Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21905 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10583/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.U., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFREDO SAGLIOCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10876/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da D.C.U., è stato annullato l’avviso di accertamento emesso a carico del medesimo, quale socio della D.C. srl, in relazione al suo maggior reddito di partecipazione accertato;

Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria con la quale ha chiesto la riunione del presente procedimento ad altri connessi pendenti presso questa Corte fra altri soci della società D.C. s.r.l.;

Rilevato che non ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. e che la causa va rinviata alla sezione quinta per l’eventuale riunione ai procedimenti nn. R.g. 2668/2016 2671/2016 e 2672/2016.

PQM

 

Rinvia la causa alla sezione quinta civile di questa Corte per l’eventuale riunione ai procedimenti nn. R.g. 2668/2016 267 /2016 e 2672/2016.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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