Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21905 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.20/09/2017), n. 21905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10583/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.C.U., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALFREDO SAGLIOCCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10876/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da D.C.U., è stato annullato l’avviso di accertamento emesso a carico del medesimo, quale socio della D.C. srl, in relazione al suo maggior reddito di partecipazione accertato;
Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria con la quale ha chiesto la riunione del presente procedimento ad altri connessi pendenti presso questa Corte fra altri soci della società D.C. s.r.l.;
Rilevato che non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. e che la causa va rinviata alla sezione quinta per l’eventuale riunione ai procedimenti nn. R.g. 2668/2016 2671/2016 e 2672/2016.
PQM
Rinvia la causa alla sezione quinta civile di questa Corte per l’eventuale riunione ai procedimenti nn. R.g. 2668/2016 267 /2016 e 2672/2016.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017