Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21905 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3333/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico -, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO URANI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO MARCHITTO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/01/2014, depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 21.1.2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), condannando la s.pa. Poste Italiane, appellata, al pagamento, in favore di P.I., di un’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di 3,5 mensilità retribuzione globale di fatto.

Il contratto, la cui clausola di apposizione del termine è stata ritenuta nulla, era stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a far data dall'(OMISSIS) sino al (OMISSIS), per esigenze sostitutive di personale addetto recapito assente nell’indicato periodo presso il Polo Logistico Territoriale Campania UDR (OMISSIS). Ha rilevato la Corte che, anche a volere ritenere non necessaria indicazione nominativa di lavoratore, le indicazioni relative alle ragioni delle assenze del personale sostituito nell’ufficio di destinazione non erano sufficientemente specifiche.

Per la cassazione della decisione suindicata ricorre la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la P.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

E’ stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, cui è, seguito atto di rinuncia al giudizio.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto) difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.

Non è condivisibile quanto affermato dalla controricorrente in memoria con riguardo alla violazione dell’art. 68 R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 13, che attiene all’obbligazione solidale di entrambe le parti al pagamento degli onorari, posto che la conciliazione sottoscritta dalle parti si riferisce alla risoluzione di tutte le questioni relative al processo, comprese quelle concernenti il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese agli avvocati e procuratori, per il venire meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Nello specifico, al punto 10 dell’accordo, le parti, invero, si danno atto che le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di contratti a termine afferenti le varie fasi cautelari/di merito, nonchè eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali e che la natura transattiva generale e novativa dell’accordo raggiunto preclude ogni altra reciproca pretesa, ulteriore rispetto a quanto stabilito nell’accordo.

Inoltre, il richiamo a Cass. 2068/2014, a sostegno della richiesta di non pronunciare sulle spese del presente giudizio, è improprio, in quanto il decreto in questione attiene alla pronuncia di estinzione successiva alla rinunzia al ricorso seguita da adesione personale della controparte, che esclude, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, l’obbligo di pronuncia sulle spese quando si verifichi tale evenienza. Nel caso in esame, diverso da quello appena descritto, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere deve seguire la regolamentazione sulle spese o in conformità a quanto emerge dall’accordo raggiunto dalle parti (ipotesi corrispondente a quella verificatasi), o in base al principio secondo cui alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata in conseguenza del venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti, non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo in tal caso il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 2 agosto 2004 n. 14775).

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

I,a Corte dichiara cessata la materia del contendere. compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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