Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21904 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2993/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico -, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO

25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 282/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/01/2014, depositata il 24/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 24.1.2014, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal (OMISSIS), condannando la s.pa. Poste Italiane, appellata, al pagamento, in favore di G.D., di un’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di quattro mensilità di retribuzione. Il primo contratto, la cui clausola di apposizione del termine è stata ritenuta nulla, era stato stipulato, a far data dal (OMISSIS) e sino al (OMISSIS), ai sensi dell’art. 25 ccnl 2001, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Ha rilevato la Corte che non era stata fornita la necessaria prova del rispetto della clausola di contingentamento.

Per la cassazione della decisione suindicata ricorre la società, affidando l’impugnazione a tre motivi. E’ stata depositata memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. La G. è rimasta intimata.

I stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, cui è seguito atto di rinuncia al giudizio notificato alla G. e per la stessa al suo difensore.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accorcio transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate, tenuto conto del comportamento delle parti, che sono addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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