcellizzazione dei licenziamenti potrebbe determinare l’illegittimità degli stessi solo ove fosse allegato e dimostrato, con onere a carico del lavoratore, un effettivo ostacolo alla unitarietà del processo comparativo proprio del licenziamento collettivo, conseguenza esclusa nel caso di specie in quanto tutti i lavoratori licenziati ed inseriti nell’elenco trasmesso il 30.12.2014 erano stati coinvolti dalla mobilità in ragione della sola appartenenza al profilo professionale in esubero, senza necessità di alcuna comparazione.

4. Ha aggiunto come l’eventuale vizio procedurale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, in tanto può assumere rilievo ai fini dell’illegittimità del licenziamento in quanto abbia concretamente sacrificato un interesse rientrante nella sfera giuridica del lavoratore interessato, non potendosi attribuire al singolo lavoratore un potere di impugnazione connesso ad un interesse che non gli appartiene. Nel caso di specie, la tardività delle comunicazioni trasmesse alle organizzazioni sindacali e agli uffici pubblici il 30.12.2014 poteva essere fatta valere unicamente dai dipendenti licenziati il 19.12.2014, e non da quelli licenziati il 23.12.2014.

5. Col secondo motivo di ricorso, la società ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12 e art. 5, in relazione ai criteri di computo del termine di sette giorni per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e in relazione alle conseguenze del decorso del termine sull’efficacia dei licenziamenti.

6. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla duplice funzione, “individuale” e “collettivo-pubblicistica”, della comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, la società ricorrente ha sostenuto come il rispetto della tempistica fissata per l’esecuzione della comunicazione finale (“contestualità” prima della riforma del 2012 e “sette giorni” nella versione modificata dalla L. n. 92 del 2012) costituisse regola procedurale attinente alla funzione “individuale” e non necessariamente a quella “collettivo-pubblicistica”, con la conseguenza che la violazione della sequenza temporale potrebbe determinare l’illegittimità del singolo licenziamento solo ove la comunicazione risultasse tardiva rispetto a quello specifico atto di recesso.

7. Tale lettura, secondo la società ricorrente, sarebbe coerente alla visione “funzionalistica” della comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, accolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12122 del 2015; Cass. n. 14429 del 2015), secondo cui il suddetto vizio procedurale può incidere sulla legittimità del licenziamento solo ove sia tale da impedire alla comunicazione di raggiungere lo scopo a cui essa è preordinata, cioè di consentire ai lavoratori un controllo sulle modalità con cui l’azienda ha dato applicazione all’accordo sindacale procedendo all’intimazione dei recessi.

8. Col terzo motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5, in combinato disposto con la Direttiva Comunitaria n. 98/1959, in relazione ai criteri di computo del termine di sette giorni per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e in relazione alle conseguenze del licenziamento.

9. La società, premesso che la Direttiva citata, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 16.7.2009, causa n. C-12-08), individua nel soggetto collettivo il titolare dei diritti di informazione e consultazione, ha sostenuto come la disciplina nazionale non possa essere interpretata nel senso di consentire al lavoratore di impugnare il licenziamento anche laddove la violazione procedurale non abbia alcuna incidenza sulla sua situazione giuridica soggettiva, attribuendosi altrimenti al singolo la facoltà di far valere interessi di natura collettiva.

10. Col quarto motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del principio generale che prevede un’interpretazione delle norme decadenziali in senso favorevole all’onerato.

11. Ha invocato il principio di ordine generale, desumibile dalle sentenze della Corte Cost. (n. 477 del 2002, n. 28 del 2004, n. 3 del 2010) e della Corte di Cassazione (S.U. n. 8830 del 2010; n. 22287 del 2008), secondo cui le norme che impongono decadenze o che, comunque, fanno derivare effetti pregiudizievoli dal mancato compimento di un atto entro un certo termine, devono essere interpretate in favore della parte onerata ed ha sostenuto l’applicabilità di tale principio anche alla fattispecie in esame, assolvendo la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, cit. ad una funzione conoscitiva di tutela per il lavoratore (Cass. n. 3632 del 2012; n. 6757 del 2011).

12. Ha censurato la sentenza impugnata per non aver fatto applicazione di tale principio, avendo calcolato i sette giorni con riferimento alla data di ricezione e non di trasmissione dell’elenco ai destinatari di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4,comma 9.

13. Il motivi di ricorso non sono fondati e non possono trovare accoglimento.

14. Sul primo motivo di ricorso, occorre richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite (sentenze n. 302 del 2000; n. 419 del 2000) secondo cui nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. n. 223 del 1991, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la sanzione dell’inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ricorre anche in caso di violazione della norma di cui all’art. 4, comma 9 che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; tale inefficacia può essere fatta valere da ciascun lavoratore interessato nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dal citato art. 5, mentre al relativo vizio procedurale può essere dato rimedio mediante il compimento dell’atto mancante o la rinnovazione dell’atto viziato (cfr. ora la previsione di cui all’art. 4, comma 12, ultimo periodo, aggiunto dalla L. n. 92 del 2012, sulla possibilità di sanatoria dei vizi della comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria).

15. La giurisprudenza di legittimità ha precisato come la comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, “assuma un’importanza decisiva per il controllo dell’esercizio del poteri datoriali, fissando definitivamente nei termini indicati dalle comunicazioni le motivazioni del singolo licenziamento. D’altro canto, la comunicazione ai soggetti esterni indicati dalla norma svolge la necessaria funzione di manifestare le ragioni delle scelte dell’imprenditore in quanto rilevanti in una dimensione collettiva, e non apprezzabili nell’ambito del singolo rapporto di lavoro” (Cass. n. 2701 del 1999).

16. Si è ancora sottolineato come la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, dell’elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell’applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro anche al fine di sollecitare, prima dell’impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione. Ne consegue che la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione “elastica” di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta (Cass. n. 8680/15; Cass. 22024/15).

17. Entro queste linee di sistema è stata sempre interpretata la prescrizione legislativa di “contestualità” tra recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali; si può ammettere senza difficoltà che le comunicazioni possano precedere l’intimazione dei licenziamenti, assolvendo così pienamente e meglio la funzione di garanzia e controllo; cosicchè è da ritenere che la legge, proprio al fine di attenuare la rigidità degli oneri posti a carico del datore di lavoro, gli consente di inviare le comunicazioni contestualmente ai recessi. Ma non è possibile ritenere che, salvo l’intervento di cause di forza maggiore, possa, senza subirne effetti pregiudizievoli, procedere ad intimare i licenziamenti ritardando il momento di invio delle comunicazioni, (Cass. n. 1722 del 2009; Cass. n. 15898 del 2005; Cass. n. 5578 del 2004; Cass. n. 13457 del 2000; Cass. n. 5718 del 1999; Cass. n. 2165 del 1997).

18. Queste le ragioni che sono alla base dell’orientamento assolutamente prevalente della Corte, secondo cui il requisito della contestualità della comunicazione del recesso alle organizzazioni sindacali e alle indicate amministrazioni pubbliche, comunicazioni sicuramente richieste a pena di inefficacia del licenziamento, non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare dal datore di lavoro, (cfr. Cass. n. 1722 del 2009 e precedenti sopra richiamati).

19. Anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, quindi con riferimento al termine di “sette giorni” previsto ora dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, ai fini delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali ed ai competenti uffici del lavoro, questa Corte ha ribadito come il termine suddetto “operi in modo cogente, rivelandosi incoerente con il complessivo disegno legislativo ed in contrasto con la funzione di garanzia attribuita alle comunicazioni ogni altra diversa interpretazione” (Cass., n. 23736 del 2016).

20. In coerenza con questi radicati principi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi, per assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge, non può che essere unica, cioè tale da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta, che ove invece destinati a mutare nel tempo, come preteso dalla società ricorrente, renderebbero alquanto difficile qualsiasi attività di controllo.

21. La pretesa interpretativa della società, di poter parcellizzare la comunicazione finale di cui al citato art. 4, comma 9, in tante comunicazioni parziali, ciascuna limitata ai nominativi dei lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro i sette giorni dai singoli licenziamenti, anzitutto è priva di decisività in relazione alla fattispecie oggetto di causa; la società ricorrente, difatti, non ha inviato più comunicazioni parziali ma, avendo intimato i primi licenziamenti il 19.12.2014 ed altri in data 23.12.2014, ha trasmesso un’unica comunicazione 30.12.2014.

22. Inoltre, precludendo alle organizzazioni sindacali una visione immediata, complessiva e collettiva, impedirebbe l’effettiva verifica sul rispetto dei criteri di scelta così rendendo solo teorica la funzione di controllo alle stesse assegnata.

23. Nè può condividersi l’argomento speso dalla società, secondo cui nel caso di specie la comunicazione parziale o comunque tardiva non avrebbe creato alcun ostacolo alla unitarietà del processo comparativo proprio del licenziamento collettivo, poichè tutti i lavoratori licenziati ed inclusi nell’elenco trasmesso il 30.12.2014 erano stati coinvolti dalla mobilità in ragione della sola appartenenza al profilo professionale in esubero, senza necessità di alcuna comparazione.

24. Difatti, a fronte della sequenza temporale stringente che la legge impone per la procedura, nessuna norma prevede sanatorie di sorta in caso di suo inadempimento, neppure se l’atto abbia raggiunto lo scopo. Proprio perchè il controllo giudiziale è limitato alla osservanza della procedura e poichè l’art. 5, comma 3 cit. prevede l’inefficacia del recesso in tutti i casi in cui tale osservanza non vi sia stata, senza operare distinzioni, il recesso non può che considerarsi inefficace nel caso in cui la comunicazione alle organizzazioni sindacali sia avvenuta senza il rispetto dei termini e della sequenza di cui all’art. 4, comma 9, cit. (Cass. 7490 del 2011).

25. Quindi la comunicazione è unica e il termine di sette giorni per eseguire la stessa è unico.

26. Se ciò è vero, la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dal primo licenziamento, perchè questo è l’unico modo per consentire il rispetto del termine suddetto riguardo a tutti i licenziamenti che man mano saranno irrogati.

27. Ciò coerentemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del requisito di contestualità, secondo cui “è pur consentito che le comunicazioni precedano l’intimazione dei licenziamenti, così meglio assolvendosi quella funzione di garanzia e controllo di cui s’è detto, il che permette al datore di lavoro di attenuare la rigidità degli oneri posti a suo carico. Non è, invece, possibile ritenere il contrario, a meno che tale contestualità sia stata resa impossibile per caso fortuito o forza maggiore da dimostrarsi ad iniziativa del datore di lavoro, il che non risulta essere avvenuto nella vicenda in oggetto” (Cass. 22024 del 2015).

28. L’interpretazione letterale proposta dalla società ricorrente, e che fa leva sull’espressione “lavoratori licenziati”, non solo non è l’unica compatibile con la lettera della disposizione ma, comunque, stride con la funzione stessa delle comunicazioni e con la ratio legis.

29. Non vi è dubbio che la comunicazione, nel significato conforme alla giurisprudenza di questa Corte, quindi di carattere unitario, rientri tra le procedure, o le fasi procedurali, richiamate dell’art. 4, comma 12 e alla cui violazione l’art. 5, comma 3, collega la sanzione di inefficacia dei licenziamenti.

30. Quanto finora detto porta a ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso.

31. Questa Corte ha più volte ribadito come nella materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale, il controllo della legittimità del recesso è collegato al regolare svolgimento di una serie di adempimenti formali (o di singole fasi procedurali) che il datore di lavoro deve porre in essere per l’attuazione del programma di riduzione del personale eccedente, dato che l’inosservanza della procedura collettiva incide sullo stesso potere dell’imprenditore di ridurre il personale, in modo da causare l’inefficacia dei singoli licenziamenti, tale inefficacia ben potendo essere fatta valere da ciascun lavoratore interessato nel termine di decadenza di sessanta giorni, (Cass., S.U., n. 302 del 2000; Cass. n. 12658 del 1998; Cass. n. 7169 del 1998).

32. Qualora le comunicazioni di all’art. 4, comma 9, cit. siano incomplete o tardive, ciò impedisce il pieno, corretto e tempestivo esercizio delle prerogative di controllo sindacale, con ripercussioni negative sui singoli lavoratori licenziati.

33. Proprio perchè il controllo è eseguito sul rispetto della procedura e poichè tale procedura tutela contemporaneamente prerogative sindacali e diritti dei lavoratori, o meglio, tutela i diritti dei dipendenti essenzialmente attraverso i poteri di controllo sindacale a cui demanda la concreta verifica del rispetto dei criteri di scelta, la comunicazione di cui si discute, contrariamente all’assunto della società, assolve alla duplice funzione, “individuale” e “collettivo-pubblicistica”.

34. Da tale premessa deriva che anche il singolo lavoratore possa far valere l’inefficacia del licenziamento per mancato rispetto del termine di cui all’art. 4, comma 9, in quanto tale inadempimento impedisce il corretto esercizio dei poteri di controllo sindacale.

35. Nel caso di specie la Corte territoriale ha considerato tardive le comunicazioni spedite il 30.12.2014 rispetto ai primi licenziamenti del 19.12.2014. Le censure mosse sul punto dalla società ricorrente si rivelano infondate.

36. Sui criteri di computo, occorre richiamare il contenuto delle disposizioni di cui alla L. 223 del 1991, art. 4, commi 5 e 9.

37. L’art. 4, comma 5, prevede che le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive associazioni possano richiede “entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2”, un esame congiunto. Quindi la disposizione precisa che il termine di sette giorni decorre per le organizzazioni sindacali dal ricevimento della comunicazione.

38. Il comma 9 del medesimo articolo prevede che l’elenco dei lavoratori licenziati, con tutte le prescritte indicazioni, sia comunicato per iscritto ai soggetti specificamente elencati “entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi”.

39. La diversa espressione usata nel corpo della stessa norma porta a ritenere che, ai sensi del comma 9, il termine di sette giorni non possa che decorrere dalla comunicazione, cioè dal momento in cui la società invia la comunicazione dei recessi, a prescindere dal momento in cui questi ultimi giungano a destinazione dei lavoratori. D’altra parte, poichè la data di ricevimento delle comunicazioni di recesso non è immediatamente nota alla società, quest’ultima non sarebbe in condizioni di rispettare il termine di sette giorni ove esso dovesse decorrere, come preteso dalla società ricorrente, dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dei lavoratori.

40. Il tenore letterale dell’art. 4, comma 9 cit. conferma e supporta l’interpretazione data, quanto alla necessità di un’unica comunicazione anche in ipotesi di recessi differiti, con conseguente osservanza del termine di sette giorni a partire dal primo o dai primi recessi se contestuali. Difatti l’espressione adoperata nel comma 9, “entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi”, prevede un’unica comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli uffici pubblici collegata a più recessi, con la conseguenza che se i più recessi sono comunicati in tempi diversi, deve aversi riguardo, ai fini del decorso del termine, a quelli temporalmente precedenti.

41. Il terzo motivo si rivela inammissibile non essendo specificamente individuate le statuizioni della sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con la Direttiva n. 98/1959 ed essendo le ragioni di tale contrasto genericamente riferite ad un surplus di tutela dell’ordinamento nazionale rispetto a quello sovranazionale.

42. Il quarto motivo risulta inconferente, alla luce delle considerazioni finora svolte. La Corte territoriale ha correttamente individuato il dies a quo del termine di sette giorni nei primi licenziamenti, risalenti al 19.12.2014 (le lettere di licenziamento sono state pacificamente ricevute dai lavoratori lo stesso giorno), ed ha giudicato tardiva la comunicazione spedita il 30.12.2014.

43. Le considerazioni finora svolte conducono al rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente, in base al principio di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

44. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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