Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21904 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16660-2019 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

CLAUDIO CIRIGLIANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA BELLIZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

I.E., proprietario di immobili ricompresi nel perimetro del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera cartella di pagamento per contributi di bonifica dovuti in relazione all’anno 2016, deducendo l’inesistenza del presupposto impositivo per il mancato conseguimento di un beneficio diretto e specifico derivante dall’inclusione dei beni nel comprensorio di bonifica indicato nel piano di classifica.

La commissione tributaria provinciale di Matera ha accolto il ricorso, con sentenza avverso la quale il Consorzio ha proposto appello, accolto dalla commissione tributaria regionale della Basilicata in Potenza, che lo ha rigettato, ritenendo che il presupposto dell’obbligazione tributaria non potesse risiedere unicamente nella proprietà di immobile incluso nel comprensorio di bonifica a prescindere dalla esecuzione delle opere e dal vantaggio e beneficio effettivo derivante dall’opera di bonifica.

Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale propone ricorso per cassazione il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto affidato a due motivi illustrato da motivi. La parte contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione delle norme in tema di bonifica fondiaria e consorzi di bonifica (R.D. n. 215 del 1933, art. 10; art. 860 c.c.; L.R. Basilicata n. 33 del 2001, art. 9).

Evidenzia in particolare una non corretta valutazione delle risultanze di causa dando rilievo esclusivo al solo Studio Idraulico-Idrologico del nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Policoro e non anche all’ampio materiale probatorio versato agli atti che ove adeguatamente considerato avrebbe consentito di pervenire ad una decisione diversa.

Osserva in questa prospettiva che dai documenti consortili risultava che il bene di proprietà del contribuente era incluso nella Zona A del perimetro consortile servita da numerose opere e strutture di bonifica ricadenti nel bacino idrografico del solo Canale Acque basse (Canale 5) destinato a raccogliere le acque drenate dalla rete bassa in corrispondenza del predetto bene per convogliarne per lo smaltimento verso l’impianto idrovoro di sollevamento di Via Mascagni.

Sottolineava pertanto che la proprietà di I. ricadeva in un bacino idrografico diverso rispetto a quello servito dal Canale Acque Alte la cui criticità e ridotta funzionalità veniva erroneamente assunta dalla impugnata sentenza a fondamento della mancanza di beneficio in termini di miglioria a favore dei terreni di proprietà del contribuente.

Lamenta altresì che la CTR aveva mancato di conferire idonea valutazione al Piano Classifica e alle relative planimetrie agli atti di causa nonchè alla completa estraneità del Canale 7 alla contribuzione di bonifica.

In questa prospettiva osserva che nel raggio del Canale 5 nel cui ambito sono compresi i beni del contribuente si individuavano altre opere di bonifica tutte rivolte a garantire una difesa imprescindibile del territorio come emerge dalla documentazione versata agli atti.

Sostiene pertanto che la presunzione di beneficio di Piano riconosciuta dalla giurisprudenza non poteva essere invertita dalla documentazione prodotta dal contribuente (Studio Idraulico -Idrologico) in quanto non inerente al caso concreto.

Sottolinea l’evidente vizio di omesso esame di un fatto principale la cui esistenza risulta dagli atti processuali e di violazione della normativa sul riparto dell’onere probatorio in cui sarebbe incorsa la CTR a causa di un gravissimo travisamento dei fatti e di inosservanza delle norme di legge.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta istruttoria della CTU in forza della quale, fermo restante l’onere probatorio a carico del contribuente, in ossequio all’operante principio della presunzione, si sarebbe confermato il beneficio fruito ai terreni di proprietà del contribuente.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità sollevata dal controricorrente.

Ciascuno degli enunciati motivi reca in premessa la chiara individuazione delle affermazioni della sentenza impugnata che il ricorrente ha inteso censurare, cui fa seguito lo svolgimento di puntuali argomentazioni volte ad inficiarne il fondamento logico-giuridico, anche mediante il richiamo di atti normativi e precedenti giurisprudenziali. Può ritenersi dunque soddisfatto il requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, il quale postula che il ricorrente non si limiti a contestare la sentenza impugnata attraverso il generico richiamo a norme e principi di diritto o la mera denuncia di vizi logici, ma individui esattamente le statuizioni censurate, illustrando in modo intelligibile ed esauriente le violazioni di legge o le carenze motivazionali dedotte (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298; Cass., Sez. III, 25/09/2009, n. 20652; 27/06/2007, n. 14832).

Il primo motivo è infondato.

Non vi è infatti stata violazione della regola sull’onere probatorio, dal momento che la CTR ha applicato correttamente l’orientamento consolidato di legittimità in materia secondo cui, in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall’esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica; salvo concludere nel senso che tale prova era qui stata fornita.

Fermo quanto sopra, si è poi trattato di una argomentata valutazione probatoria da parte del giudice di merito, qui insindacabile.

Va d’altra parte considerato che tale regola non avrebbe subito sovvertimenti quand’anche si fosse trattato di opere di difesa idraulica invece che di opere di bonifica e manutenzione; dal momento che anche per le opere di difesa idraulica, c.d. di terza categoria, (ancorchè presuntivamente comportanti un beneficio intrinseco generale) si richiedeva il requisito di un vantaggio specificamente riconoscibile (dunque non generico) in capo al fondo preso in considerazione, non essendo sufficiente la sola inclusione di quest’ultimo nel perimetro di contribuenza (Cass. n. 24066/14).

Non vi è stato neppure un omesso esame ma ragionata valutazione probatoria di tutti i fatti decisivi di causa, segnatamente quello costituito dalla mancata derivazione dall’attività del Consorzio di apprezzabile beneficio fondiario. Il fatto che non vi sia stato omesso esame da parte del giudice di merito risulta dalle stesse fonti probatorie che il Consorzio assume essere state erroneamente valutate.

L’odierna istante si duole della mancata ammissione della consulenza tecnica: nondimeno, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione (Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 2017 nr. 7472).

E’ infatti solo nell’ambito cognitorio che si può accertarsi l’influenza e l’utilità di una indagine tecnica.

Si osserva inoltre che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, sì che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 2019 nr. 598; Cass. 2012 nr. 1303; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4743).

In forza di quanto precede, il ricorso risulta è infondato e va pertanto rigettato Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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